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Circolare

Circolare numero 24 del 01-02-2011

1) Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori 2) Retribuzioni convenzionali in genere 3) Lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al DPR n. 602/70 4) Cooperative sociali 5) Rapporti di lavoro a tempo parziale 6) Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2011 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438 7) Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile 8) Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi 9) Valore degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente 10) Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato 11) Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria 12) Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2011 Tabelle delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2011.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna per l’anno 2011 i principali valori utili al calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale: minimale di retribuzione giornaliera, retribuzioni convenzionali, massimale contributivo, limiti per l’accredito dei contributi, importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente e altre misure speciali. Vengono inoltre richiamate le regole applicabili alla generalità dei lavoratori, alle cooperative, al lavoro a tempo parziale, al personale di volo e ad alcune categorie specifiche, nonché le modalità di regolarizzazione dei versamenti di gennaio 2011 e l’aggiornamento delle tabelle contributive.

Aggiornamento 2011 di minimali, massimali e altre basi contributive

Aggiornamento 2011 dei minimali e delle basi contributive

La circolare aggiorna per l’anno 2011 i valori di riferimento per il calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale, nonché alcune misure collegate alla determinazione della retribuzione imponibile. Il documento si applica a una pluralità di fattispecie: generalità dei lavoratori, lavoro a tempo parziale, cooperative, lavoro a domicilio, personale di volo, lavoratori dello spettacolo e altre categorie speciali.

Retribuzione minima imponibile e minimo contrattuale

La circolare ribadisce che, per la generalità dei lavoratori, la retribuzione da assumere come base contributiva non può essere inferiore ai valori stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In presenza di più contratti collettivi per la medesima categoria, va applicato quello sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Viene inoltre chiarito che il minimo contrattuale non elimina i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera: se la retribuzione risultante dalla disciplina collettiva è inferiore al minimale legale, essa deve essere adeguata a quest’ultimo.

Minimali di retribuzione giornaliera per il 2011

Per il 2011, sulla base della variazione ISTAT dell’1,6%, i minimali di retribuzione giornaliera sono rivalutati con decorrenza dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 2011. Il valore di riferimento da rispettare è 44,49 euro, corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD, pari a 468,35 euro.

Per le retribuzioni convenzionali in genere, il minimale giornaliero aggiornato è pari a 24,72 euro. Per i soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa, la retribuzione convenzionale mensile per il 2011 è fissata in 618,00 euro, calcolata come 24,72 euro per 25 giorni.

Per i lavoratori a domicilio il minimale giornaliero è anch’esso 24,72 euro, ma deve comunque essere ragguagliato a 44,49 euro. Anche per questa categoria continua ad applicarsi il principio del minimo contrattuale.

Soggetti con discipline speciali

Per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea iscritto al Fondo Volo, la retribuzione imponibile si determina secondo le regole dell’art. 12 della legge n. 153/1969, con applicazione del minimo contrattuale previsto per la generalità dei lavoratori. In mancanza di contratti collettivi nazionali, i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale sono stabiliti con decreto ministeriale; in ogni caso, la retribuzione imponibile non può essere inferiore al minimale giornaliero di 44,49 euro.

Per i lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al DPR n. 602/1970, dal 1° gennaio 2007 la retribuzione imponibile si determina secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori. Per i soci delle cooperative sociali e delle cooperative per le quali sono stati emanati decreti ministeriali ex art. 35 del DPR n. 797/1955, dal 1° gennaio 2010 si applicano le stesse regole della generalità dei lavoratori; pertanto, per il 2011, il minimale giornaliero è 44,49 euro.

La circolare precisa inoltre che, a seguito della piena equiparazione della disciplina, non opera più il criterio convenzionale dei periodi di occupazione media mensile: la retribuzione imponibile va rapportata alle giornate di effettiva occupazione.

Lavoro a tempo parziale

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale continua ad applicarsi il minimale di retribuzione oraria previsto dalla legge n. 389/1989, fermo restando il concetto di retribuzione imponibile di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997. La retribuzione così determinata deve essere comunque confrontata con il minimale orario contributivo risultante dal minimale giornaliero. A titolo esemplificativo, con orario normale di 40 ore settimanali, il calcolo indicato porta a 6,67 euro.

Aliquota aggiuntiva dell’1% e massimale contributivo

La circolare ricorda che dal 1° gennaio 1993 è dovuta un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, pari all’1%, sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile nei regimi in cui l’aliquota a carico del lavoratore è inferiore al 10%. Per il 2011 la prima fascia è fissata in 43.042,00 euro annui, pari a 3.587,00 euro mensili da utilizzare secondo il criterio della mensilizzazione. La quota eccedente e la relativa contribuzione devono essere esposte in UNIEMENS.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 e per chi opta per il sistema contributivo, è rivalutato a 93.622,00 euro per il 2011. Anche l’eventuale imponibile eccedente e le relative contribuzioni minori devono essere riportati in UNIEMENS.

Accredito contributi obbligatori e figurativi

Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Per il 2011 ciò corrisponde a 187,34 euro settimanali e a 9.741,68 euro annui.

La circolare specifica inoltre che la disciplina del minimale di retribuzione giornaliera non si applica, dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge n. 250/1958.

