Tribunale, Sentenza T-40/23
Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 7 February 2024. — Xavier James Hatherly v European Union Agency for Asylum. — Civil service – Staff of the EUAA – Recruitment – Vacancy notice – Selection procedure for posts of assistants – Job offer – Condition relating to level of post-secondary education attested by a diploma and appropriate professional experience acquired after having obtained the diploma – Withdrawal of job offer – Error of assessment – Equal treatment – Proportionality – Liability. — Case T-40/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di un candidato dell’EUAA contro il ritiro di un’offerta di assunzione per un posto di assistente amministrativo. Ha ritenuto corretto il requisito del bando che imponeva un diploma post-secondario già ottenuto e sei anni di esperienza successiva al diploma, escludendo che i primi due anni del corso universitario o il Diploma Supplement potessero valere come titolo sufficiente. Sono stati respinti anche i motivi fondati su parità di trattamento e proporzionalità, e la domanda di risarcimento è stata respinta perché strettamente connessa ai motivi di annullamento.
Ricorso ex articolo 270 TFUE contro il ritiro di un job offer dell’EUAA per asserito difetto del requisito di ammissibilità relativo a diploma e esperienza professionale, con contestazione anche di uguaglianza, proporzionalità e risarcimento danni.
La questione giuridica
Se l’EUAA abbia legittimamente ritirato l’offerta di assunzione perché il candidato non soddisfaceva il requisito del bando relativo a un diploma post-secondario e a sei anni di esperienza professionale acquisiti dopo il conseguimento del diploma; se il bando e la decisione impugnata violassero il principio di parità di trattamento, il principio di proporzionalità e, di riflesso, se spettasse un risarcimento per la perdita di redditi.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che, in una procedura di selezione dell’EUAA, l’autorità di assunzione può esigere rigorosamente il possesso di un diploma già conseguito e il computo dell’esperienza professionale solo dopo tale conseguimento, se ciò risulta chiaramente dal bando e dalle disposizioni di esecuzione applicabili; non vi è violazione del principio di parità di trattamento quando il candidato non si trova in una situazione comparabile a quella di chi soddisfa integralmente i requisiti del bando, e una censura di proporzionalità formulata solo in termini astratti e coincidente con la doglianza principale è irricevibile. Ne consegue il rigetto del ricorso di annullamento e, per connessione, della domanda risarcitoria.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 28, lettera d), dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 5, paragrafo 3, lettera a), dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 10, paragrafo 1, delle condizioni di impiego degli altri agenti dell’Unione europea
- Articolo 110 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato alla decisione del 18 gennaio 2016 dell’EUAA sulle disposizioni generali di esecuzione per l’assunzione e l’impiego degli agenti temporanei
- Decisione del Management Board dell’EUAA del 18 gennaio 2016 sulle disposizioni generali di esecuzione per l’assunzione e l’impiego degli agenti temporanei
- Vacancy notice EASO/2021/TA/007
- Europass Diploma Supplement
Ritiro di un’offerta di assunzione dell’EUAA per mancanza del requisito di diploma ed esperienza
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un candidato selezionato per un posto di Procurement Assistant presso l’European Union Agency for Asylum (EUAA). Il Tribunale è stato chiamato a valutare la legittimità del ritiro dell’offerta di lavoro, dopo una verifica dei documenti prodotti dal candidato, e le conseguenze risarcitorie della decisione.
Fatti e procedimento amministrativo
L’EUAA aveva pubblicato un bando di selezione per assistenti amministrativi di grado AST 3, tra cui il profilo di procurement assistant. Il requisito controverso prevedeva, in alternativa:
- un livello di istruzione post-secondaria attestato da un diploma e almeno sei anni di esperienza professionale appropriata successiva al conseguimento del diploma; oppure
- un livello di istruzione secondaria con accesso all’istruzione post-secondaria e almeno nove anni di esperienza successiva al diploma.
Il ricorrente, già membro del personale contrattuale dell’EUAA, presentò domanda, superò la selezione e fu inserito nella lista di riserva. In seguito ricevette un’offerta di impiego come Temporary Agent AST 3, che accettò. L’autorità abilitata a concludere i contratti di lavoro ritirò però l’offerta ritenendo che egli non soddisfacesse il requisito di ammissibilità: il Matriculation Certificate maltese presentato era considerato equiparabile a un diploma che dà accesso all’istruzione post-secondaria, con conseguente necessità di nove anni di esperienza; inoltre il bachelor degree era stato conseguito solo nel 2016, quindi non vi erano neppure sei anni di esperienza successivi a tale titolo.
Il ricorrente presentò reclamo amministrativo, che fu respinto dal Management Board con decisione del 3 novembre 2022.
Domande proposte
Il ricorrente chiedeva:
- l’annullamento della decisione di ritiro dell’offerta di assunzione;
- l’annullamento della decisione di rigetto del reclamo;
- un ordine al Management Board di confermare l’offerta e di integrarlo con effetto retroattivo;
- il risarcimento della perdita di reddito subita.
Questioni preliminari: giurisdizione e ricevibilità
Il Tribunale ha anzitutto dichiarato di non avere giurisdizione a impartire ordini all’amministrazione in sede di controllo di legittimità, sicché la domanda volta a ottenere l’ordine di confermare l’offerta e di integrare il ricorrente nella posizione è stata respinta per difetto di giurisdizione.
Quanto alla ricevibilità, il Tribunale ha ritenuto sufficientemente chiari il ricorso e i motivi dedotti, osservando che la convenuta aveva potuto difendersi su tutti i punti rilevanti. Ha inoltre chiarito che la decisione di rigetto del reclamo era solo in parte confermativa, poiché conteneva un riesame alla luce di elementi nuovi, compreso il transcript del Diploma Supplement Europass, e doveva quindi essere considerata nel controllo di legittimità insieme alla decisione originaria.
