Sentenza del 13/10/2016 n. 2558 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - avviso di liquidazione - art. 1, d.lgs. n. 99/04 - imprenditore agricolo professionale - iscrizione INPS - è sufficiente - agevolazione - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale è stata disattesa e l'agevolazione è stata riconosciuta all'acquirente. L'iscrizione dello IAP alla gestione previdenziale e assistenziale è stata ritenuta sufficiente ai fini del beneficio previsto dall'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 99/04. Non possono essere richiesti ulteriori requisiti propri esclusivamente del coltivatore diretto, se non previsti dalla disciplina dello IAP.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diritto dell'acquirente alle agevolazioni sulle imposte indirette previste per l'imprenditore agricolo professionale. L'Amministrazione riteneva, in sostanza, che dovessero essere dimostrati anche requisiti tipici del coltivatore diretto, come lo svolgimento di lavoro manuale agricolo. La decisione ha invece riconosciuto che lo IAP è una figura distinta e autonoma rispetto al coltivatore diretto e al previgente imprenditore agricolo a titolo principale. Per ottenere l'agevolazione è sufficiente il possesso dei requisiti propri dello IAP, tra cui l'iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale, senza necessità di certificare condizioni incompatibili con tale figura, come il lavoro manuale diretto.
Norme richiamate
Art. 1 del d.lgs. n. 99/2004
L'imprenditore agricolo professionale è colui che possiede conoscenze e competenze professionali e dedica alle attività agricole almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavandone almeno il cinquanta per cento del reddito globale da lavoro.
La norma individua una figura professionale autonoma, distinta dal coltivatore diretto, e non consente di imporre allo IAP requisiti ulteriori e incompatibili con la sua specifica disciplina.
Art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 99/2004
Prevede l'agevolazione tributaria in materia di imposte indirette per l'imprenditore agricolo professionale iscritto alla gestione previdenziale e assistenziale.
Art. 23 della legge n. 153/1975
Richiamato quale disciplina della previgente figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale, sostituita dalla figura dello IAP.
Art. 10 del d.lgs. n. 228/2001
Richiamato nel quadro normativo evolutivo delle qualifiche professionali agricole antecedenti all'introduzione dello IAP.
Art. 5 del regolamento del Consiglio (CE) n. 1257/1999
Individua i riferimenti europei relativi alle conoscenze e competenze professionali richieste per la qualifica dell'imprenditore agricolo professionale.
Art. 2135 del codice civile
Definisce le attività agricole alle quali lo IAP deve dedicare la quota prevalente del proprio tempo di lavoro e dalle quali deve ricavare la quota prevalente del reddito da lavoro.
Massime di principio
- Ai fini delle agevolazioni fiscali riconosciute allo IAP, occorre verificare i requisiti specificamente previsti per questa figura e non applicare automaticamente quelli richiesti al coltivatore diretto.
- L'iscrizione dello IAP alla gestione previdenziale e assistenziale costituisce un elemento sufficiente e qualificante per il riconoscimento dell'agevolazione, quando ricorrono anche gli altri requisiti normativi.
- Il lavoro manuale agricolo non può essere richiesto allo IAP come condizione ulteriore, perché è un requisito tipicamente collegato al coltivatore diretto e non alla moderna figura dell'imprenditore agricolo professionale.
- In presenza di qualifiche professionali agricole diverse, l'Amministrazione deve rispettare la distinzione tra regimi agevolativi e non può trasferire requisiti da una categoria soggettiva all'altra.
- La finalità della disciplina è favorire forme moderne e professionalizzate di imprenditoria agricola; l'interpretazione dei requisiti deve quindi essere coerente con tale obiettivo e con il principio di autonomia della figura dello IAP.
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