Tribunale, Sentenza T-101/23
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 7 February 2024. — Michal Darila v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative trade mark Buffet – Earlier EU word mark BUFF and earlier figurative mark Buff – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-101/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Michal Darila contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva accolto l'opposizione di Original Buff, SA. La Corte conferma che il segno richiesto "Buffet" è simile ai marchi anteriori BUFF e Buff, e che per una parte del pubblico dell'Unione esiste un rischio di confusione. Vengono inoltre dichiarati inammissibili i documenti prodotti per la prima volta in giudizio.
Opposizione a marchio UE: sussistenza del rischio di confusione tra il segno figurativo "Buffet" e i marchi anteriori "BUFF" e "Buff" ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
La questione giuridica
Se il marchio figurativo richiesto "Buffet" potesse essere registrato nonostante l'opposizione fondata sui marchi anteriori BUFF e Buff, alla luce della valutazione complessiva del rischio di confusione, della comparazione visiva, fonetica e concettuale dei segni e del rilievo della percezione del pubblico rilevante in diverse parti dell'Unione.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che, ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, è sufficiente che il rischio di confusione sussista in una parte dell'Unione e per una parte del pubblico rilevante; nel caso di specie, la presenza integrale dell'elemento verbale "BUFF" nel segno richiesto "Buffet", unita all'identità o somiglianza dei prodotti e all'assenza di una chiara differenza concettuale per alcuni consumatori dell'UE, giustifica il rigetto della domanda di marchio, poiché le differenze visive e fonetiche non neutralizzano la somiglianza complessiva.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Opposizione a marchio UE: rischio di confusione tra "Buffet" e i marchi anteriori BUFF/Buff
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della seconda commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea figurativo. Il Tribunale è chiamato a verificare se il segno richiesto possa coesistere con due marchi anteriori dell'interveniente Original Buff, SA.
Fatti e procedimento amministrativo
Il richiedente aveva depositato una domanda di marchio UE figurativo per prodotti delle classi 24 e 25 della classificazione di Nizza, comprendenti, tra l'altro, tessuti, abbigliamento, calzature e articoli affini. Original Buff, SA aveva proposto opposizione basandosi su un marchio UE denominativo anteriore BUFF e su un marchio figurativo anteriore Buff, invocando gli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001. La divisione di opposizione aveva respinto l'opposizione, ma la commissione di ricorso aveva accolto l'appello dell'opponente, ritenendo sussistente il rischio di confusione.
Domande e censure sollevate dal ricorrente
Nel ricorso al Tribunale, il richiedente chiedeva sostanzialmente l'annullamento e la riforma della decisione impugnata, nonché il rigetto dell'opposizione. Sosteneva, in sintesi, che la commissione di ricorso avesse errato:
- nel ritenere comprensibile per una parte del pubblico il significato dell'elemento verbale del marchio richiesto;
- nella comparazione visiva e fonetica dei segni;
- nella valutazione complessiva del rischio di confusione.
Questioni preliminari: domanda di annullamento e prova nuova
Il Tribunale rileva che, pur non formulando espressamente una domanda di annullamento, il contenuto del ricorso la implicava chiaramente. Accoglie quindi la lettura sostanziale delle conclusioni. Quanto a Eurobarometer Study No 386, prodotto per la prima volta dinanzi al Tribunale, il documento è dichiarato irricevibile: il controllo di legittimità svolto dal Tribunale sulle decisioni delle commissioni di ricorso non consente di integrare il fascicolo amministrativo con elementi nuovi non presentati in sede EUIPO.
Normativa applicabile e criteri di valutazione
Il Tribunale richiama l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto è rifiutato se, per identità o somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Ricorda inoltre che tale rischio:
- si valuta globalmente;
- dipende dalla percezione del pubblico rilevante;
- implica interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti;
- può essere escluso solo se le differenze concettuali neutralizzano efficacemente le somiglianze visive e fonetiche, a condizione che almeno uno dei segni abbia un significato chiaro e specifico per il pubblico interessato.
