Sentenza n. 2416/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 5618 del 27 giugno 2025, resa tra le parti e notificata in data 30 giugno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sezione II, n. 5618 del 27 giugno 2025, che aveva respinto l'appello contro il rigetto del ricorso avverso il diniego di verifica e certificazione di un intervento di efficientamento energetico
Esito
Favorevole al resistente (gestore energetico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto revocazione ordinaria ai sensi dell'art. 106 c.p.a. e dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto risultante dai documenti di causa. In particolare, ha sostenuto che la sentenza revocanda avrebbe erroneamente supposto l'inesistenza dell'addizionalità tecnica dell'intervento di efficientamento energetico, non considerando adeguatamente una relazione tecnica di parte del 2019, depositata nel giudizio di primo grado, dalla quale sarebbe derivata l'innovatività tecnologica del progetto. L'impresa ha quindi chiesto, nella fase rescindente, l'eliminazione della sentenza per errore revocatorio e, nella fase rescissoria, la rinnovata valutazione delle censure relative all'addizionalità tecnica e alla baseline, già dedotte in appello. Il GSE ha eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso; ENEA si è costituita in giudizio; RSE non si è costituita.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ricordato che la revocazione è un mezzo eccezionale e a critica vincolata, articolato in una fase rescindente necessaria e in una fase rescissoria eventuale, proponibile solo per i motivi tassativamente previsti dalla legge. L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. deve consistere in una falsa percezione dell'esistenza o del contenuto di un atto processuale, riguardare un punto non espressamente controverso, essere immediatamente rilevabile dal raffronto tra sentenza e atti di causa ed essere decisivo, nel senso di determinare necessariamente una diversa decisione. Nel caso concreto, l'addizionalità tecnica costituiva invece un punto espressamente controverso, posto a fondamento dei motivi di ricorso e d'appello e incompatibile con la valutazione del GSE. La sentenza revocanda aveva comunque esaminato il tema, richiamando anche le motivazioni rese in un precedente relativo a un progetto analogo, e aveva motivatamente escluso l'addizionalità. La contestazione dell'omessa o insufficiente valorizzazione della relazione tecnica non riguardava dunque una svista percettiva, ma, al più, la valutazione del suo contenuto e quindi un errore di giudizio, non deducibile con la revocazione. Il giudice ha inoltre escluso che il mancato esame esplicito di uno specifico documento determini di per sé errore revocatorio, non sussistendo un obbligo di motivare su ogni singolo elemento documentale quando la decisione abbia risposto alla censura nella sua effettiva portata. Le censure formulate per la fase rescissoria non sono state esaminate per effetto dell'inammissibilità della fase rescindente. L'impresa è stata condannata a rifondere al GSE le spese del giudizio, liquidate in euro 3.000 oltre spese generali e accessori; le spese sono state compensate tra l'impresa ed ENEA e nulla è stato disposto nei rapporti con RSE, non costituita.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Le sentenze del giudice amministrativo sono impugnabili per revocazione nei casi e nei modi previsti dagli artt. 395 e 396 c.p.c., davanti allo stesso organo che ha pronunciato la decisione.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione dell'esistenza o del contenuto di un atto processuale, deve cadere su un punto non controverso, essere immediatamente rilevabile dagli atti e risultare decisivo; non comprende gli errori di giudizio o le contestazioni sulla valutazione delle prove e delle tesi difensive.
art. 26, comma 1, c.p.a.
La condanna alle spese segue la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri applicabili.
art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020
La disciplina è richiamata nella ricostruzione dei precedenti giudizi e delle censure sostanziali, ma non è oggetto di esame nella fase revocatoria, dichiarata inammissibile.
art. 21-nonies l. 241/1990
La norma è richiamata tra le disposizioni invocate nei giudizi precedenti, senza essere applicata nella decisione sulla revocazione.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. è un rimedio eccezionale e a critica vincolata: l'errore deve consistere in una falsa percezione dell'esistenza o del contenuto di un atto processuale, non in un'erronea valutazione giuridica o probatoria.
- L'errore di fatto revocatorio non può riguardare un punto che sia stato espressamente controverso tra le parti, né può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dell'intero thema probandum et decidendum.
- La mancata esplicita menzione o valorizzazione di uno specifico documento non integra, di per sé, errore revocatorio, quando la sentenza abbia esaminato la censura nella sua effettiva portata; l'omessa considerazione valutativa può eventualmente configurare un errore di giudizio, non deducibile per revocazione.
- Per essere rilevante, l'errore di fatto deve essere immediatamente percepibile dal semplice raffronto tra la sentenza e gli atti di causa, senza ricorrere ad argomentazioni induttive o a complesse indagini interpretative, e deve essere decisivo secondo un nesso logico-giuridico necessario.
- La fase rescissoria della revocazione è eventuale e può essere esaminata solo dopo l'accoglimento della fase rescindente; la dichiarazione di inammissibilità della revocazione preclude quindi l'esame delle censure sostanziali riproposte.
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