Ordinanza n. 1883/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250034111, rilasciato dal consolato generale d'Italia a Istanbul in data 6 gennaio 2026 e notificato personalmente in data 9 gennaio 2026; - della circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca “procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2025-2026”, nella parte in cui limita la dimostrazione dei mezzi economici di sussistenza “mediante garanzie economiche personali o dei genitori”, escludendo, a tal fine, la possibilità di proporre terzi garanti appartenenti comunque alla cerchia familiare dell'istante; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti. e per la condanna del Consolato generale d'Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., non residuando ulteriori margini di discrezionalità dell'amministrazione, nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a., al risarcimento dei danni ingiusti causati dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa del consolato generale d'Italia a Istanbul, consistenti nella perdita del beneficio economico della borsa di studio erogata dall'agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento (aliseo) per l'a.a. 2025/2026, pari ad € 8.133,95, comprensivo dell'alloggio gratuito e del servizio ristorazione, con la maggiorazione del 15% per isee inferiore o uguale al 50% del limite massimo di riferimento, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo, o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto per motivi di studio adottato dal Consolato generale d'Italia a Istanbul, nonché la circolare ministeriale sulle procedure per l'ingresso e il soggiorno degli studenti internazionali, nella parte relativa alla dimostrazione dei mezzi economici
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto per motivi di studio, deducendo l'illegittimità della valutazione relativa alla prova dei mezzi economici di sussistenza e contestando la circolare ministeriale nella parte in cui ammette garanzie economiche personali o dei genitori, escludendo la possibilità di indicare come garanti altri soggetti appartenenti alla cerchia familiare. Ha inoltre chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del diniego; in via consequenziale, ha domandato la condanna dell'amministrazione al rilascio del visto ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., nonché il risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a., quantificato nella perdita della borsa di studio e dei benefici connessi per l'anno accademico 2025/2026.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ritenendo necessario acquisire elementi per decidere sulla sospensione dell'efficacia del diniego, ha disposto un incombente istruttorio a carico dell'amministrazione intimata, ordinandole di depositare un rapporto documentato sui fatti di causa entro quindici giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. Ha inoltre onerato il ricorrente di notificare il provvedimento all'amministrazione sia presso la sede reale sia presso l'Avvocatura Generale dello Stato entro tre giorni. Il prosieguo è stato rinviato alla camera di consiglio del 29 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda e della decisione cautelare, senza che l'ordinanza ne espliciti ulteriormente l'interpretazione.
art. 31, comma 3, c.p.a.
È indicato dal ricorrente quale fondamento della domanda di condanna dell'amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto, ma l'ordinanza non decide tale domanda.
art. 30 c.p.a.
È indicato dal ricorrente quale fondamento della domanda risarcitoria, non esaminata nel merito dall'ordinanza.
Come è indicizzato
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