Tribunale, Sentenza T-81/23
Judgment of the General Court (First Chamber) of 7 February 2024. — Beauty Biosciences LLC v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU figurative mark BEAUTYBIO SCIENCE – Absolute grounds for invalidity – Descriptiveness – Article 7(1)(c) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001) – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation No 207/2009 (now Article 7(1)(b) of Regulation 2017/1001). — Case T-81/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione che aveva dichiarato nullo il marchio figurativo "BEAUTYBIO SCIENCE" per i prodotti cosmetici della classe 3. Ha ritenuto che il segno, nel suo insieme, fosse descrittivo e non presentasse una combinazione sufficientemente originale da creare un’impressione diversa dalla somma dei suoi elementi. Il Tribunale ha inoltre precisato che, in una procedura di nullità, l’EUIPO può tener conto di fatti notori e che, una volta accertata la descrittività, non occorre esaminare il difetto di distintività.
Nullità di un marchio UE figurativo "BEAUTYBIO SCIENCE" per carattere descrittivo e difetto di distintività nel settore cosmetico
La questione giuridica
Se il segno figurativo "BEAUTYBIO SCIENCE" fosse, per i prodotti cosmetici della classe 3, descrittivo ai sensi dell’articolo 7(1)(c) del regolamento n. 207/2009 e quindi nullo ex articolo 52(1)(a), e, in subordine, se fosse privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7(1)(b); inoltre, se l’EUIPO avesse correttamente valutato il riparto dell’onere della prova e la presunzione di validità del marchio registrato nel giudizio di nullità.
Principio di diritto
Un marchio UE composto dagli elementi "beauty", "bio" e "science" può essere dichiarato nullo per descrittività quando, per il pubblico pertinente, esso comunica immediatamente che i prodotti cosmetici sono destinati a valorizzare la bellezza, sono realizzati in modo naturale/biologico/ecologico e sono sviluppati sulla base della ricerca scientifica; in tal caso, il segno è privo di carattere distintivo e la sussistenza del solo motivo di nullità di cui all’articolo 7(1)(c) basta a fondare la declaratoria di nullità, senza necessità di esaminare l’articolo 7(1)(b). Nel giudizio di nullità l’EUIPO può basarsi anche su fatti notori, purché l’esame resti limitato ai motivi e agli argomenti dedotti dalla parte che chiede la nullità, in ragione della presunzione di validità del marchio registrato.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articoli 7(1)(b), 7(1)(c), 7(2), 52(1)(a), 55, 76(1)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 7(1)(b), 7(1)(c), 59(1)(a) (richiamato solo come riferimento equivalente)
Nullità del marchio figurativo "BEAUTYBIO SCIENCE" per descrittività
La pronuncia del Tribunale dell’Unione europea, Sezione prima, riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della commissione di ricorso EUIPO in materia di nullità di un marchio UE figurativo registrato per prodotti cosmetici di classe 3. Il Tribunale conferma la declaratoria di nullità del segno per carattere descrittivo e respinge il ricorso della titolare del marchio.
Fatti e procedimento amministrativo
La Société de Recherche Cosmétique SARL aveva chiesto all’EUIPO la dichiarazione di nullità del marchio figurativo "BEAUTYBIO SCIENCE" registrato da Beauty Biosciences LLC per numerosi prodotti della classe 3, tra cui cosmetici, sieri, creme, detergenti, maschere e prodotti per il trucco. La Cancellation Division aveva accolto la domanda di nullità sulla base dell’articolo 7(1)(c) del regolamento n. 2017/1001; la Quarta commissione di ricorso aveva poi respinto l’impugnazione, ritenendo il marchio descrittivo per tutti i prodotti contestati.
Normativa applicabile
Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione era stata depositata il 23 giugno 2017, la normativa sostanziale applicabile è il regolamento (CE) n. 207/2009, come modificato. I richiami delle parti al regolamento (UE) 2017/1001 vanno quindi letti come riferiti, per le disposizioni sostanzialmente identiche, agli articoli 7(1)(b) e (c) e 52(1)(a) del regolamento n. 207/2009. Sono inoltre richiamati l’articolo 76(1) del regolamento n. 207/2009 sul dovere di esame d’ufficio, nonché le disposizioni sulle spese del regolamento di procedura del Tribunale.
