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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-302/23

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 7 February 2024. — Weinart Handelsgesellschaft mbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark KABI – Earlier EU figurative mark Kabir DONNAFUGATA – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-302/23

Giurisprudenza europea62023TJ0302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Weinart Handelsgesellschaft contro la decisione dell'EUIPO che aveva negato la registrazione del marchio KABI per bevande alcoliche. La Corte conferma che i prodotti sono identici e che, nonostante la debole somiglianza visiva e l'assenza di somiglianza concettuale, la forte rilevanza dell'elemento fonetico e la distintività normale del marchio anteriore bastano a fondare un rischio di confusione. Ne consegue la conferma del rifiuto di registrazione e la condanna di ciascuna parte alle proprie spese.

Marchio UE KABI: conferma del rifiuto di registrazione per rischio di confusione con il marchio anteriore Kabir DONNAFUGATA ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se il segno KABI possa essere registrato come marchio dell'Unione europea per bevande alcoliche nonostante l'opposizione fondata sul marchio figurativo anteriore Kabir DONNAFUGATA, alla luce della valutazione globale del rischio di confusione, considerando identità dei prodotti, somiglianza dei segni sul piano visivo, fonetico e concettuale e distintività del marchio anteriore.

Principio di diritto

Quando i prodotti sono identici, il marchio anteriore ha distintività normale e i segni presentano una somiglianza fonetica da media ad elevata, non compensata dalla limitata somiglianza visiva e dall'assenza di somiglianza concettuale, sussiste un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. Il Tribunale conferma inoltre che, nel controllo di legittimità, non può rimettere in discussione la decisione dell'organo di prima istanza dell'EUIPO, ma solo quella della commissione di ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE KABI: rischio di confusione con Kabir DONNAFUGATA

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Quarta commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea. Il Tribunale esamina se il segno verbale KABI possa essere registrato per bevande alcoliche nonostante il marchio anteriore figurativo Kabir DONNAFUGATA.

Fatti e procedimento amministrativo

Weinart Handelsgesellschaft mbH aveva chiesto la registrazione del segno KABI per prodotti e servizi delle classi 33, 35 e 39, ma l'opposizione proposta da Donnafugata Srl riguardava solo i prodotti della classe 33, ossia le "bevande alcoliche (eccetto le birre)". L'opposizione si fondava sul marchio UE figurativo anteriore n. 17887291, registrato per gli stessi prodotti, sulla base dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

L'Opposizione aveva accolto l'opposizione e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo che non si potesse escludere un rischio di confusione per il pubblico pertinente.

Questione esaminata dal Tribunale

Il ricorrente deduceva un unico motivo di ricorso, lamentando la violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. In sostanza, sosteneva che la commissione di ricorso avesse erroneamente separato l'elemento "kabir" dal marchio anteriore e non avesse correttamente valorizzato gli elementi figurativi e il termine "donnafugata".

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale ricorda che il rischio di confusione va valutato globalmente, considerando tutti i fattori pertinenti e, in particolare, l'interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi. Ribadisce inoltre che:

  • i presupposti dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sono cumulativi: identità o somiglianza dei marchi e identità o somiglianza dei prodotti/servizi;
  • un minor grado di somiglianza tra i prodotti può essere compensato da una maggiore somiglianza tra i segni, e viceversa;
  • l'esame deve riguardare l'impressione d'insieme prodotta dai segni, tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti.

Pubblico di riferimento e confronto dei prodotti

Il pubblico pertinente è individuato nel grande pubblico, con un livello di attenzione medio. Il Tribunale conferma anche che la comparazione deve concentrarsi sulla parte anglofona del pubblico rilevante, come fatto dalla commissione di ricorso.

Quanto ai prodotti, il Tribunale condivide la conclusione secondo cui i prodotti in classe 33 coperti dal marchio richiesto coincidono con quelli protetti dal marchio anteriore: si tratta dunque di prodotti identici.

Confronto dei segni

Sul piano visivo, il Tribunale ritiene corretto considerare che gli elementi verbali sono normalmente più distintivi di quelli figurativi e che, nel caso di specie, il termine "kabir" appare più evidente rispetto a "donnafugata", essendo collocato in posizione centrale e con maggiore rilievo grafico. La somiglianza visiva è quindi soltanto debole.

Sul piano fonetico, il Tribunale conferma l'analisi della commissione di ricorso secondo cui una parte significativa del pubblico non pronuncerebbe il secondo elemento verbale "donnafugata", tendendo a semplificare il marchio. Per questa parte del pubblico, i segni risultano foneticamente simili in misura superiore alla media; per la restante parte, la somiglianza è media.

Sul piano concettuale, il Tribunale osserva che il marchio richiesto non ha alcun significato per il pubblico rilevante, mentre il marchio anteriore, nel suo insieme, non conduce a una somiglianza concettuale idonea a neutralizzare le somiglianze riscontrate. La valutazione resta quindi di dissomiglianza concettuale.

Distintività del marchio anteriore e valutazione globale

La commissione di ricorso aveva qualificato la distintività del marchio anteriore come normale, cioè di grado medio; il Tribunale conferma tale valutazione. In sede di bilanciamento complessivo, l'identità dei prodotti, la somiglianza fonetica da media a elevata e la distintività normale del marchio anteriore non possono essere neutralizzate dalla sola debole somiglianza visiva e dall'assenza di somiglianza concettuale.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge quindi il motivo unico di ricorso e conferma la decisione dell'EUIPO: per il pubblico pertinente esiste un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. L'azione è integralmente respinta. Quanto alle spese, poiché non si è tenuta udienza e l'EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo in caso di udienza, ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che, nei procedimenti di opposizione, il giudizio di rischio di confusione richiede un esame globale e interdipendente dei fattori rilevanti. In presenza di prodotti identici, una forte somiglianza fonetica dei segni può essere sufficiente a fondare il rischio di confusione anche quando la somiglianza visiva è debole e quella concettuale manca, soprattutto se il marchio anteriore possiede una distintività normale.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusioneproprietà intellettuale

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