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Circolare

Circolare numero 18 del 31-01-2011

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della FENAPI sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che il 17 maggio 2010 è stato sottoscritto un nuovo testo di convenzione con la FENAPI, che sostituisce integralmente il precedente accordo richiamato dalla circolare n. 29 del 10 febbraio 2003. La convenzione disciplina le trattenute dei contributi associativi sulle principali prestazioni previdenziali e assistenziali, le modalità di rilascio, revoca e contestazione delle deleghe, le percentuali da applicare, i tempi di riversamento delle somme e il costo del servizio a carico dell’Associazione. Vengono inoltre precisate la durata triennale della convenzione, le condizioni di rinnovo e disdetta, nonché l’estraneità e l’esonero di responsabilità dell’INPS rispetto al rapporto associativo.

Nuova convenzione INPS-FENAPI per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Nuova convenzione INPS-FENAPI per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare informa dell’entrata in vigore di un nuovo testo di convenzione, sottoscritto il 17 maggio 2010 con la FENAPI, che sostituisce integralmente il precedente accordo richiamato dalla circolare n. 29 del 10 febbraio 2003. La disciplina riguarda la riscossione, tramite trattenuta sulle prestazioni previdenziali, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti all’Organizzazione.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Possono aderire al meccanismo di trattenuta i beneficiari di:

  • trattamenti previdenziali di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

Il contributo associativo può essere versato a favore della FENAPI mediante trattenuta sulla prestazione erogata dall’INPS.

Delega e condizioni per l’effettuazione delle trattenute

La trattenuta è subordinata al previo rilascio della delega, il cui testo è inserito nel modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere:

  • sottoscritta dal lavoratore;
  • recare il timbro dell’Organizzazione;
  • recare la firma del legale rappresentante.

Il codice identificativo della FENAPI è "1301".

Gestione delle deleghe nei casi di pagamento diretto e conservazione della documentazione

Quando l’INPS provvede al pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991.

La documentazione relativa alle deleghe, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.

Contestazioni, revoche e cessazione degli effetti della delega

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS cessa di operare le relative trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi, l’Organizzazione sindacale deve restituire ai lavoratori le somme indebitamente ricevute.

La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o modificare la delega.

Se l’INPS riceve una comunicazione del lavoratore contenente la volontà di revocare la delega, la struttura competente deve acquisire la revoca nel più breve tempo possibile.

In caso di revoca o annullamento della prestazione, la FENAPI deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.

Misura del contributo associativo

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale della prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti all’Organizzazione.

Le percentuali comunicate dalla FENAPI sono le seguenti:

  • 4% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
  • 0,5% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1% sui restanti trattamenti, e in particolare su CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamento delle somme, elenchi e costo del servizio

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono effettuare i versamenti alla FENAPI entro il mese successivo al pagamento della prestazione, senza applicazione di interessi e dedotte le spese previste dall’art. 7 della convenzione.

Contestualmente, le strutture devono mettere a disposizione della FENAPI gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto.

L’Associazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in € 0,54 per singola delega.

L’eventuale variazione annuale dei costi viene comunicata con raccomandata A/R; dopo tale comunicazione, la FENAPI può recedere entro 60 giorni.

Durata della convenzione, rinnovo e disdetta

La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

In presenza di giusta causa, ciascuna parte può disdire la convenzione con un preavviso di almeno sei mesi.

La sede legale della FENAPI è indicata in Via Romagna, 26 - 00187 Roma.

Responsabilità dell’INPS e contenzioso

Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il lavoratore e la FENAPI e alle vicende connesse.

L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo da parte di creditori della struttura nazionale dell’Organizzazione sindacale stipulante, comprese le situazioni di pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Le sedi devono adottare tempestivamente i provvedimenti conseguenti.

Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in caso di controversie giudiziarie derivanti dall’applicazione della convenzione, la FENAPI deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti alla FENAPI si rinvia alle istruzioni già contenute nella circolare n. 29 del 10 febbraio 2003.

Punti principali

Nuovo testo convenzionale e ambito di applicazione

Il 17 maggio 2010 è stato sottoscritto con la FENAPI un nuovo testo di convenzione per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee, che sostituisce il precedente accordo. La convenzione riguarda i beneficiari di trattamenti di mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria e sussidi per lavori socialmente utili, che possono versare il contributo associativo tramite trattenuta sulla prestazione.

Delega, codice identificativo e gestione delle trattenute

Le trattenute sono effettuate solo previa delega contenuta nel modello INPS di richiesta della prestazione, sottoscritta dal lavoratore e recante anche timbro dell’Organizzazione e firma del legale rappresentante. Il codice identificativo FENAPI è 1301. In caso di pagamento diretto delle integrazioni salariali, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS i dati delle deleghe e l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 legge 223/1991, conservando la documentazione, comprese revoche e nuove deleghe.

Revoca, contestazioni e restituzioni

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione; l’Organizzazione restituisce le somme indebitamente percepite. La delega si esaurisce con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con domanda efficace per più di un anno, la revoca o la nuova delega può essere presentata entro il 20 ottobre dell’anno precedente. Se l’INPS riceve una revoca dal lavoratore, la struttura competente deve acquisirla rapidamente. In caso di revoca o annullamento della prestazione, la FENAPI restituisce al lavoratore le somme già trattenute. Se l’Organizzazione soccombe in giudizio sulla validità della delega, rimborsa all’interessato la ritenuta operata.

Misura del contributo associativo

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega, in percentuale della prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti. Le percentuali comunicate da FENAPI sono: 4% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,5% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti indicati nella circolare.

Versamenti, elenco dei beneficiari e costo del servizio

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni versano le somme alla FENAPI entro il mese successivo al pagamento, senza interessi e al netto delle spese di cui all’art. 7 della convenzione. Contestualmente mettono a disposizione della FENAPI gli elenchi dei nominativi, con dati anagrafici e importi trattenuti. L’Associazione rimborsa all’INPS il costo del servizio, pari a € 0,54 per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi è comunicata con raccomandata A/R e consente a FENAPI di recedere entro 60 giorni.

Durata, rinnovo, disdetta e responsabilità

La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione; il rinnovo deve essere chiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. In caso di giusta causa ciascuna parte può disdire con preavviso di almeno sei mesi. La sede legale FENAPI è indicata in Via Romagna 26, 00187 Roma. L’INPS resta estraneo al rapporto associativo e sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, con particolare riferimento a pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione; le sedi devono adottare tempestivamente i provvedimenti conseguenti. In caso di controversie giudiziarie derivanti dall’applicazione della convenzione, la FENAPI deve ristorare l’INPS delle spese sostenute su presentazione di nota specifica.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti alla FENAPI si rinvia alle istruzioni già contenute nella circolare n. 29 del 10 febbraio 2003.

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