Questioni esaminate dal Tribunale
La ricorrente articolava due motivi principali:
- violazione dell’articolo 52(1)(a), in combinato con l’articolo 7(1)(c), per avere la commissione di ricorso qualificato il marchio come descrittivo;
- violazione dell’articolo 52(1)(a), in combinato con l’articolo 7(1)(b), per avere ritenuto il segno privo di carattere distintivo.
Nel primo motivo la ricorrente sosteneva anche che l’EUIPO avesse invertito l’onere della prova e trascurato la presunzione di validità del marchio registrato, facendo ricorso a fatti notori non allegati dalla richiedente la nullità.
Presunzione di validità, onere della prova e fatti notori
Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui, nelle procedure di nullità, il marchio registrato gode di una presunzione di validità; di conseguenza, l’EUIPO non deve riesaminare d’ufficio come in sede di registrazione tutti i fatti rilevanti, ma deve limitare il proprio esame ai motivi e agli argomenti dedotti dalla parte che contesta la validità.
Tuttavia, tale presunzione non impedisce all’EUIPO di basarsi anche su fatti notori, cioè fatti normalmente conoscibili o ricavabili da fonti generalmente accessibili, come i dizionari. Nel caso di specie, la commissione di ricorso aveva correttamente utilizzato le definizioni tratte dall’Oxford English Dictionary online per i termini "beauty", "bio" e "science", in aggiunta alle argomentazioni e alle prove prodotte dalla richiedente la nullità. Non vi è quindi stata né inversione dell’onere della prova né violazione della presunzione di validità.
Valutazione della descrittività del segno
Il Tribunale ricorda i criteri dell’articolo 7(1)(c): un segno è escluso dalla registrazione se presenta un nesso sufficientemente diretto e specifico con i prodotti, tale da consentire al pubblico di percepirlo immediatamente, senza ulteriori elaborazioni mentali, come descrizione di una caratteristica dei prodotti. Per i marchi composti da più elementi, la descrittività deve essere valutata sia per i singoli elementi sia per il segno nel suo insieme; il segno è descrittivo, salvo che la combinazione produca un’impressione sensibilmente diversa dalla mera somma delle parti.
Nel caso concreto, il Tribunale condivide l’analisi della commissione di ricorso sulla percezione del pubblico di riferimento: pubblico anglofono dell’Unione, con livello di attenzione medio, per prodotti cosmetici e di bellezza. I termini sono intesi come segue:
- "beauty": termine del lessico di base inglese, associato alla bellezza e al settore cosmetico;
- "bio": elemento evocativo, ormai usato nel linguaggio commerciale per indicare naturalità, ecologia, materiali naturali o processi rispettosi dell’ambiente;
- "science": riferimento alla ricerca o allo sviluppo scientifico.
Assenza di una combinazione originale
Secondo il Tribunale, la combinazione "beautybio science" non produce un’impressione diversa da quella derivante dalla semplice addizione dei significati dei singoli elementi. Per il pubblico rilevante, il segno comunica in modo chiaro e diretto che i prodotti:
- valorizzano la bellezza;
- sono realizzati in modo naturale, biologico o ecologico;
- sono sviluppati sulla base della ricerca scientifica.
Pertanto il marchio designa caratteristiche intrinseche e oggettive dei prodotti di classe 3 e soddisfa i presupposti della descrittività ai sensi dell’articolo 7(1)(c). Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui il sintagma sarebbe sintatticamente insolito o percepito in modo non immediato dal consumatore.
Conseguenze sul motivo relativo alla distintività
Una volta accertato che il segno è descrittivo ai sensi dell’articolo 7(1)(c), il Tribunale osserva che tale motivo è di per sé sufficiente a giustificare la nullità. Per questo non è necessario esaminare nel merito il secondo motivo relativo alla mancanza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7(1)(b).
Dispositivo e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di Beauty Biosciences LLC. La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dall’interveniente nel giudizio dinanzi al Tribunale; l’EUIPO sopporta le proprie spese. Le domande relative alle spese del procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO sono dichiarate inammissibili per quanto eccedono le spese recuperabili ai sensi dell’articolo 190(2) del regolamento di procedura.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che:
- in nullità, l’EUIPO può fondarsi su fatti notori;
- la presunzione di validità del marchio registrato limita, ma non elimina, la possibilità di valorizzare elementi di dominio pubblico;
- per valutare la descrittività occorre guardare al segno nel suo insieme e al modo in cui il pubblico pertinente lo percepisce immediatamente;
- se il marchio è descrittivo, non occorre verificare anche l’eventuale difetto di distintività, perché un solo motivo assoluto basta a sorreggere la nullità.
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