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Sentenza

Sentenza del 13/10/2016 n. 2575 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Procedura fallimentare - crediti erariali rimborsati - procedura già chiusa - beneficiario - principio di ultrattività - creditori residui del fallimento - rientro in bonis dell'imprenditore - non rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'imprenditore contestava che i rimborsi erariali maturati nell'ambito della procedura fallimentare, ma incassati dopo la chiusura del fallimento, dovessero essere distribuiti ai creditori residui anziché essere attribuiti a lui. Sosteneva che, ai sensi dell'art. 120 della legge fallimentare, con la chiusura della procedura fosse rientrato in bonis, riacquistando la disponibilità del patrimonio e la legittimazione processuale. La questione riguardava quindi il destinatario delle somme recuperate successivamente alla chiusura, in forza di un mandato alla riscossione validamente conferito dal curatore.

La decisione

È stato riconosciuto che i rimborsi erariali facevano parte dell'attivo fallimentare e che il mandato conferito dal curatore alla società di recupero crediti conservava efficacia ai fini dell'incasso. La successiva chiusura del fallimento e il rientro in bonis dell'imprenditore non hanno modificato la destinazione delle somme, che devono essere distribuite pro quota ai creditori residui del fallimento. Le somme, pertanto, non spettano all'imprenditore, ma devono essere redistribuite ai creditori secondo un principio di ultrattività della procedura in funzione della tutela dei creditori.

Norme richiamate

  • Art. 117, regio decreto n. 267/1942 (legge fallimentare)

    La disposizione è richiamata quale espressione della permanenza degli effetti della procedura rispetto alla distribuzione dell'attivo e alla tutela dei creditori, anche quando emergano o vengano realizzate somme successivamente.

  • Art. 120, regio decreto n. 267/1942 (legge fallimentare)

    La chiusura del fallimento determina il rientro in bonis dell'imprenditore, con riacquisto della disponibilità del patrimonio e della legittimazione processuale, ma tale effetto non attribuisce all'imprenditore le somme già comprese nell'attivo fallimentare e destinate ai creditori.

Massime di principio

  • La chiusura della procedura concorsuale e il rientro in bonis non fanno venir meno, di per sé, la destinazione ai creditori delle somme che appartenevano all'attivo fallimentare.
  • Se il curatore ha conferito validamente un mandato per recuperare un credito della procedura, l'incasso successivo alla chiusura può restare vincolato alla distribuzione ai creditori.
  • Per stabilire chi abbia diritto a una somma recuperata dopo la chiusura occorre verificare se il credito fosse già compreso nell'attivo della procedura e se il recupero derivi da un incarico validamente conferito dal curatore.
  • Il rientro in bonis incide sulla posizione generale dell'imprenditore, ma non consente di appropriarsi di beni o crediti già destinati alla soddisfazione dei creditori concorsuali.
  • Opera un principio di ultrattività della procedura, volto a evitare che la chiusura del fallimento pregiudichi i creditori rispetto ad attività già acquisite o legittimamente recuperate per loro conto.

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