Importi che non concorrono al reddito di lavoro dipendente

Per il 2011 sono riepilogati gli importi esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, già definiti dal D.Lgs. n. 314/1997. Tra i principali valori riportati figurano il valore delle prestazioni e indennità sostitutive della mensa, il tetto dei fringe benefit, le soglie delle indennità di trasferta in Italia ed estero, i tetti delle indennità di trasferimento e il limite per le azioni offerte ai dipendenti. Per la disciplina di dettaglio la circolare rinvia alle precedenti istruzioni applicative.

Prestazioni di malattia, maternità e regolarizzazione di gennaio 2011

Per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato il massimale giornaliero per la contribuzione di malattia e maternità è confermato in 67,14 euro per il 2011.

L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001, è aggiornato a 1.946,88 euro per il 2011. La circolare indica che la parte fino a tale importo e l’eventuale eccedenza devono essere esposte in specifici elementi della denuncia UNIEMENS.

Le aziende che non abbiano potuto applicare le nuove disposizioni per il versamento dei contributi relativi a gennaio 2011 possono procedere a regolarizzazione senza oneri aggiuntivi entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare, seguendo le istruzioni operative indicate per la denuncia UNIEMENS e per l’eventuale restituzione di differenze contributive a credito del datore di lavoro.

Aggiornamento delle tabelle contributive

Infine, la circolare dà atto dell’aggiornamento delle tabelle delle aliquote contributive per l’anno 2011, sia per le aziende in generale sia per i settori con agevolazioni e, per il comparto agricolo, per zona tariffaria. Le tabelle sono rese disponibili negli allegati richiamati nel testo.

Punti principali

Minimo contrattuale e minimale giornaliero

Per la generalità dei lavoratori la base imponibile contributiva non può essere inferiore alle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. A ciò si aggiunge il minimale di retribuzione giornaliera, che per il 2011, in seguito alla rivalutazione dell’1,6%, è pari a 44,49 euro, valore corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile FPLD di 468,35 euro.

Retribuzioni convenzionali e categorie particolari

Per le retribuzioni convenzionali in genere il minimale giornaliero per il 2011 è fissato in 24,72 euro. Per i soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa la retribuzione convenzionale mensile è 618,00 euro. Per i lavoratori a domicilio il minimale giornaliero è 24,72 euro, ma deve comunque essere ragguagliato a 44,49 euro; inoltre continua ad applicarsi il minimo contrattuale.

Cooperative sociali e lavoratori di società/organismi cooperativi

Per i lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al DPR n. 602/1970, dal 1° gennaio 2007 la retribuzione imponibile segue le regole della generalità dei lavoratori. Per i soci delle cooperative sociali e delle cooperative destinatarie dei decreti ministeriali ex art. 35 DPR n. 797/1955, dal 1° gennaio 2010 si applicano le stesse regole della generalità dei lavoratori; per il 2011 il minimale giornaliero resta 44,49 euro.

Lavoro a tempo parziale

Per il part-time si applica il minimale orario contributivo previsto dalla legge n. 389/1989 e dal D.Lgs. n. 61/2000. In presenza di orario normale di 40 ore settimanali, il calcolo indicato porta a un minimale orario di 6,67 euro, ottenuto rapportando 44,49 euro a 6 giorni e 40 ore.

Aliquota aggiuntiva dell’1% e prima fascia pensionabile

Dal 1° gennaio 1993 è dovuta un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore dell’1% sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile. Per il 2011 tale fascia è pari a 43.042,00 euro annui, cioè 3.587,00 euro mensili arrotondati; la contribuzione aggiuntiva va gestita con criterio di mensilizzazione e indicata in UNIEMENS.

Massimale annuo contributivo e pensionabile

Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 e per chi opta per il sistema contributivo, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, rivalutato dell’1,6%, è pari per il 2011 a 93.622,00 euro. La quota di retribuzione eccedente tale massimale e le relative contribuzioni minori devono essere esposte in UNIEMENS.

Limite per accredito dei contributi

Il limite di retribuzione utile per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Per il 2011 il limite settimanale è 187,34 euro e quello annuo 9.741,68 euro. La disciplina del minimale giornaliero non si applica, dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge n. 250/1958.

Importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente

Sono riepilogati per il 2011 gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, tra cui: mensa 5,29 euro; fringe benefit 258,23 euro; indennità di trasferta Italia ed estero con i relativi tetti; indennità di trasferimento Italia ed estero; azioni offerte ai dipendenti fino a 2.065,83 euro. La circolare rinvia alle precedenti istruzioni di settore per i dettagli applicativi.

Misure speciali: spettacolo, maternità e regolarizzazioni

Per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato il massimale giornaliero per malattia e maternità è confermato in 67,14 euro. L’importo a carico del bilancio dello Stato per maternità obbligatoria sale a 1.946,88 euro nel 2011. Le aziende che non abbiano applicato subito le nuove misure per gennaio 2011 possono regolarizzare entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare, senza oneri aggiuntivi, seguendo le istruzioni UNIEMENS indicate.

Aggiornamento tabelle contributive

La circolare segnala l’aggiornamento delle tabelle delle aliquote contributive per l’anno 2011 per aziende in genere, riduzioni contributive per assunzioni agevolate e, per il settore agricolo, aliquote e agevolazioni per zona tariffaria, disponibili negli allegati richiamati.

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