Pubblico rilevante e confronto dei prodotti
La commissione di ricorso, e il Tribunale convalida, hanno identificato come pubblico rilevante il grande pubblico con livello di attenzione medio nell'intero territorio dell'Unione europea. I prodotti della domanda e quelli protetti dai marchi anteriori sono risultati identici o comunque molto simili nelle classi 24 e 25. Tale punto non è stato effettivamente contestato e viene confermato come corretto.
Comparazione visiva dei segni
Il Tribunale approva la valutazione secondo cui il segno richiesto e i marchi anteriori coincidono nella sequenza di lettere "buff", che corrisponde integralmente al marchio denominativo anteriore e all'elemento dominante del marchio figurativo anteriore. L'aggiunta finale di "et" nel segno richiesto non è sufficiente a modificare in modo sostanziale l'impressione complessiva. Il Tribunale sottolinea che, quando un marchio anteriore è interamente incluso nel segno richiesto, ciò è un forte indice di somiglianza. Le differenze di stile grafico, considerate deboli e convenzionali, e la presenza di un semplice cerchio nero nel marchio figurativo anteriore non eliminano la somiglianza visiva complessiva.
Comparazione fonetica dei segni
Sul piano fonetico, il Tribunale conferma che i segni presentano una somiglianza inferiore alla media: il segno richiesto contiene una sillaba aggiuntiva finale, che incide sul ritmo di pronuncia. Tuttavia, il nucleo iniziale "buff" resta condiviso, e le differenze non sono sufficienti a escludere ogni rischio di confusione.
Comparazione concettuale dei segni
Il Tribunale distingue tra diverse porzioni del pubblico dell'Unione:
- per i parlanti inglesi, "buff" e "buffet" evocano concetti diversi;
- per i parlanti di lingue come italiano, francese e spagnolo, "buffet" ha significato mentre "buff" non ne ha;
- per i parlanti bulgaro, estone, greco, croato e lituano, nessuno dei due segni ha un significato chiaro.
Per queste ultime categorie, il confronto concettuale è impossibile o comunque non consente neutralizzazione, perché manca in entrambi i segni un significato diretto e specifico percepibile dal pubblico. Il Tribunale respinge l'argomento secondo cui una percentuale elevata di cittadini dell'Unione conoscerebbe lingue straniere: la conoscenza di una lingua straniera non può essere presunta e, in ogni caso, non era provata in modo adeguato nel procedimento amministrativo.
Distintività intrinseca dei marchi anteriori
La commissione di ricorso aveva qualificato come media la distintività intrinseca dei marchi anteriori, riconoscendo inoltre una maggiore distintività del marchio denominativo BUFF in Spagna per effetto della sua notorietà per prodotti di abbigliamento e copricapi. Tali valutazioni non sono state contestate dal ricorrente e vengono mantenute dal Tribunale.
Valutazione globale del rischio di confusione
Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale osserva che i prodotti sono identici o simili, i segni sono simili visivamente in misura media e foneticamente in misura inferiore alla media, e per una parte del pubblico dell'Unione non vi è differenza concettuale idonea a neutralizzare tali somiglianze. Inoltre, ai fini del rifiuto di un marchio UE, è sufficiente che il motivo relativo di rifiuto sussista in una parte dell'Unione. Pertanto, poiché per i parlanti bulgaro, estone, greco, croato o lituano il rischio di confusione è concreto, la commissione di ricorso ha correttamente rifiutato la registrazione.
Esito e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Il ricorrente è condannato a sopportare le proprie spese e quelle dell'interveniente Original Buff, SA; EUIPO sopporta le proprie spese perché non aveva chiesto la condanna alle spese in assenza di udienza.
Principio affermato
In materia di opposizione al marchio UE, l'inclusione integrale del marchio anteriore nel segno richiesto, unita all'identità o somiglianza dei prodotti, può bastare a fondare il rischio di confusione anche se esistono differenze aggiuntive e anche se il segno richiesto ha un significato per parte del pubblico; è sufficiente che il rischio sussista per una parte rilevante del pubblico in una parte dell'Unione.
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