Cassazione Penale, Sentenza n. 25299/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. per due censure: (1) il presunto travisamento della prova intercettiva apprezzata nel giudizio di merito (vizio percettivo della valutazione probatoria); (2) l'errata individuazione dell'elemento psicologico (dolo) richiesto per la punibilità del concorso in bancarotta documentale, in particolare la contestata acquisita consapevolezza e volontà di contribuire all'occultamento della documentazione contabile dell'impresa.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure costituiscano valutazioni di merito e di giudizio (soprattutto in ordine all'elemento psicologico) e non un errore materiale o di percezione avente i caratteri richiesti dall'art. 625-bis. È stato inoltre evidenziato il difetto di autosufficienza: il ricorrente non ha indicato specificamente l'elemento materiale erroneo né allegato gli atti dai quali emergerebbe in modo incontrovertibile l'errore percettivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Lo strumento tutela solo l'errore materiale o di fatto inteso come svista o equivoco percettivo sugli atti interni al giudizio di legittimità; esclude gli errori di valutazione e di giudizio. Richiede autosufficienza: indicazione puntuale dell'elemento materiale erroneo e allegazione degli atti/processuali che dimostrino l'errore.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte, in caso di inammissibilità del ricorso straordinario, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a imporre una somma a favore della Cassa delle ammende; qui applicato con liquidazione di euro 3.000.
art. 630 cod. proc. pen.
Regola la revisione come rimedio per istanze che implichino rinnovazione o rettifica del giudizio di merito; indicato dalla Corte come lo strumento più idoneo quando le questioni riguardano valutazioni di fatto o di merito non rientranti nella nozione di errore percettivo prevista dall'art. 625-bis.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 18651 del 26/03/2015 - Moroni; Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011 - Corsini; Sez. U., n. 16103 del 27/03/2002)
Costante orientamento secondo cui l'errore di fatto è limitato alle svista percettive e non copre errori di giudizio o di valutazione; tali precedenti sono richiamati per delimitare l'ambito applicativo dell'art. 625-bis.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis è ammissibile solo per errori di percezione/lettura degli atti della Corte di cassazione (svista evidente, fatto incontrovertibilmente falso o omesso) e non per discordare della valutazione delle prove o dell'individuazione del dolo: tali censure sono errori di giudizio.
- Per essere ricevibile il ricorso deve rispettare il principio di autosufficienza: indicare puntualmente l'elemento materiale ritenuto erroneo e allegare gli atti processuali che comprovano l'errore (trascrizioni, provvedimenti, atti originali). Assenza di questi elementi determina inammissibilità.
- Se la critica concerne la valutazione della prova o la ricostruzione del nesso psicologico (dolo/colpa), il rimedio corretto non è il ricorso per errore di fatto ma, quando possibile, la revisione (art. 630) o altri rimedi di merito; il ricorso straordinario non serve a ottenere una riconsiderazione valutativa del materiale probatorio.
- Nelle impugnazioni straordinarie presentare esempi precisi e incontrovertibili (es.: contraddizioni documentali manifeste, trascrizioni che dimostrano errore oggettivo) aumenta la probabilità di ammissibilità; vaghe asserzioni di travisamento probatorio sono insufficienti.
- Il rischio di inammissibilità comporta conseguenze economiche: condanna alle spese e possibile sanzione a favore della Cassa delle ammende. Pertanto è consigliabile una rigorosa verifica preventiva dell'ammissibilità formale e sostanziale prima di proporre il ricorso.
- Quando si contesta il dolo in reati come la bancarotta documentale, per incidere sulla decisione è necessario dimostrare l'assenza di prova dell'elemento psicologico o l'esistenza di elementi di fatto incontrovertibili che escludano la consapevolezza/volontà: tali argomentazioni, però, vanno normalmente svolte nel procedimento di merito o tramite gli strumenti ordinari di impugnazione/revisione.
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