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Ordinanza

Ordinanza n. 151/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaRito elettorale

Atto impugnato: verbale di mancata approvazione e ammissione della candidatura a sindaco e della lista collegata alle elezioni comunali di Carini

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il verbale con cui la 16ª Sottocommissione Elettorale Circondariale di Carini ha negato l'ammissione della candidatura alla carica di sindaco e della lista collegata, chiedendo il conseguente inserimento nella competizione elettorale. A sostegno del ricorso sono stati prodotti, tra l'altro, una nota della Polizia Municipale e una ricevuta del Segretario generale del Comune, entrambe attestanti l'arrivo e la ricezione della lista alle ore 12:08. Il provvedimento non esamina nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro l'esclusione, ma riguarda esclusivamente la richiesta dell'amministrazione resistente di depositare, mediante supporto fisico, documentazione non depositabile nelle forme ordinarie, comprendente anche file video.

La decisione

Il Presidente del TAR ha accolto l'istanza dell'Avvocatura dello Stato, autorizzando il deposito presso la Segreteria della Sezione del supporto fisico contenente la documentazione rilevante, previa verifica da parte del personale informatico della sicurezza del supporto e dell'assenza di virus o malware, secondo la procedura prevista dalle linee guida del Servizio per l'Informatica della Giustizia amministrativa del 9 marzo 2026. La Segreteria dovrà procedere all'estrazione dei file e renderli fruibili nel fascicolo processuale digitale, dandone comunicazione a tutte le parti. Non è stata ancora decisa la domanda principale di annullamento del verbale elettorale né è stato formulato alcun giudizio sull'ammissione della lista.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.a.

    Richiamato quale rito applicabile alla trattazione del ricorso elettorale relativo agli atti preparatori delle elezioni.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo telematico, quando la documentazione rilevante per la causa, inclusi file video o altri file non depositabili ordinariamente, non può essere trasmessa nelle forme digitali usuali, il giudice può autorizzarne il deposito su supporto fisico presso la segreteria.
  • Il deposito su supporto fisico di documentazione destinata al fascicolo processuale digitale deve essere preceduto dalla verifica informatica della sicurezza del supporto e dell'assenza di virus o malware, con successiva estrazione dei file e comunicazione dell'avvenuta acquisizione a tutte le parti.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioRito elettoraleProcesso amministrativo telematico
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenza

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