Sentenza del 13/10/2016 n. 95 - Comm. Trib. II grado di Trento
PROCESSO TRIBUTARIO - OBBLIGATO SOLIDALE - AUTONOMA IMPUGNAZIONE DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO - RIUNIONE DEI RICORSI - INTERVENUTO GIUDICATO PER MANCATA IMPUGNAZIONE NEL SUCCESSIVO GRADO DI GIUDIZIO - ESCLUSIONE BENEFICIO DEL GIUDICATO ESTERNO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli effetti della riunione dei ricorsi proposti separatamente da più coobbligati solidali contro il medesimo atto di accertamento o di riscossione. In particolare, si discute se il coobbligato che non abbia impugnato la sentenza sfavorevole nel successivo grado di giudizio possa beneficiare dell’annullamento o della riforma ottenuti da un altro coobbligato. La regola affermata distingue tra coobbligati che hanno partecipato al medesimo giudizio e soggetti rimasti estranei al giudizio promosso dall’altro obbligato.
La decisione
La sentenza stabilisce che, quando i ricorsi dei coobbligati siano stati riuniti nello stesso giudizio, la mancata impugnazione della sentenza nel grado successivo da parte del coobbligato soccombente determina il passaggio in giudicato della decisione nei suoi confronti. Pertanto, egli non può avvalersi dell’eventuale annullamento o riforma ottenuti da un altro coobbligato che abbia invece proseguito il contenzioso. Diversamente, il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato può estendersi agli altri condebitori rimasti estranei al giudizio da lui promosso.
Norme richiamate
Principi del giudicato nel processo tributario
La mancata impugnazione della sentenza nel successivo grado di giudizio determina il passaggio in giudicato nei confronti del coobbligato soccombente.
Il coobbligato che abbia partecipato al giudizio e non abbia tempestivamente impugnato la decisione sfavorevole resta vincolato dal giudicato e non può beneficiare della successiva riforma ottenuta da altri coobbligati.
Regole sugli obbligati solidali e sull’estensione del giudicato
Del giudicato ottenuto da uno dei coobbligati possono beneficiare gli altri condebitori nel caso in cui non abbiano partecipato al giudizio da esso promosso.
L’effetto favorevole della pronuncia può estendersi ai coobbligati estranei al giudizio, mentre non opera a vantaggio di chi abbia partecipato al medesimo processo e abbia lasciato passare in giudicato una decisione sfavorevole.
Massime di principio
- La riunione di ricorsi autonomamente proposti da più coobbligati non elimina l’autonomia delle posizioni processuali: ciascuno deve impugnare tempestivamente la sentenza sfavorevole nel grado successivo.
- Il coobbligato che partecipa al giudizio e non impugna la decisione può perdere la possibilità di beneficiare degli esiti favorevoli ottenuti dagli altri partecipanti.
- Il giudicato favorevole può invece essere invocato, in linea generale, dal coobbligato rimasto estraneo al giudizio promosso dall’altro, salvo specifiche limitazioni derivanti dalla natura della controversia o dalla posizione sostanziale.
- In presenza di obbligazione solidale tributaria, è quindi essenziale verificare sia la partecipazione effettiva al processo sia l’avvenuta o mancata impugnazione delle sentenze nei termini.
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