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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-80/23

Judgment of the General Court (First Chamber) of 7 February 2024. — Beauty Biosciences LLC v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark BEAUTYBIO – Absolute grounds for invalidity – Descriptiveness – Article 7(1)(c) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001) – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation No 207/2009 (now Article 7(1)(b) of Regulation 2017/1001). — Case T-80/23

Giurisprudenza europea62023TJ0080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il marchio verbale BEAUTYBIO per i prodotti cosmetici della classe 3. Ha ritenuto che il segno fosse descrittivo, per il pubblico anglofono dell’Unione, delle caratteristiche dei prodotti, richiamando l’idea di bellezza e di produzione biologica/naturale/ecologica. Ha inoltre confermato che, in sede di nullità, l’EUIPO può tenere conto di fatti notori e che, una volta accertata la descrittività, non occorre esaminare separatamente il difetto di distintività.

Nullità del marchio UE verbale BEAUTYBIO per descrittività e mancanza di capacità distintiva nei prodotti cosmetici di classe 3

La questione giuridica

Se il segno verbale BEAUTYBIO fosse stato registrato in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, in particolare se fosse descrittivo dei prodotti cosmetici e di bellezza della classe 3; e, in via preliminare, se l’EUIPO potesse fondarsi su fatti notori in sede di nullità nonostante la presunzione di validità del marchio registrato e l’onere della prova gravante sul richiedente la declaratoria di nullità.

Principio di diritto

Un marchio dell’Unione composto dall’unione di due termini inglesi di uso comune, "beauty" e "bio", può essere dichiarato nullo se, percepito nel suo insieme dal pubblico pertinente, comunica immediatamente che i prodotti cosmetici e di bellezza sono destinati a migliorare l’aspetto e/o sono prodotti in modo naturale, biologico o ecologico; in tal caso il segno è descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e la verifica del motivo di nullità per difetto di distintività di cui alla lettera b) resta assorbita. In sede di nullità, l’EUIPO può fondarsi anche su fatti notori tratti da fonti accessibili al pubblico, senza violare la presunzione di validità del marchio registrato, purché esamini i motivi e gli argomenti dedotti dal richiedente la nullità.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 55 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale

Nullità del marchio UE verbale BEAUTYBIO per descrittività e mancanza di capacità distintiva nei prodotti cosmetici di classe 3

La pronuncia del Tribunale riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità del marchio verbale BEAUTYBIO per prodotti di cosmesi e cura della persona della classe 3. La controversia verteva sui motivi di nullità assoluta per descrittività e difetto di distintività.

Fatti e procedimento amministrativo

Société de Recherche Cosmétique SARL aveva chiesto la declaratoria di nullità del marchio BEAUTYBIO, registrato su domanda del 23 giugno 2017, per un ampio elenco di prodotti della classe 3, tra cui creme, sieri, detergenti, trucchi e altri cosmetici. La Divisione di annullamento aveva accolto la domanda sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 2017/1001; la Commissione di ricorso aveva confermato la decisione, rilevando che il pubblico anglofono avrebbe percepito il segno come indicativo di prodotti destinati a migliorare l’aspetto e fabbricati in modo naturale, organico o ecologico.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione è stata presentata il 23 giugno 2017, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009, come modificato, in particolare:

  • articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c);
  • articolo 7, paragrafo 2;
  • articolo 52, paragrafo 1, lettera a);
  • articolo 55;
  • articolo 76, paragrafo 1. Le corrispondenti disposizioni del regolamento n. 2017/1001 richiamate dalle parti sono lette come riferite al regolamento n. 207/2009, in quanto di contenuto identico.

Questioni sollevate

La ricorrente sosteneva, in sintesi, che:

  • l’onere della prova gravasse sul richiedente la nullità;
  • il marchio registrato godesse di presunzione di validità, che impedirebbe di fondarsi su mere definizioni lessicali e su fatti notori non addotti dal richiedente;
  • il segno BEAUTYBIO, considerato nel suo insieme, non fosse descrittivo, perché la combinazione sarebbe sintatticamente insolita e non corrisponderebbe a un’espressione usuale dell’inglese. In subordine, contestava anche il rilievo del difetto di distintività ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

Fatti notori, presunzione di validità e onere della prova

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui, nei procedimenti di nullità, l’EUIPO non è tenuto a riesaminare d’ufficio come in fase di registrazione tutti i fatti rilevanti, poiché il marchio registrato beneficia di una presunzione di validità. Tuttavia, tale presunzione non impedisce all’EUIPO di considerare, oltre agli argomenti e alle prove del richiedente la nullità, anche fatti notori risultanti da fonti generalmente accessibili, come i dizionari standard. Nel caso di specie, la Commissione di ricorso si era correttamente basata sulle definizioni di “beauty” e “bio” tratte dall’Oxford English Dictionary online per corroborare le allegazioni del richiedente la nullità. Non vi è quindi stata né inversione dell’onere della prova né violazione della presunzione di validità.

Valutazione della descrittività del segno BEAUTYBIO

Il Tribunale ricorda che un segno è descrittivo quando esiste un nesso sufficientemente diretto e specifico tra il segno e i prodotti, tale da consentire al pubblico di percepire immediatamente e senza ulteriori riflessioni una descrizione di tali prodotti o di una loro caratteristica. Nel caso concreto:

  • il pubblico rilevante è quello anglofono dell’Unione, con attenzione media;
  • “beauty” appartiene al vocabolario di base inglese ed è comunemente impiegato nel settore cosmetico;
  • “bio”, nel linguaggio commerciale, richiama normalmente l’idea di natura, biologia, sostenibilità ambientale, materiali naturali e processi ecologici;
  • l’unione dei due termini in “beautybio” non crea un’impressione sufficientemente distante dalla mera somma dei significati dei singoli elementi. Di conseguenza, il segno è percepito come indicativo del fatto che i prodotti cosmetici migliorano la bellezza e/o sono realizzati in modo naturale, organico o ecologico. Per il Tribunale il messaggio è chiaro, diretto ed esplicito, e il segno descrive una caratteristica dei prodotti della classe 3.

Conseguenze sul motivo di nullità per difetto di distintività

Poiché il segno è stato correttamente ritenuto descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, tale solo motivo è sufficiente a giustificare la nullità. Il Tribunale richiama il principio per cui basta che uno dei motivi assoluti di rifiuto ricorra per escludere la registrabilità del marchio; pertanto non è necessario esaminare nel merito il secondo motivo relativo al difetto di capacità distintiva ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

Dispositivo e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, confermando la decisione impugnata. Ha condannato Beauty Biosciences LLC a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dall’interveniente nel procedimento davanti al Tribunale; EUIPO è stato condannato a sopportare le proprie spese. Le domande relative alle spese del procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO sono state considerate non ammissibili nei limiti in cui riguardavano spese non recuperabili.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’Unione europeanullità del marchiodescrittivitàcapacità distintivaprodotti cosmetici

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