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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-498/23

Order of the Court (Seventh Chamber) of 6 February 2024. — AL v European Commission. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Civil service – Official – Remuneration – Investigation of the European Anti-Fraud Office (OLAF) – Family allowances – Dependent child allowances – Article 2(4) of Annex VII to the Staff Regulations of Officials of the European Union – Person treated as a dependent child – Person whom the official has a legal responsibility to maintain and whose maintenance involves heavy expenditure – Conditions for granting – Withdrawal of entitlement to the allowance – Recovery of overpaid sums under Article 85 of the Staff Regulations – Action for annulment – Appeal in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfounded. — Case C-498/23 P

Giurisprudenza europea62023CO0498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto integralmente l’appello di un funzionario contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il rifiuto dell’assegno per la madre trattata come figlio a carico e il recupero delle somme pagate in eccesso. L’impugnazione è stata dichiarata in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondata, perché in larga misura diretta a contestare la valutazione dei fatti e delle prove. La Corte ha ribadito che, in questo tipo di prestazioni, l’amministrazione dispone di un margine di apprezzamento e il richiedente deve dimostrare le condizioni per ottenere l’assegno.

Ricorso in materia di assegno per figlio a carico/trattato come figlio a carico: legittimità del rifiuto dell’agevolazione e del recupero degli importi indebitamente versati, nonché limiti del sindacato della Corte in appello su valutazione delle prove.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia correttamente respinto i motivi con cui il funzionario contestava: (i) la violazione dei diritti della difesa e del legittimo affidamento nella procedura amministrativa relativa all’assegno per la madre trattata come figlio a carico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello Statuto; (ii) l’applicazione di un criterio di 180 giorni di presenza in Belgio per stabilire la residenza della madre; (iii) il recupero delle somme indebitamente percepite ai sensi dell’articolo 85 dello Statuto, e se i motivi di appello fossero ammissibili o si risolvessero in una contestazione del merito/fatto non censurabile in sede di impugnazione.

Principio di diritto

In materia di assegno per persona trattata come figlio a carico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello Statuto, l’amministrazione dispone di un margine di valutazione nel verificare, caso per caso, se siano soddisfatte le condizioni per la concessione; il funzionario deve provare tali condizioni, inclusa la sussistenza della manutenzione effettiva. In appello, la Corte non riesamina i fatti e le prove se non in presenza di una dedotta e dimostrata distorsione: pertanto sono manifestamente infondati i motivi che contestano la valutazione del Tribunale sulle garanzie procedurali e sulla residenza, e manifestamente inammissibili quelli che mirano solo a sostituire una nuova valutazione dei fatti. Ne consegue la conferma del rigetto dell’azione e del recupero degli importi indebitamente versati ex articolo 85 dello Statuto.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 137 del regolamento di procedura
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura
  • Articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 85 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Decisione della Commissione C(2004) 1364 final/2 del 15 aprile 2014 (disposizioni generali di attuazione)

Assegno per persona trattata come figlio a carico e recupero dell’indebito

L’ordinanza riguarda un ricorso in impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia contro la sentenza del Tribunale nel procedimento AL/Commissione. Oggetto del contenzioso era la decisione del PMO della Commissione che aveva respinto la domanda di assegno per la madre del funzionario, trattata come persona a carico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello Statuto, e aveva ordinato il recupero delle somme percepite per il periodo precedente.

Fatti e procedimento principale

Il funzionario aveva chiesto il riconoscimento dell’assegno per la madre quale persona trattata come figlio a carico. Il PMO aveva negato l’agevolazione per il periodo successivo e aveva disposto il recupero degli importi già versati, ritenendo non dimostrata la condizione relativa alla residenza effettiva della madre e alla situazione complessiva rilevante ai fini dell’assegno. Il Tribunale aveva respinto il ricorso di annullamento contro tale decisione.

Motivi di appello esaminati dalla Corte

L’appellante deduceva tre gruppi di censure:

  • violazione dei diritti della difesa e del principio di tutela del legittimo affidamento, per non essere stato informato con sufficiente precisione della prova richiesta;
  • errore di diritto e di valutazione in merito al criterio della presenza in Belgio per 180 giorni l’anno, ritenuto privo di base normativa;
  • violazione dell’articolo 85 dello Statuto, sostenendo di non essersi potuto accorgere dell’irregolarità dei pagamenti.

Ragionamento della Corte sul primo motivo

La Corte ha ritenuto che il Tribunale non avesse ignorato la circostanza della prova richiesta: il PMO aveva condotto scambi con l’interessato sulla determinazione del luogo di residenza della madre e aveva indicato tipologie di documenti idonei a provare la residenza effettiva. Inoltre, l’ordinanza ribadisce che l’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII lascia all’amministrazione un margine di discrezionalità nell’apprezzamento dei fatti e delle circostanze. Quanto all’obiezione relativa al criterio dei 180 giorni, la Corte ha osservato che il riferimento era solo indicativo e non costituiva l’unico fondamento della decisione.

Ragionamento della Corte sul secondo motivo

La censura relativa alla valutazione della residenza della madre è stata dichiarata manifestamente inammissibile. La Corte ha ricordato che, in appello, il suo sindacato è limitato alle questioni di diritto; la valutazione dei fatti e delle prove compete al Tribunale, salvo distorsione dei fatti o delle prove, che deve essere specificamente dedotta e dimostrata. Poiché l’appellante chiedeva in sostanza una nuova valutazione del materiale probatorio senza allegare una distorsione, il motivo è stato respinto senza esame nel merito.

Ragionamento della Corte sul terzo motivo e articolo 85 dello Statuto

Anche il motivo relativo al recupero dell’indebito è stato dichiarato manifestamente inammissibile. La Corte ha rilevato che l’argomentazione mirava ancora una volta a contestare l’apprezzamento dei fatti compiuto dal Tribunale, senza allegare una distorsione. Non essendovi un errore di diritto autonomo, la censura non era ammissibile in sede di impugnazione.

Normativa e principi richiamati

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari;
  • l’articolo 85 dello Statuto, in tema di recupero delle somme indebitamente percepite;
  • l’articolo 181 del regolamento di procedura, che consente di respingere con ordinanza un appello manifestamente inammissibile o manifestamente infondato;
  • gli articoli 56, 58 e 256 TFUE/Statuto, per delimitare il controllo della Corte in appello.

Dispositivo e conseguenze pratiche

La Corte ha dichiarato l’appello integralmente respinto, in parte per manifesta inammissibilità e in parte per manifesta infondatezza, con condanna dell’appellante a sopportare le proprie spese. Per la prassi del pubblico impiego UE, la decisione conferma che il richiedente dell’assegno deve fornire elementi probatori adeguati sulla sussistenza delle condizioni previste e che, in appello, non è possibile ottenere una rivalutazione del fatto se non si deduce in modo preciso una distorsione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

Materiepubblico impiego ueretribuzione dei funzionariassegni familiarirecupero dell’indebitoimpugnazioni e limiti del sindacato

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