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Circolare

Circolare numero 15 del 31-01-2011

Finalità della Convenzione INPS-ANIA.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la Convenzione tra INPS e ANIA finalizzata a rendere più rapido ed efficiente il recupero delle prestazioni erogate dall’Istituto nei casi di danno causato da terzi, soprattutto in occasione di incidenti stradali. Vengono richiamati i riferimenti normativi su surroga e rivalsa, gli obblighi di segnalazione del medico e delle imprese assicuratrici, i nuovi termini ridotti per la risposta dell’INPS e il meccanismo di rimborso dell’indennità di malattia. La Convenzione prevede inoltre una dichiarazione tipo per il danneggiato, un sistema di scambio informativo tra INPS e ANIA, l’uso dell’archivio UniEmens e la creazione di un Osservatorio congiunto per il coordinamento operativo.

Convenzione INPS-ANIA per la gestione delle azioni surrogatorie e di rivalsa

Convenzione INPS-ANIA per le azioni surrogatorie e di rivalsa

La circolare illustra la Convenzione sottoscritta tra INPS e ANIA per rendere più efficace il recupero delle prestazioni erogate dall’Istituto nei casi in cui il danno sia causato da terzi. L’intervento si inserisce nel quadro normativo sulla surroga e sulla rivalsa, con particolare attenzione agli incidenti stradali, alla tutela delle prestazioni di malattia, invalidità e inabilità, nonché al recupero delle prestazioni assistenziali per invalidità civile.

Quadro normativo di riferimento

L’INPS, in caso di infortunio o evento lesivo imputabile a fatto doloso o colposo di terzi, continua a erogare le prestazioni dovute al danneggiato, ma può rivalersi sul responsabile civile e sulla sua assicurazione. Sono richiamati, in particolare:

  • l’articolo 1916 c.c. per l’indennità di malattia;
  • l’articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità;
  • l’articolo 142 del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), che disciplina gli obblighi informativi delle imprese assicuratrici.

La disciplina è poi integrata dalla legge n. 183/2010, che rafforza gli obblighi di segnalazione e riduce i tempi di interlocuzione tra impresa assicuratrice e INPS.

Obblighi del medico e dell’impresa di assicurazione

La circolare evidenzia che l’articolo 42 della legge n. 183/2010 introduce specifici obblighi:

  • il medico deve segnalare nei certificati di malattia le infermità che comportano incapacità lavorativa derivanti da responsabilità di terzi; la violazione costituisce illecito disciplinare e, se reiterata, può portare al licenziamento o alla decadenza della convenzione con il SSN;
  • l’impresa di assicurazione, quando l’evento riguarda un soggetto avente diritto all’indennità di malattia INPS ed è imputabile a terzi, deve darne immediata comunicazione all’Istituto prima di procedere al risarcimento;
  • l’INPS deve trasmettere entro 15 giorni il certificato d’indennità corrisposte (CIR), attestante la liquidazione e l’importo delle somme erogate;
  • l’impresa assicuratrice deve accantonare e rimborsare preventivamente all’INPS l’importo certificato.

Per effetto di tale disciplina, il termine di risposta dell’INPS, originariamente di 45 giorni ai sensi dell’articolo 142 del Codice delle Assicurazioni, viene ridotto a 15 giorni per le indennità di malattia.

Recupero delle prestazioni per invalidità civile

La circolare richiama anche l’articolo 41, comma 1, della legge n. 183/2010, secondo cui, se l’invalidità civile deriva da fatto illecito di terzi, il valore capitale delle prestazioni assistenziali erogate dall’INPS (pensioni, assegni e indennità) è recuperato nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazione, fino a concorrenza dell’ammontare delle prestazioni stesse.

Obiettivi operativi della Convenzione

La Convenzione INPS-ANIA è finalizzata a:

  • migliorare l’efficienza e l’efficacia del sistema di comunicazione tra le strutture territoriali dell’Istituto e le imprese di assicurazione;
  • contrastare comportamenti colposi o dolosi dell’assicurato che possano compromettere il diritto di surroga dell’INPS;
  • velocizzare l’iter delle azioni surrogatorie e la liquidazione dei sinistri;
  • semplificare gli adempimenti procedurali;
  • ridurre i costi e favorire il completo recupero delle prestazioni erogate nei casi di responsabilità di terzi.

Dichiarazione tipo e verifica delle informazioni

L’articolo 2 della Convenzione prevede l’adozione di una dichiarazione tipo, resa ai sensi dell’articolo 142 del d.lgs. n. 209/2005 e conforme al modello allegato. Tale dichiarazione è pensata per essere facilmente comprensibile dal danneggiato e per consentire la verifica delle eventuali difformità tra quanto dichiarato dall’assicurato e le risultanze presenti negli archivi dell’Istituto.

In questo modo si mira a evitare il ricorso all’azione di recupero dovuto al pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dell’INPS, richiamando l’articolo 1916, comma 3, c.c., l’articolo 142, comma 3, secondo inciso, del d.lgs. n. 209/2005 e l’articolo 41, comma 2, della legge n. 183/2010.

Flusso telematico e uso di UniEmens

La corretta applicazione della nuova disciplina richiede l’utilizzo in forma automatica dell’archivio UniEmens per la quantificazione delle indennità di malattia corrisposte o da corrispondere. È inoltre in corso la predisposizione di un disciplinare tecnico, destinato a regolamentare inizialmente il flusso telematico delle comunicazioni tra INPS e ANIA per gli adempimenti previsti dall’articolo 42, commi 2 e 3, della legge n. 183/2010.

