Sentenza del 13/10/2016 n. 2551 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - credito d'imposta - principio di neutralità - eccedenza d'imposta - detrazione - requisiti sostanziali - incombono al contribuente. IVA - credito d'imposta - omessa dichiarazione- è tale - controllo formale automatizzato - detrazione relativa ad acquisti di soggetto passivo IVA - operazioni imponibili - rimborso - è dovuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava il diniego della detrazione e del rimborso del credito IVA risultante dalle dichiarazioni periodiche, sostenendo che l'omessa dichiarazione annuale non potesse comportare la perdita del diritto sostanziale alla detrazione. Il credito era stato maturato in relazione ad acquisti effettuati da un soggetto passivo IVA, assoggettati all'imposta e destinati a operazioni imponibili, con regolari versamenti e deduzione entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di maturazione.
La decisione
La pretesa fiscale è stata ritenuta infondata. In applicazione del principio di neutralità dell'IVA, il diritto alla detrazione non può essere negato per la sola omessa presentazione della dichiarazione annuale quando il contribuente dimostri, o non sia contestato, il rispetto dei requisiti sostanziali della detrazione. Pertanto, il credito IVA deve essere riconosciuto e la cartella emessa sulla base del controllo automatizzato deve essere annullata o rettificata nella parte corrispondente.
Norme richiamate
Art. 13 del d.lgs. n. 471/1997
La disposizione riguarda le sanzioni relative agli omessi o tardivi versamenti, ma non consente di disconoscere automaticamente il diritto sostanziale alla detrazione IVA quando siano provati i requisiti richiesti dalla normativa.
Principio di neutralità dell'IVA
L'IVA deve gravare sul consumatore finale e non sul soggetto passivo che esercita il diritto alla detrazione. Le violazioni formali, come l'omessa dichiarazione annuale, non possono comportare la perdita del credito se i requisiti sostanziali sono rispettati.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, sentenze n. 11168/2014, n. 5072/2015, n. 7576/2015, n. 23755/2015, n. 25871/2015, n. 18924/2015, n. 17815/2015, n. 3586/2016 e n. 4612/2016
La giurisprudenza riconosce il credito IVA anche in assenza della dichiarazione annuale, purché il contribuente provi l'esistenza delle operazioni, l'assoggettamento a IVA, la qualità di soggetto passivo del cedente o prestatore, la destinazione a operazioni imponibili e il rispetto dei termini per l'esercizio della detrazione.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA costituisce una violazione formale e non determina automaticamente la perdita del diritto alla detrazione.
- Nel contestare una cartella derivante da controllo automatizzato, il contribuente deve documentare i requisiti sostanziali del credito: fatture regolari, effettiva effettuazione degli acquisti, applicazione dell'IVA, soggettività passiva del cedente o prestatore e collegamento con operazioni imponibili.
- Il controllo automatizzato non può trasformarsi in un diniego sostanziale del credito quando l'Amministrazione non contesta l'effettività delle operazioni o quando tale effettività è adeguatamente provata.
- Il diritto alla detrazione deve comunque essere esercitato entro i termini previsti dalla legge; il principio di neutralità non sana l'inesistenza delle operazioni, l'assenza dei requisiti sostanziali o la decadenza dal diritto.
- In situazioni analoghe, la sanzione per l'omissione dichiarativa può eventualmente restare applicabile, ma deve essere distinta dal riconoscimento del credito IVA effettivamente spettante.
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