Circolare numero 23 del 01-02-2011
Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica, sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo pari all’1,6%, l’aggiornamento per il 2011 delle fasce di retribuzione e dei contributi dovuti per i lavoratori domestici. Viene inoltre indicato l’aumento dell’aliquota per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, con decorrenza 1° gennaio 2011, e sono riportate le tabelle con importi orari, ripartizione delle aliquote e coefficienti. Il testo chiarisce anche gli esoneri e le riduzioni applicabili, nonché i principali riferimenti normativi che incidono sulla determinazione della contribuzione.
Nuove aliquote e fasce contributive 2011 per lavoratori domestici
Nuove aliquote e fasce contributive 2011 per i lavoratori domestici
La circolare aggiorna, per l’anno 2011, la contribuzione dovuta per i lavoratori domestici alla luce della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo pari all’1,6% tra il periodo gennaio-dicembre 2009 e gennaio-dicembre 2010. Il testo riepiloga le nuove fasce di retribuzione, gli importi contributivi orari, le aliquote applicabili e i coefficienti di ripartizione, con riferimento al periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011.
Aggiornamento delle basi di calcolo
In conseguenza dell’adeguamento ISTAT, sono state definite le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi per i lavoratori domestici nel 2011. La circolare distingue tra retribuzione oraria effettiva e convenzionale e collega a ciascuna fascia il corrispondente importo del contributo orario.
Aliquota contributiva e CUAF
Dal 1° gennaio 2011, per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, l’aliquota contributiva aumenta di 0,22 punti percentuali, in applicazione dell’art. 27, comma 2-bis, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30. L’aliquota raggiunge così il 17,4275%, pari a quella del FPLD per gli altri datori di lavoro.
Per i datori soggetti a CUAF, la circolare precisa che restano operativi gli esoneri previsti dall’art. 120 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza dal 1° febbraio 2001, e dall’art. 1, commi 361 e 362, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dal 1° gennaio 2006. Tali esoneri incidono sulla componente relativa alla disoccupazione e, di riflesso, sull’aliquota complessiva.
Fasce contributive e importi orari
Per i lavoratori italiani e stranieri la circolare prevede tre scaglioni di retribuzione oraria:
- fino a 7,34 euro;
- oltre 7,34 euro e fino a 8,95 euro;
- oltre 8,95 euro.
Per ciascuna fascia sono indicati importi diversi a seconda che il contributo sia comprensivo o meno della quota CUAF. Sono inoltre riportati importi specifici per i rapporti con orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali, con un contributo orario più contenuto.
Quota CUAF e quote a carico del lavoratore
La circolare chiarisce che il contributo CUAF non è dovuto soltanto nei rapporti tra coniugi, ammessi solo se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento, e nei rapporti tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, quando ciò sia riconosciuto ai sensi di legge. Inoltre, la quota indicata tra parentesi nelle tabelle corrisponde alla parte a carico del lavoratore.
Coefficienti di ripartizione
Il testo riporta i coefficienti di ripartizione delle aliquote per il periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011, distinti tra lavoratori domestici con CUAF e senza CUAF. Le tabelle comprendono le componenti contributive relative a FPLD, disoccupazione, CUAF, maternità, INAIL e Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, con l’indicazione del totale complessivo e dei relativi coefficienti.
Normativa richiamata
La circolare richiama una serie di disposizioni che spiegano l’evoluzione della contribuzione nel tempo. In particolare menziona:
- l’art. 1, comma 769, della L. 26 dicembre 2006, n. 296, relativo all’aumento dello 0,30% della contribuzione a carico del lavoratore per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria;
- la L. 23 dicembre 2005, n. 266, commi 361 e 362, che riconosce esoneri per CUAF, maternità e disoccupazione;
- l’art. 120 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, che introduce l’esonero dal CUAF dal 1° febbraio 2001;
- l’art. 49 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, e la conferma operata dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, sulla riduzione del contributo maternità;
- l’art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, che ha soppresso dal 1° gennaio 2000 il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore destinato al Fondo di rimpatrio;
- l’art. 3, commi 1 e 3, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, che ha soppresso i contributi Enaoli e Tbc dal 1° gennaio 2000;
- il D.Lgs. n. 446/1997, che, con l’introduzione dell’IRAP, ha reso non più riscossi dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% e il contributo al S.S.N. del 10,60%;
- l’art. 27, comma 2-bis, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, che prevede l’incremento periodico dell’aliquota per i datori di lavoro domestico non soggetti al CUAF.
Nel complesso, la circolare fornisce il quadro aggiornato della contribuzione domestica per il 2011, combinando aggiornamento ISTAT, aliquote, esoneri e tabelle operative per il calcolo dei contributi.
Punti principali
Aggiornamento ISTAT e decorrenza 2011
L’ISTAT ha rilevato una variazione dell’indice dei prezzi al consumo dell’1,6% tra gennaio-dicembre 2009 e gennaio-dicembre 2010. Su tale base sono state determinate le nuove fasce di retribuzione per il calcolo dei contributi dei lavoratori domestici per l’anno 2011, con validità dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
Aumento aliquota per datori non soggetti a CUAF
Dal 1° gennaio 2011 l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF aumenta di 0,22 punti percentuali, ai sensi dell’art. 27, comma 2-bis, del D.L. n. 669/1996, fino a raggiungere l’aliquota contributiva al FPLD degli altri datori di lavoro, pari al 17,4275%.
Esoneri e impatto sull’aliquota complessiva
Restano in vigore gli esoneri previsti dall’art. 120 della L. n. 388/2000 e dall’art. 1, commi 361 e 362, della L. n. 266/2005. Tali esoneri determinano una minore aliquota dovuta per la disoccupazione per i datori soggetti a CUAF e incidono quindi sull’aliquota complessiva applicabile.
Fasce di retribuzione oraria e contributi 2011
Per i lavoratori italiani e stranieri sono indicate tre fasce di retribuzione oraria effettiva/convenzionale: fino a 7,34 euro, oltre 7,34 fino a 8,95 euro, e oltre 8,95 euro. Per ciascuna fascia sono stabiliti importi contributivi orari distinti a seconda che il rapporto sia comprensivo di quota CUAF o meno. È inoltre prevista una disciplina specifica per l’orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali, con contributo orario ridotto.
Quota CUAF e quota a carico del lavoratore
Il CUAF non è dovuto solo nei rapporti fra coniugi, ammessi soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento, e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto dalla legge. La cifra indicata tra parentesi negli importi contributivi corrisponde alla quota a carico del lavoratore.
Coefficienti di ripartizione delle aliquote
Sono riportati i coefficienti di ripartizione per il periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011, distinti tra lavoratori domestici con CUAF e senza CUAF. Le tabelle evidenziano le componenti contributive FPLD, disoccupazione, CUAF, maternità, INAIL e Fondo di garanzia TFR, con relativi totali e coefficienti di riparto.
Riferimenti normativi richiamati
La circolare richiama numerose disposizioni che incidono sulla contribuzione: l’art. 1, comma 769, della L. n. 296/2006; la L. n. 266/2005, commi 361 e 362; l’art. 120 della L. n. 388/2000; l’art. 49 della L. n. 488/1999 e l’art. 43 della L. n. 448/2001; l’art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998; l’art. 3, commi 1 e 3, della L. n. 448/1998; il D.Lgs. n. 446/1997; e l’art. 27, comma 2-bis, del D.L. n. 669/1996 convertito dalla L. n. 30/1997.
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