Sentenza del 13/10/2016 n. 83 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Accertamento - Avviso - Sottoscrizione - Delega "impersonale" assegnata a capi-ufficio e capi area - Nullità dell'avviso -Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta e l’avviso di accertamento è stato dichiarato nullo, poiché la delega di firma non individuava nominativamente il soggetto delegato e risultava quindi priva di un requisito essenziale. La nullità deriva dall’insufficiente specificità della delega, indipendentemente dalla forma utilizzata, sia essa un atto singolo o un ordine di servizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento perché sottoscritto in forza di una delega conferita in forma impersonale e generica. La delega era assegnata a categorie professionali, quali capi-ufficio e capi team, senza indicare i nominativi dei singoli soggetti delegati. Secondo il principio affermato, la delega alla sottoscrizione deve indicare le ragioni che la giustificano, il periodo o termine di validità e il nominativo del delegato; la sola indicazione della qualifica non è sufficiente.
Norme richiamate
Disciplina della sottoscrizione degli avvisi di accertamento e della delega di firma
La delega deve essere sufficientemente determinata e contenere la motivazione o le ragioni dell’attribuzione, la durata della validità e l’identificazione nominativa del delegato. Una delega impersonale, riferita soltanto a qualifiche o uffici, non consente di verificare chi fosse concretamente autorizzato alla sottoscrizione e comporta la nullità dell’avviso.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento è firmato da un soggetto diverso dal titolare dell’ufficio, occorre verificare l’esistenza e il contenuto della delega di firma.
- Una delega valida deve individuare in modo preciso il delegato, preferibilmente mediante nome e cognome, oltre a indicare le ragioni della delega e il relativo periodo di efficacia.
- La mera indicazione di una qualifica, di un ufficio o di una categoria di dipendenti non è sufficiente se non permette di identificare concretamente il soggetto autorizzato.
- In presenza di una delega generica o impersonale, il contribuente può contestare la validità dell’avviso per difetto di sottoscrizione legittimante.
- La forma della delega non è decisiva: anche un ordine di servizio può essere valido, purché contenga tutti gli elementi necessari a delimitare oggetto, durata e destinatario della delega.
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