Successivamente il disciplinare sarà esteso anche:

  • alle procedure relative all’articolo 41 della legge n. 183/2010, in materia di invalidità civile;
  • alle procedure relative all’articolo 14 della legge n. 222/1984, in materia di invalidità e inabilità.

Coordinamento, chiamata in causa e tutela privacy

La Convenzione prevede inoltre che, nei giudizi promossi contro imprese socie da danneggiati iscritti a gestioni INPS che abbiano riportato lesioni personali, l’ANIA inviti le imprese a promuovere la chiamata in causa dell’Ente previdenziale.

Le parti si impegnano anche a scambiarsi informazioni su modifiche o fusioni societarie, costituzione di nuove compagnie e variazioni di indirizzo delle sedi legali, dati rilevanti per il recupero delle somme dovute all’INPS. A supporto di tali attività viene istituito un Osservatorio congiunto, incaricato di definire indirizzi operativi, monitorare qualitativamente e quantitativamente le azioni surrogatorie e proporre soluzioni ai problemi tecnico-amministrativi.

Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto della normativa sulla privacy, con particolare riferimento al d.lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni.

Durata della Convenzione e istruzioni operative

La Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione. Fino all’approvazione del disciplinare tecnico restano ferme le procedure già in essere; successivamente, l’INPS emanerà le istruzioni operative necessarie, anche al fine di agevolare la trattazione delle pratiche di surroga emerse tramite segnalazione nel certificato medico.

Punti principali

Finalità della Convenzione

La Convenzione, approvata il 24 dicembre 2010 e sottoscritta l’11 gennaio 2011, mira a consentire all’INPS l’esercizio corretto e celere dell’azione surrogatoria nei casi previsti dalla normativa, semplificando i rapporti con le imprese di assicurazione e accelerando il recupero delle prestazioni erogate per fatti imputabili a terzi.

Base normativa della surroga e della rivalsa

La circolare richiama l’articolo 1916 c.c. per l’indennità di malattia, l’articolo 14 della legge n. 222/1984 per assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità, nonché l’articolo 142 del Codice delle Assicurazioni (d.lgs. n. 209/2005), che impone alle imprese assicuratrici di verificare se il danneggiato abbia diritto a prestazioni da istituti di assicurazione sociale obbligatoria e di comunicare la circostanza all’INPS.

Obblighi di medico e impresa assicuratrice

La legge n. 183/2010, articolo 42, comma 1, impone al medico di segnalare nei certificati di malattia le infermità derivanti da responsabilità di terzi; il comma 2 impone all’impresa di assicurazione di comunicare immediatamente all’INPS gli eventi dannosi riguardanti soggetti aventi diritto all’indennità di malattia; il comma 3 riduce a 15 giorni il termine per la risposta dell’INPS; il comma 4 prevede che l’impresa accantoni e rimborsi preventivamente l’importo certificato dall’Istituto.

Certificato d’indennità corrisposte e termini

Per l’indennità di malattia, l’INPS deve trasmettere entro 15 giorni dall’avviso dell’impresa assicuratrice un certificato d’indennità corrisposte (CIR), attestante la liquidazione e l’importo delle prestazioni. Per effetto della modifica normativa, il termine originario di 45 giorni previsto dall’articolo 142 del Codice delle Assicurazioni non si applica più a questo caso.

Recupero delle prestazioni per invalidità civile

L’articolo 41, comma 1, della legge n. 183/2010 prevede il recupero, fino a concorrenza del loro valore capitale, delle prestazioni assistenziali erogate per invalidità civile quando l’invalidità derivi da fatto illecito di terzi, nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazione.

Semplificazione procedurale e dichiarazione tipo

La Convenzione introduce una dichiarazione tipo, conforme al modello allegato e resa ai sensi dell’articolo 142 del d.lgs. n. 209/2005, con lo scopo di renderla facilmente comprensibile al danneggiato e di verificare rapidamente eventuali discordanze tra quanto dichiarato dall’assicurato e i dati in possesso dell’Istituto, evitando il ricorso all’azione di recupero per pregiudizio alle ragioni creditorie dell’INPS.

Flussi informativi, UniEmens e chiamata in causa

La corretta applicazione della normativa richiede l’uso automatico dell’archivio UniEmens per la quantificazione delle indennità di malattia. La Convenzione prevede inoltre che, nei giudizi promossi contro imprese socie da danneggiati iscritti a gestioni INPS con lesioni personali, l’ANIA inviti le imprese a promuovere la chiamata in causa dell’Ente previdenziale.

Osservatorio congiunto e privacy

INPS e ANIA istituiscono un Osservatorio congiunto con funzioni di coordinamento, definizione di indirizzi operativi, monitoraggio delle azioni surrogatorie e proposta di interventi per risolvere problemi tecnico-amministrativi. Le parti dichiarano di attenersi alla normativa sulla privacy, in particolare al d.lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni.

Durata e disciplinare tecnico

La Convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. È in fase di predisposizione un disciplinare tecnico, che farà parte integrante della Convenzione e disciplinerà inizialmente il flusso telematico per gli adempimenti connessi agli articoli 42, commi 2 e 3, della legge n. 183/2010; successivamente sarà esteso alle procedure relative all’articolo 41 della stessa legge e all’articolo 14 della legge n. 222/1984. Fino all’adozione del disciplinare restano ferme le procedure in essere, con successive istruzioni operative tramite messaggio.

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