Sentenza del 13/10/2016 n. 1241 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta di registro - Agevolazione prima casa - Causa di forza maggiore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha contestato il tardivo trasferimento della residenza nell'immobile acquistato, avvenuto oltre il termine di 18 mesi previsto per usufruire dell'agevolazione prima casa. Ha quindi richiesto il recupero dell'imposta di registro, degli interessi, delle sanzioni e dell'imposta sostitutiva sul mutuo, sostenendo che l'inadempimento della ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione non costituisse una causa valida di forza maggiore e che il contribuente avrebbe dovuto sostituire tempestivamente l'impresa. Il contribuente ha dedotto che il ritardo era dipeso da un evento imprevedibile e inevitabile, documentato dalla denuncia contro la ditta e dall'affidamento dei lavori a una nuova impresa, e che la residenza era stata trasferita immediatamente dopo la conclusione dei lavori.
La decisione
L'appello dell'Ufficio è stato respinto. Il giudice ha ritenuto provato che il contribuente si fosse attivato non appena emersi i problemi con la prima ditta, denunciandola e incaricando un'altra impresa, i cui tempi tecnici di completamento dei lavori avevano determinato il ritardo. Poiché la residenza era stata acquisita subito dopo la fine dei lavori, è stata riconosciuta la buona fede del contribuente e l'assenza di volontà elusiva. È stata quindi confermata la spettanza dell'agevolazione prima casa e sono state poste a carico dell'Ufficio le spese di giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Legge 131/1986
Il contribuente ... non decadeva dal beneficio della legge 131/86.
La disciplina dell'agevolazione prima casa richiede, tra le altre condizioni, il trasferimento della residenza nel Comune dell'immobile entro 18 mesi dall'acquisto. Nel caso concreto il termine è stato interpretato tenendo conto della causa imprevedibile e inevitabile che aveva impedito il tempestivo trasferimento.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 3285 del 13 febbraio 2014
È richiamata a sostegno dell'orientamento secondo cui una causa di forza maggiore, imprevedibile e inevitabile, può impedire la decadenza dall'agevolazione prima casa quando il contribuente dimostri di essersi attivato diligentemente per adempiere.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 140/E del 10 aprile 2008
È richiamata per sostenere un'interpretazione non automatica del termine di 18 mesi, favorevole al contribuente quando il mancato rispetto dipenda da eventi imprevedibili e inevitabili, non imputabili alla sua volontà.
Massime di principio
- Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi comporta normalmente la decadenza dall'agevolazione prima casa, ma può essere esclusa in presenza di una causa di forza maggiore concreta, imprevedibile e inevitabile.
- Non è sufficiente invocare genericamente difficoltà, ritardi o problemi con l'impresa: il contribuente deve dimostrare l'evento, la sua non imputabilità e le iniziative tempestive adottate per superarlo.
- La denuncia dell'inadempimento, la sostituzione dell'impresa e il trasferimento della residenza immediatamente dopo la conclusione dei lavori sono elementi utili a provare diligenza, buona fede e assenza di intento elusivo.
- La valutazione è concreta e dipende dalla documentazione disponibile e dalla distanza temporale tra la scadenza del termine, la conclusione dell'impedimento e il trasferimento della residenza.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare contratti, comunicazioni, denunce, preventivi, fatture e ogni prova degli impedimenti e delle attività svolte per adempiere nel più breve tempo possibile.
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