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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3106/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trento che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del GIP del 18/04/2023 applicativa della custodia cautelare in carcere per i reati di associazione a delinquere (capo A) e riciclaggio (capo 3). Il ricorso in Cassazione è fondato su un unico motivo: errata applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione (riferimento al reato di riciclaggio, art. 648-bis c.p.) e inosservanza di norma processuale (art. 8 c.p.p.) per mancata declaratoria di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Brescia, atteso che la prima operazione contestata (consegna di denaro in data 8/05/2020) sarebbe avvenuta in Brescia, identificata come luogo di consumazione iniziale del reato di riciclaggio articolato in più fasi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, perché nel frattempo la misura cautelare era stata revocata (revoca della custodia in carcere e rimessione in libertà il 11/11/2023). La Corte ha richiamato il principio secondo cui il ricorso avverso un provvedimento applicativo di custodia cautelare, revocata nelle more, è ammissibile solo se il ricorrente coltiva l'impugnazione anche ai fini della riparazione per ingiusta detenzione e ha manifestato tale volontà nel medesimo ricorso, personalmente o tramite difensore munito di procura speciale (combinato disposto artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, c.p.p.). Non essendovi tale manifestazione nel caso di specie, il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre precisato che l'inammissibilità dovuta a cause sopravvenute non comporta necessariamente condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020

    richiamata quale riferimento alla forma procedurale adottata nel corso dell'esame del ricorso (indicazione della procedura speciale prevista dalla norma di conversione)

  • art. 648-bis cod. pen.

    norma sostanziale che disciplina il reato di riciclaggio, pertinente al capo d'imputazione contestato; la questione di merito relativa all'applicazione della norma non è stata esaminata a causa dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 8 cod. proc. pen.

    norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione alla competenza territoriale; la Corte registra l'eccezione ma non decide sul merito per sopravvenuta carenza d'interesse

  • art. 315, comma 3, cod. proc. pen.

    usata per affermare che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione è atto riservato alla parte e che la sua mancata manifestazione nel ricorso determina inammissibilità se la misura è stata revocata

  • art. 645, comma 1, cod. proc. pen.

    in combinato disposto con l'art. 315(3), sancisce il carattere personale della domanda di riparazione per ingiusta detenzione e la necessità che sia espressamente proposta dal ricorrente o da difensore munito di procura speciale

Massime di principio

  • Se la misura cautelare impugnata viene revocata prima della pronuncia della Cassazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, salvo che il ricorrente chieda espressamente la riparazione per ingiusta detenzione nel ricorso.
  • La domanda di riparazione per ingiusta detenzione è atto personale della parte: deve essere manifestata dal ricorrente personalmente o tramite difensore munito di procura speciale (art. 315(3) e 645(1) c.p.p.). In mancanza, si perde l'interesse al pronunciamento sull'annullamento della misura revocata.
  • La perdita d'interesse sopravvenuta non determina automaticamente condanna alle spese quando tale perdita dipende da eventi successivi alla proposizione del ricorso.
  • Le questioni di incompetenza territoriale restano rilevanti, ma se la controversia diventa priva di oggetto per la revoca della misura cautelare è probabile che la Corte non entri nel merito a causa dell'inammissibilità per carenza d'interesse.
  • Per preservare la decisione di merito in situazioni analoghe è opportuno: 1) contemplare espressamente, nel ricorso, la domanda di riparazione per ingiusta detenzione se la custodia è stata o potrebbe essere revocata; 2) conferire procura speciale al difensore per proporre tale domanda; 3) sollevare tempestivamente le questioni di competenza territoriale e raccogliere elementi probatori sul luogo di consumazione.

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