Normativa e quadro applicabile
Il Tribunale ha richiamato, tra l’altro:
- l’articolo 270 TFUE;
- l’articolo 91 dello Statuto dei funzionari, per il controllo di legittimità;
- l’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), dello Statuto dei funzionari, applicabile per analogia agli agenti temporanei tramite l’articolo 10, paragrafo 1, delle condizioni di impiego degli altri agenti;
- l’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato alla decisione dell’EUAA del 18 gennaio 2016, che impone che l’esperienza professionale minima sia acquisita dopo il conseguimento del titolo che attesta il livello di studi richiesto.
Ha inoltre ribadito la funzione del vacancy notice: informare con precisione i candidati e fissare il quadro giuridico della selezione.
Primo motivo: preteso errore di diritto nell’interpretazione del requisito del bando
Il ricorrente sosteneva che l’EUAA avesse confuso il concetto di qualificazione con quello di prova documentale, richiedendo un diploma in senso formale anziché il semplice livello di istruzione raggiunto. A suo avviso, né lo Statuto né il bando autorizzavano a fissare come dies a quo dell’esperienza professionale la data del conseguimento del diploma.
Il Tribunale ha respinto il motivo. Ha osservato che il bando era chiaro nel richiedere un diploma già ottenuto, e non in corso di conseguimento, quale prova del livello di istruzione. Ha inoltre precisato che l’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), dello Statuto dei funzionari stabilisce solo i requisiti minimi e non impedisce all’istituzione di fissare criteri più rigorosi. Di conseguenza, l’EUAA poteva legittimamente esigere sei anni di esperienza professionale maturati dopo il conseguimento del diploma, come previsto anche dalla propria disciplina interna di esecuzione.
Il richiamo all’articolo 28, lettera d), dello Statuto è stato ritenuto inconferente, poiché tale disposizione riguarda il reclutamento degli ufficiali e non era applicabile al caso.
Secondo motivo: preteso errore di valutazione sul possesso del diploma
Il ricorrente sosteneva che, pur avendo conseguito il bachelor degree nel 2016, aveva già raggiunto nel 2013 il livello di istruzione richiesto, completando i primi due anni del corso; il transcript contenuto nel Diploma Supplement Europass avrebbe dovuto valere come prova sufficiente.
Il Tribunale ha applicato il principio, già riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo cui il valore di un titolo va apprezzato alla luce del diritto dello Stato membro in cui il candidato ha completato gli studi. In base alla normativa maltese e alle regole dell’Università di Malta, il completamento dei primi due anni del corso non dava luogo a un diploma post-secondario autonomo. Le comunicazioni con l’università confermavano che una qualificazione intermedia non veniva rilasciata agli studenti che proseguivano fino al bachelor degree.
Quanto al Diploma Supplement Europass, il Tribunale ha osservato che tale documento indica espressamente di non contenere valutazioni di valore né indicazioni sul riconoscimento del titolo. Il transcript allegato non poteva quindi essere equiparato a un diploma post-secondario ai fini del bando. Ne è derivato che il ricorrente non soddisfaceva il requisito richiesto.
Terzo motivo: parità di trattamento e proporzionalità
Parità di trattamento
Il ricorrente affermava che l’interpretazione adottata dall’EUAA lo penalizzava rispetto a candidati con titoli di livello inferiore ma formalmente rilasciati prima, e che ciò determinava una discriminazione nei confronti di chi aveva seguito un percorso di studi più lungo.
Il Tribunale ha respinto la censura perché la situazione del ricorrente non era comparabile a quella di un candidato che soddisfa effettivamente il requisito del bando. Poiché il ricorrente non aveva un diploma post-secondario idoneo e non aveva maturato sei anni di esperienza successivi al conseguimento del titolo, non poteva invocare un trattamento uguale rispetto a chi rientrava pienamente nelle condizioni di ammissibilità. Il fatto che un candidato con studi universitari più brevi potesse soddisfare il requisito era irrilevante, poiché il bando cumulava diploma ed esperienza e non consentiva di eludere il requisito temporale dell’esperienza.
Proporzionalità
Quanto alla proporzionalità, il ricorrente si limitava, secondo il Tribunale, a un’affermazione astratta e non sviluppava argomenti autonomi diversi da quelli già dedotti sul presunto errore di diritto. Tale censura è stata dichiarata irricevibile per difetto di chiarezza e di sufficiente articolazione, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto e dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. In ogni caso, le critiche riprendevano quelle già respinte nel merito.
Domanda di risarcimento e decisione finale
La domanda di risarcimento per la perdita di reddito è stata respinta perché strettamente connessa alle censure di annullamento, a loro volta rigettate. Il Tribunale ha quindi respinto integralmente il ricorso.
Spese
In applicazione dell’articolo 134 e dell’articolo 135 del regolamento di procedura, il Tribunale ha deciso che ciascuna parte sopportasse le proprie spese.
Principio desumibile dalla sentenza
In una procedura di selezione dell’EUAA, il bando può validamente richiedere, come requisito di ammissibilità, un diploma già conseguito e un numero determinato di anni di esperienza professionale maturati dopo tale conseguimento; il completamento parziale di un percorso universitario e il relativo transcript non equivalgono, in mancanza di riconoscimento nazionale, a un diploma post-secondario. Un candidato che non soddisfa tali requisiti non può invocare né la parità di trattamento né la proporzionalità per ottenere il riesame dell’offerta ritirata, e una domanda risarcitoria fondata sulla medesima illegittimità segue la sorte del ricorso principale.
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