Sentenza n. 1095/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento 1. della comunicazione prot. CA/2025/52491 del 24/03/2025, di “Richiesta Conformità per pratica ACCONCIATORI / ESTETISTI - S.C.I.A. APERTURA del 04/03/2025 Prot. n. CA/2025/38659 e contestuale atto di sospensione dell''''attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 3 della legge 241/90 s.m.i.”, annullamento in parte qua ossia laddove impone l’immediata sospensione dell’attività nelle more dell’adempimento richiesto; 2. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di richiesta di conformazione della SCIA mediante iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, con contestuale sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 19, comma 3, l. 241/1990
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, titolare di un'attività per acconciatori ed estetisti, ha impugnato la comunicazione con cui Roma Capitale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della DAC 109/2023, le aveva richiesto di conformare la SCIA mediante l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, disponendo contestualmente la sospensione dell'attività nelle more dell'adempimento. Il ricorso era diretto all'annullamento del provvedimento nella parte relativa all'immediata sospensione dell'attività, nonché di ogni altro atto ostativo non conosciuto. Dal testo non emergono ulteriori motivi di illegittimità articolati dalla ricorrente. In corso di giudizio è stata perfezionata l'iscrizione della società all'Albo delle imprese artigiane, con conseguente conformazione dell'attività alla richiesta amministrativa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La documentazione prodotta dalla ricorrente, le dichiarazioni rese in udienza e la memoria dell'amministrazione hanno dimostrato che l'attività era stata da tempo conformata mediante l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane. Di conseguenza, il provvedimento impugnato aveva perso efficacia e l'annullamento non avrebbe più procurato alcuna utilità concreta alla ricorrente. Il giudice ha rilevato che l'interesse ad agire deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia fino al passaggio in decisione e che il giudice amministrativo deve verificarne la permanenza. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, l. 241/1990
sospensione dell'attività
La disposizione è stata indicata dall'amministrazione quale base normativa della sospensione dell'attività nell'ambito del controllo sulla SCIA; la sentenza non ne esamina nel merito la legittimità.
art. 10, comma 1, DAC 109/2023
richiesta di conformare la relativa SCIA
La disposizione è stata richiamata quale fondamento della richiesta comunale di conformazione della SCIA; la sentenza non ne valuta la legittimità sostanziale.
art. 73 c.p.a.
avviso dato alle parti in udienza
È stato richiamato per dare atto dell'avviso alle parti circa la possibile declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- L'interesse ad agire nel processo amministrativo deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e permanere fino al passaggio della causa in decisione; il suo venir meno in corso di giudizio determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il destinatario di un provvedimento di conformazione dell'attività si adegua alla richiesta amministrativa e l'attività risulta conformata, il provvedimento può perdere efficacia, sicché l'annullamento non è più idoneo a procurare un'utilità concreta e attuale e il ricorso diviene improcedibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 100/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 103/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 104/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 105/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →