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Sentenza

Sentenza n. 6761/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento della Direzione Provinciale INPS di -OMISSIS- n° -OMISSIS- del 29/07/2022 di reiezione della domanda della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.-OMISSIS- presentata in data 26.11.2021 e del silenzio rigetto serbato dal Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee presso l'INPS sul ricorso amministrativo n. -OMISSIS- del 26/09/2022 n. Protocollo INPS.-OMISSIS- presentato dalla ricorrente in pari data avverso il provvedimento della Direzione Provinciale di -OMISSIS- di reiezione della domanda sopra indicato nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e derivato; b) per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del provvedimento del Direttore Provinciale INPS -OMISSIS- - Disposizione n. -OMISSIS- del 27.04.2023, notificato in pari data (nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e derivato).

Giustizia amministrativa202303924

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della CIG ordinaria e successivo provvedimento INPS di riesame con nuova motivazione ostativa, fondato sulla mancanza del requisito del trimestre di attività produttiva

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente CIG)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego della domanda di CIG ordinaria per tredici settimane, motivato inizialmente dall'eccedenza delle ore richieste rispetto al limite delle ore lavorabili nel biennio, nonché il silenzio rigetto formatosi sul ricorso amministrativo presentato all'INPS. Ha dedotto violazione dell'art. 11 del d.m. n. 95442/2016 e dell'art. 3 l. n. 241/1990, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, sostenendo che, prima del rigetto, l'INPS avrebbe dovuto attivare il supplemento di istruttoria e consentire alla società di chiarire gli elementi rilevanti. Nel merito ha contestato il calcolo delle ore fruite e lavorabili, deducendo che l'operazione di scissione parziale asimmetrica non proporzionale aveva comportato soltanto il mutamento formale del datore di lavoro, senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro, e che quindi il periodo lavorativo precedente alla scissione avrebbe dovuto essere considerato. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento INPS del 27 aprile 2023, sostenendo che esso non integrava la motivazione originaria, ma la sostituiva con una diversa ragione di diniego, ossia la mancanza del requisito del trimestre di attività produttiva, comunque ritenuta illegittima per l'omessa considerazione della continuità dei rapporti di lavoro e dell'attività produttiva. L'INPS ha eccepito la tardività dell'impugnazione del diniego originario e l'inammissibilità dell'impugnazione del silenzio rigetto, sostenendo inoltre che la nuova società, dotata di diverso codice fiscale, non avrebbe conservato l'identità dell'impresa e che la causale invocata non sarebbe stata riconducibile agli eventi oggettivamente non evitabili.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il provvedimento successivo aveva sostituito e superato quello originario, sia secondo la ricostruzione della ricorrente sia, in alternativa, secondo quella dell'INPS, che lo qualificava come intervento di autotutela. Il Collegio ha tuttavia ritenuto il ricorso introduttivo tempestivo e, in via incidentale, fondato: il termine di trenta giorni per il ricorso amministrativo è stato considerato ordinatorio; il silenzio rigetto si è formato decorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo e da tale momento decorreva il termine per l'impugnazione giudiziale, rispettato dalla società. Il diniego originario era comunque viziato per difetto di motivazione e per omessa attivazione del soccorso istruttorio, come riconosciuto dalla stessa amministrazione. I motivi aggiunti sono stati accolti. Il nuovo provvedimento, pur modificando la motivazione del diniego, era stato adottato senza attivare il supplemento di istruttoria previsto dall'art. 11 del d.m. n. 95442/2016, impedendo alla società di chiarire le circostanze poste a fondamento della nuova ragione ostativa. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento impugnato con motivi aggiunti, facendo salvi i successivi atti dell'amministrazione da adottare nel rispetto dei principi conformativi. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 148/2015

    La disciplina della CIG deve essere applicata considerando i presupposti sostanziali del trattamento e svolgendo un'istruttoria adeguata sui periodi lavorativi rilevanti.

  • art. 11 d.m. n. 95442/2016

    Quando l'INPS intende rigettare la domanda di CIG per carenza di elementi valutativi, deve attivare il supplemento di istruttoria, richiedendo all'impresa gli elementi necessari per completare l'accertamento.

  • art. 11, comma 2, d.m. n. 95442/2016

    Il supplemento di istruttoria deve consentire all'impresa di fornire, entro il termine previsto, gli elementi necessari al completamento dell'istruttoria prima dell'adozione del diniego.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di diniego deve indicare in modo adeguato le ragioni di fatto e di diritto che impediscono l'accoglimento della domanda.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Il responsabile del procedimento deve adottare ogni misura necessaria per un'adeguata istruttoria, compresa la richiesta di regolarizzazione o integrazione degli elementi mancanti quando ciò sia necessario per decidere.

  • art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il ricorso amministrativo si intende respinto decorso il termine di novanta giorni senza una decisione espressa; da tale formazione del silenzio decorre il termine per l'impugnazione giurisdizionale.

  • art. 9, comma 4, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il termine previsto per la proposizione del ricorso amministrativo è ordinatorio, sicché la sua inosservanza non preclude la proposizione dell'azione giudiziale entro il termine decadenziale.

  • art. 29 c.p.a.

    L'impugnazione giurisdizionale del diniego e del silenzio rigetto deve essere proposta entro sessanta giorni dalla conoscenza dell'atto o dalla formazione del silenzio significativo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, come la sopravvenuta carenza di interesse, prima della decisione.

  • art. 2506 c.c.

    La scissione parziale asimmetrica non proporzionale costituisce il presupposto societario dell'operazione che ha comportato il trasferimento dei dipendenti alla società beneficiaria; la questione della sua rilevanza ai fini della CIG non è stata definitivamente decisa.

  • art. 2112 c.c.

    La ricorrente ha invocato, senza che il TAR definisse nel merito la questione, i principi di continuità del rapporto di lavoro propri del trasferimento d'azienda.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione intende rigettare una domanda di CIG ordinaria per carenza di elementi valutativi, deve attivare lo specifico supplemento di istruttoria previsto dall'art. 11 del d.m. n. 95442/2016, indicando in modo chiaro le lacune o gli impedimenti da chiarire e consentendo all'impresa di presentare elementi integrativi prima dell'adozione del diniego.
  • Il soccorso istruttorio nei procedimenti di concessione della CIG costituisce applicazione dei principi di buon andamento, economicità, proporzionalità e leale collaborazione e non può essere sostituito da mere annotazioni o da prospetti interni dell'amministrazione privi di documentata evidenza delle richieste rivolte all'impresa.
  • Un provvedimento successivo che sostituisce il precedente diniego, modificandone la motivazione, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso contro l'atto originario, ferma restando la possibilità di impugnare il nuovo atto con motivi aggiunti.
  • Il silenzio rigetto formatosi su un ricorso amministrativo decorso il termine previsto dalla legge è un silenzio con valore legale tipico e il termine per l'impugnazione giurisdizionale decorre dalla sua formazione.
  • La motivazione del diniego di una prestazione amministrativa deve consentire al destinatario di comprendere le ragioni ostative e di esercitare effettivamente le proprie difese; la modifica della ragione del diniego senza previo supplemento istruttorio viola il diritto di interlocuzione procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitariePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaSoccorso istruttorioSilenzio della pubblica amministrazione

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