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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33564/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

Una società impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado, confermativa di un avviso di accertamento per l’anno 2007 relativo a imposte dirette e IVA. L’accertamento recuperava a tassazione costi ritenuti indeducibili perché riferiti a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. La CTR aveva dichiarato inammissibili i motivi di appello per genericità e, pur dopo tale declaratoria, aveva anche ritenuto inammissibile l’eccezione di decadenza dal potere impositivo perché non proposta in primo grado. In cassazione la società deduceva: (1) violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, assumendo che l’appello era sufficientemente specifico e che comunque riproponeva le contestazioni già svolte in primo grado, oltre ad argomentazioni nuove; (2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, nonché dell’art. 112 c.p.c., per omessa considerazione dell’eccezione di decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento, asseritamente già proposta in primo grado; (3) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nella medesima eccezione di decadenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità, osservando che chi censura in cassazione la declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità deve riportare nel ricorso il contenuto degli atti rilevanti e spiegare in modo puntuale perché i motivi di appello fossero specifici, non essendo sufficiente il rinvio agli atti di merito. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per carenza di interesse, poiché la CTR, una volta dichiarata l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, aveva perso la potestas iudicandi; la successiva trattazione dell’eccezione di decadenza costituiva dunque una statuizione meramente incidentale, priva di effetti giuridici e non utilmente impugnabile. Sono state quindi poste le spese a carico della società ricorrente ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    L'appello tributario deve contenere motivi specifici; la censura in cassazione della declaratoria di inammissibilità per genericità richiede la trascrizione o comunque la puntuale riproduzione del contenuto degli atti necessari a dimostrare la specificità dei motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge relativa alla ritenuta inammissibilità dell'appello.

  • art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

    È il parametro invocato per dedurre la nullità della sentenza e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

    È il parametro invocato per denunciare l'omesso esame dell'eccezione di decadenza.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di lesione del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di nullità per asserita violazione del giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro convenzionale del giusto processo.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato in via subordinata per lamentare il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Chi contesta in cassazione la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità deve indicare con precisione le ragioni dell'errore denunciato e riportare il contenuto degli atti processuali necessari a dimostrarne la specificità; non basta un generico rinvio agli atti di merito.
  • Nel processo tributario, l'appello non è specifico se dall'atto di gravame, considerato nel suo complesso, non emergono chiaramente i punti della decisione impugnata effettivamente censurati.
  • Quando il giudice d'appello dichiara inammissibile l'impugnazione, si spoglia della potestas iudicandi sul merito; eventuali ulteriori affermazioni sul merito hanno natura di obiter dicta e non sono autonomamente impugnabili.
  • La parte soccombente non ha interesse a impugnare statuizioni di merito rese dopo una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, perché tali statuizioni non producono effetti decisori.
  • Per evitare l'inammissibilità del ricorso per cassazione occorre correlare puntualmente la censura alla ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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