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Circolare

Circolare numero 23 del 01-02-2011

Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica, sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo pari all’1,6%, l’aggiornamento per il 2011 delle fasce di retribuzione e dei contributi dovuti per i lavoratori domestici. Viene inoltre indicato l’aumento dell’aliquota per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, con decorrenza 1° gennaio 2011, e sono riportate le tabelle con importi orari, ripartizione delle aliquote e coefficienti. Il testo chiarisce anche gli esoneri e le riduzioni applicabili, nonché i principali riferimenti normativi che incidono sulla determinazione della contribuzione.

Nuove aliquote e fasce contributive 2011 per lavoratori domestici

Nuove aliquote e fasce contributive 2011 per i lavoratori domestici

La circolare aggiorna, per l’anno 2011, la contribuzione dovuta per i lavoratori domestici alla luce della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo pari all’1,6% tra il periodo gennaio-dicembre 2009 e gennaio-dicembre 2010. Il testo riepiloga le nuove fasce di retribuzione, gli importi contributivi orari, le aliquote applicabili e i coefficienti di ripartizione, con riferimento al periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011.

Aggiornamento delle basi di calcolo

In conseguenza dell’adeguamento ISTAT, sono state definite le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi per i lavoratori domestici nel 2011. La circolare distingue tra retribuzione oraria effettiva e convenzionale e collega a ciascuna fascia il corrispondente importo del contributo orario.

Aliquota contributiva e CUAF

Dal 1° gennaio 2011, per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, l’aliquota contributiva aumenta di 0,22 punti percentuali, in applicazione dell’art. 27, comma 2-bis, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30. L’aliquota raggiunge così il 17,4275%, pari a quella del FPLD per gli altri datori di lavoro.

Per i datori soggetti a CUAF, la circolare precisa che restano operativi gli esoneri previsti dall’art. 120 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza dal 1° febbraio 2001, e dall’art. 1, commi 361 e 362, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dal 1° gennaio 2006. Tali esoneri incidono sulla componente relativa alla disoccupazione e, di riflesso, sull’aliquota complessiva.

Fasce contributive e importi orari

Per i lavoratori italiani e stranieri la circolare prevede tre scaglioni di retribuzione oraria:

  • fino a 7,34 euro;
  • oltre 7,34 euro e fino a 8,95 euro;
  • oltre 8,95 euro.

Per ciascuna fascia sono indicati importi diversi a seconda che il contributo sia comprensivo o meno della quota CUAF. Sono inoltre riportati importi specifici per i rapporti con orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali, con un contributo orario più contenuto.

Quota CUAF e quote a carico del lavoratore

La circolare chiarisce che il contributo CUAF non è dovuto soltanto nei rapporti tra coniugi, ammessi solo se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento, e nei rapporti tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, quando ciò sia riconosciuto ai sensi di legge. Inoltre, la quota indicata tra parentesi nelle tabelle corrisponde alla parte a carico del lavoratore.

Coefficienti di ripartizione

Il testo riporta i coefficienti di ripartizione delle aliquote per il periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011, distinti tra lavoratori domestici con CUAF e senza CUAF. Le tabelle comprendono le componenti contributive relative a FPLD, disoccupazione, CUAF, maternità, INAIL e Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, con l’indicazione del totale complessivo e dei relativi coefficienti.

Normativa richiamata

La circolare richiama una serie di disposizioni che spiegano l’evoluzione della contribuzione nel tempo. In particolare menziona:

  • l’art. 1, comma 769, della L. 26 dicembre 2006, n. 296, relativo all’aumento dello 0,30% della contribuzione a carico del lavoratore per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria;
  • la L. 23 dicembre 2005, n. 266, commi 361 e 362, che riconosce esoneri per CUAF, maternità e disoccupazione;
  • l’art. 120 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, che introduce l’esonero dal CUAF dal 1° febbraio 2001;
  • l’art. 49 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, e la conferma operata dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, sulla riduzione del contributo maternità;
  • l’art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, che ha soppresso dal 1° gennaio 2000 il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore destinato al Fondo di rimpatrio;
  • l’art. 3, commi 1 e 3, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, che ha soppresso i contributi Enaoli e Tbc dal 1° gennaio 2000;
  • il D.Lgs. n. 446/1997, che, con l’introduzione dell’IRAP, ha reso non più riscossi dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% e il contributo al S.S.N. del 10,60%;
  • l’art. 27, comma 2-bis, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, che prevede l’incremento periodico dell’aliquota per i datori di lavoro domestico non soggetti al CUAF.

Nel complesso, la circolare fornisce il quadro aggiornato della contribuzione domestica per il 2011, combinando aggiornamento ISTAT, aliquote, esoneri e tabelle operative per il calcolo dei contributi.

Punti principali

Aggiornamento ISTAT e decorrenza 2011

L’ISTAT ha rilevato una variazione dell’indice dei prezzi al consumo dell’1,6% tra gennaio-dicembre 2009 e gennaio-dicembre 2010. Su tale base sono state determinate le nuove fasce di retribuzione per il calcolo dei contributi dei lavoratori domestici per l’anno 2011, con validità dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

Aumento aliquota per datori non soggetti a CUAF

Dal 1° gennaio 2011 l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF aumenta di 0,22 punti percentuali, ai sensi dell’art. 27, comma 2-bis, del D.L. n. 669/1996, fino a raggiungere l’aliquota contributiva al FPLD degli altri datori di lavoro, pari al 17,4275%.

Esoneri e impatto sull’aliquota complessiva

Restano in vigore gli esoneri previsti dall’art. 120 della L. n. 388/2000 e dall’art. 1, commi 361 e 362, della L. n. 266/2005. Tali esoneri determinano una minore aliquota dovuta per la disoccupazione per i datori soggetti a CUAF e incidono quindi sull’aliquota complessiva applicabile.

Fasce di retribuzione oraria e contributi 2011

Per i lavoratori italiani e stranieri sono indicate tre fasce di retribuzione oraria effettiva/convenzionale: fino a 7,34 euro, oltre 7,34 fino a 8,95 euro, e oltre 8,95 euro. Per ciascuna fascia sono stabiliti importi contributivi orari distinti a seconda che il rapporto sia comprensivo di quota CUAF o meno. È inoltre prevista una disciplina specifica per l’orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali, con contributo orario ridotto.

Quota CUAF e quota a carico del lavoratore

Il CUAF non è dovuto solo nei rapporti fra coniugi, ammessi soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento, e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto dalla legge. La cifra indicata tra parentesi negli importi contributivi corrisponde alla quota a carico del lavoratore.

Coefficienti di ripartizione delle aliquote

Sono riportati i coefficienti di ripartizione per il periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011, distinti tra lavoratori domestici con CUAF e senza CUAF. Le tabelle evidenziano le componenti contributive FPLD, disoccupazione, CUAF, maternità, INAIL e Fondo di garanzia TFR, con relativi totali e coefficienti di riparto.

Riferimenti normativi richiamati

La circolare richiama numerose disposizioni che incidono sulla contribuzione: l’art. 1, comma 769, della L. n. 296/2006; la L. n. 266/2005, commi 361 e 362; l’art. 120 della L. n. 388/2000; l’art. 49 della L. n. 488/1999 e l’art. 43 della L. n. 448/2001; l’art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998; l’art. 3, commi 1 e 3, della L. n. 448/1998; il D.Lgs. n. 446/1997; e l’art. 27, comma 2-bis, del D.L. n. 669/1996 convertito dalla L. n. 30/1997.

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