Circolare numero 16 del 31-01-2011
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore dell’ANCCA sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, dal 7 maggio 2010, un nuovo testo di convenzione con ANCCA sostituisce quello richiamato dalla circolare n. 5 del 17 gennaio 2005. La nuova disciplina consente ai beneficiari di alcune prestazioni previdenziali e assistenziali di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulla prestazione, previa delega del lavoratore. Sono indicati il codice ANCCA, le percentuali di contribuzione, le modalità di comunicazione e conservazione delle deleghe, i casi di revoca o contestazione, i tempi e le modalità dei versamenti all’Associazione, nonché il corrispettivo del servizio a carico di ANCCA e i profili di responsabilità esclusi per l’INPS.
Nuova convenzione INPS-ANCCA per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-ANCCA per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare illustra l’applicazione del nuovo testo di convenzione sottoscritto il 7 maggio 2010 con ANCCA, che sostituisce integralmente il precedente accordo richiamato dalla circolare n. 5 del 17 gennaio 2005. L’intesa disciplina la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali e assistenziali indicate, definendo soggetti interessati, modalità di delega, percentuali di contribuzione, obblighi delle strutture INPS e profili di responsabilità.
Ambito di applicazione
Possono aderire alla trattenuta i beneficiari di:
- trattamenti previdenziali di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
Il contributo associativo viene versato mediante trattenuta sulla prestazione, previo rilascio di apposita delega.
Delega e identificazione dell’Organizzazione
La delega deve essere contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione e deve risultare sottoscritta dal lavoratore, con timbro dell’Organizzazione e firma del legale rappresentante. Il codice identificativo di ANCCA è 1601.
Per i casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, incluse le autorizzazioni alle ritenute previste dall’art. 18 della legge 223/1991. La relativa documentazione, comprese revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge 223/1991.
Contestazioni, revoche e durata degli effetti
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi l’Organizzazione sindacale deve restituire le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati.
La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, la revoca o la nuova delega può essere presentata entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o modificare la delega. Se il lavoratore comunica la revoca all’INPS, la struttura competente deve acquisirla nel più breve tempo possibile.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misura dei contributi associativi
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale alla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti all’Organizzazione.
ANCCA ha comunicato le seguenti percentuali:
- 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
- 0,5% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, e cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamenti, elenchi e costo del servizio
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono effettuare i versamenti ad ANCCA entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione, senza interessi e dedotte le spese previste dall’art. 7 della convenzione. Devono inoltre mettere a disposizione dell’Associazione gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto.
L’Associazione si impegna a corrispondere all’INPS un costo del servizio pari a 0,54 euro per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi sarà comunicata con raccomandata A/R; a seguito di tale comunicazione, ANCCA potrà esercitare il recesso entro 60 giorni.
Responsabilità e controversie
La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e ANCCA e alle relative vicende. L’Istituto viene inoltre sollevato da ogni responsabilità connessa all’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo da parte di creditori della struttura nazionale dell’organizzazione stipulante, comprese le ipotesi di pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Le sedi devono adottare tempestivamente i provvedimenti conseguenti. Nei casi di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in caso di controversie giudiziarie derivanti dall’applicazione della convenzione, l’Organizzazione stipulante deve ristorare l’INPS per le spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. In caso di giusta causa è riconosciuta a entrambe le parti la possibilità di disdetta con preavviso di almeno sei mesi.
Indicazioni finali e contabili
La sede legale di ANCCA è indicata in Via Mariano Fortuny 20, 00196 Roma. I versamenti dovranno essere eseguiti sul conto corrente che sarà comunicato successivamente alle strutture dell’Istituto, completo del codice IBAN.
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti ad ANCCA si richiamano le istruzioni già contenute nella circolare n. 5 del 17 gennaio 2005.
Punti principali
Sostituzione della precedente convenzione
In data 7 maggio 2010 è stato sottoscritto con ANCCA un nuovo testo di convenzione per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee, che sostituisce integralmente il precedente accordo richiamato dalla circolare 17 gennaio 2005, n. 5.
Soggetti e prestazioni interessate
Possono versare i contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni i beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, dei trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili.
Delega e codice identificativo
La trattenuta è effettuata solo previo rilascio della delega, il cui testo è incluso nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e recare il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante. Il codice identificativo di ANCCA è 1601.
Adempimenti del datore di lavoro nei pagamenti diretti
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall’art. 18 della legge 223/1991. La documentazione, comprese eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge 223/1991.
Contestazioni, revoche e durata della delega
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’Organizzazione sindacale deve restituire le somme indebitamente ricevute. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, la revoca o la nuova delega può essere presentata entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende modificarla. Se il lavoratore comunica la revoca all’INPS, la struttura competente deve acquisirla rapidamente. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione deve restituire al lavoratore le somme trattenute.
Misura dei contributi associativi
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale alla prestazione previdenziale e in misura uniforme per tutti gli iscritti. ANCCA ha comunicato le seguenti aliquote: 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,5% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamenti all’Associazione e costo del servizio
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare ad ANCCA, entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione, le somme trattenute, senza interessi e al netto delle spese previste dall’art. 7 della convenzione. Devono inoltre trasmettere gli elenchi dei nominativi con i dati anagrafici e gli importi trattenuti. ANCCA corrisponde all’INPS un costo del servizio pari a 0,54 euro per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi sarà comunicata con raccomandata A/R e ANCCA potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Responsabilità, controversie e durata della convenzione
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e ANCCA e sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori della struttura nazionale dell’organizzazione stipulante. Le sedi devono adottare tempestivamente i provvedimenti conseguenti. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta. Se sorgono controversie giudiziarie derivanti dalla convenzione, l’Organizzazione deve ristorare l’INPS delle spese sostenute dietro presentazione di nota specifica. La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione; il rinnovo va richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. In caso di giusta causa, ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno sei mesi.
Indicazioni operative finali
La sede legale di ANCCA è indicata in Via Mariano Fortuny 20, 00196 Roma. I versamenti devono essere eseguiti sul conto corrente che sarà comunicato alle strutture dell’Istituto con successivo messaggio, completo del codice IBAN. Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti si richiamano le istruzioni della circolare n. 5 del 17 gennaio 2005.
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