Circolare numero 17 del 31-01-2011
Si forniscono le istruzioni relative all’applicazione della convenzione, stipulata tra l’INPS e la FIACA, per la riscossione dei contributi associativi sulla disoccupazione agricola dei propri iscritti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dà conto della convenzione sottoscritta l’8 novembre 2010 tra INPS e FIACA per la trattenuta e il riversamento dei contributi sindacali sulle indennità di disoccupazione agricola. Vengono riepilogate le condizioni di validità della delega, la misura del costo del servizio, gli obblighi dell’Associazione, le responsabilità escluse per l’INPS e la durata della convenzione. Sono inoltre fornite istruzioni operative e contabili per la rilevazione delle trattenute, dei rimborsi spese e dei versamenti all’Associazione.
Convenzione INPS-FIACA per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-FIACA per la riscossione dei contributi associativi sulla disoccupazione agricola
La circolare informa della convenzione sottoscritta tra INPS e FIACA per la gestione delle trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola, richiamando sia le regole sostanziali della delega sia le istruzioni contabili e operative necessarie alla sua applicazione.
Ambito dell’accordo e base convenzionale
In data 8 novembre 2010 è stata sottoscritta la convenzione con la FIACA, Federazione Imprese Agricole Coltivatori Allevatori, approvata con determinazione del Presidente n. 126 del 18 ottobre 2010. L’accordo riguarda la riscossione dei contributi associativi collegati alla disoccupazione agricola e rinvia al testo convenzionale allegato per la disciplina di dettaglio.
Delega per la trattenuta del contributo sindacale
La delega prevista dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, contenuta nel modulo della domanda di prestazione, deve essere sottoscritta dall’interessato. Essa produce effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta e deve riportare il timbro dell’Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante.
La delega si considera concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta. L’INPS non tiene conto delle deleghe pervenute successivamente alla domanda di prestazione.
Revoca, annullamento e restituzione delle somme
Qualora la prestazione venga revocata o annullata, l’Associazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. Inoltre, se non sia possibile recuperare trattenute già versate e non dovute, la FIACA deve rimborsare tali importi all’INPS su semplice richiesta dell’Istituto.
Importo del contributo e costo del servizio
La misura del contributo dovuto a favore dell’Associazione sindacale stipulante deve essere espressamente indicata nell’atto di delega. Il costo del servizio previsto dall’art. 7 della convenzione è fissato in € 0,54 per ciascuna delega. La FIACA si impegna ad accettare eventuali variazioni di tale costo secondo quanto previsto dalla convenzione.
Identificazione dell’organizzazione e flussi informativi
Sulle deleghe l’organizzazione deve essere indicata con la sigla FIACA. L’INPS rende disponibili all’Associazione supporti telematici o elenchi suddivisi per Provincia e Comune, contenenti i nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e l’importo trattenuto.
Obblighi dell’Associazione, responsabilità e rapporti con l’INPS
Sono posti a carico della FIACA, oltre alle spese, tutti gli altri oneri, anche fiscali, inerenti alla convenzione. L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione dell’accordo ed è estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni soggette a trattenuta sindacale e l’organizzazione sindacale di appartenenza.
Durata della convenzione, rinnovo e disdetta
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2011. La domanda di rinnovo annuale deve essere presentata dall’Associazione mediante lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, quindi almeno tre mesi prima della scadenza.
È inoltre previsto che, qualora intervenga una pronuncia della magistratura che escluda per le associazioni sindacali dei datori di lavoro agricoli la possibilità di stipulare con l’INPS convenzioni per la riscossione delle trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola, la disdetta abbia effetto immediato.
Istruzioni operative e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei relativi versamenti alla FIACA sono istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/247, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
- GPA 11/247, per la rilevazione del debito verso FIACA da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi sindacali e all’IVA sul rimborso stesso, da trattenere sulle somme da versare alla FIACA, devono essere imputati ai conti esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025.
I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE del conto GPA 11/247, devono essere effettuati a favore della FIACA con la periodicità prevista dall’art. 5 della convenzione, sul conto corrente che sarà indicato con successivo messaggio. Il saldo eventualmente presente a fine esercizio sul conto GPA 11/247 deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Sede della FIACA
La sede della FIACA è indicata in Via Barberini n. 11, 00187 Roma.
Punti principali
Sottoscrizione della convenzione e ambito
L’8 novembre 2010 è stata sottoscritta la convenzione con la FIACA (Federazione Imprese Agricole Coltivatori Allevatori) per la riscossione dei contributi associativi sulla disoccupazione agricola, approvata con determinazione del Presidente n. 126 del 18 ottobre 2010. La circolare richiama il testo della convenzione e ne evidenzia i principali contenuti operativi.
Delega e condizioni di efficacia
La delega prevista dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, contenuta nel modulo della domanda di prestazione, deve essere sottoscritta dall’interessato e produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta. Deve inoltre recare il timbro dell’Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante. La delega si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e l’INPS non considera le deleghe trasmesse successivamente alla domanda di prestazione.
Revoca, annullamento e restituzioni
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. Inoltre, qualora non sia possibile recuperare trattenute già versate e non dovute, la FIACA deve rimborsare tali somme all’INPS a semplice richiesta dell’Istituto.
Misura del contributo e costo del servizio
La misura del contributo a favore dell’Associazione sindacale stipulante deve essere espressamente indicata nell’atto di delega. Il costo del servizio previsto dall’art. 7 della convenzione è fissato in € 0,54 per singola delega. La FIACA si impegna ad accettare ogni eventuale variazione di tale costo, secondo quanto stabilito dalla convenzione.
Identificazione dell’Associazione e flussi informativi
Sulle deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla FIACA. L’INPS metterà a disposizione dell’Associazione supporti telematici o elenchi suddivisi per Provincia e Comune, contenenti i nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto.
Onere economico, responsabilità e rapporti tra le parti
Sono posti a carico della FIACA, oltre alle spese, tutti gli ulteriori oneri, anche fiscali, derivanti dalla convenzione. L’INPS è sollevato da ogni responsabilità comunque derivante dall’applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni soggette a trattenuta sindacale e l’organizzazione sindacale di appartenenza.
Durata, rinnovo e cessazione
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2011. La richiesta di rinnovo annuale deve pervenire all’Istituto tramite lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, ossia almeno tre mesi prima della scadenza. È prevista la disdetta immediata qualora intervenga una pronuncia della magistratura che escluda per le associazioni sindacali dei datori di lavoro agricoli la possibilità di stipulare con l’INPS convenzioni per la riscossione delle trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola.
Istruzioni operative e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei conseguenti versamenti alla FIACA sono istituiti i conti GPA 25/247, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola, e GPA 11/247, per il debito verso FIACA in contropartita del conto esistente GPA 35/042. I rimborsi spese per il servizio di esazione e la relativa IVA, da trattenere sulle somme da versare, vanno imputati ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025. I versamenti delle somme trattenute, in DARE del conto GPA 11/247, devono essere effettuati con la periodicità prevista dall’art. 5 della convenzione sul conto corrente che sarà indicato con successivo messaggio. Il saldo del conto GPA 11/247 eventualmente esistente a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio.
Sede della FIACA
La sede della FIACA è indicata in Via Barberini n. 11, 00187 Roma.
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