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Ordinanza

Ordinanza n. 126/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento Prot. PMI/L/N/2020/116815 di rigetto dell’istanza MI4706975678 del Sig. HASANINI Shaker in favore del Sig. ERREHOUNY Mohamed emesso il 11/04/2022 e notificato il 04/09/2025 dalla Prefettura di Milano – Sportello Unico per l’Immigrazione e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente;

Giustizia amministrativa202503998

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell’istanza di emersione, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato che non risultava provata la corretta comunicazione e ricezione, da parte del ricorrente, degli atti del procedimento, in particolare della richiesta di documentazione del 22 novembre 2021 e del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. La mancata prova della piena conoscenza degli atti procedimentali è stata valutata in relazione alla natura degli interessi coinvolti, al rilevante tempo trascorso per l’evasione della pratica e alla necessità di consentire al lavoratore di completare la procedura di emersione. È stato inoltre richiamato il dovere dell’amministrazione di collaborazione e soccorso istruttorio.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ravvisando il fumus boni iuris nella mancata dimostrazione della corretta comunicazione degli atti procedimentali e il periculum in mora nel grave e irreparabile pregiudizio derivante dal rischio di definitivo allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale. Ha quindi sospeso interinalmente il provvedimento di rigetto ai fini di un motivato riesame e ha ordinato all’amministrazione di riesaminare la fattispecie in contraddittorio con il ricorrente, verificando la sussistenza dei presupposti per la conclusione positiva della procedura di emersione. Le parti devono depositare la prova dell’esito della nuova fase procedimentale entro il termine di due giorni liberi previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 18 marzo 2026 per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La mancata prova della corretta comunicazione e ricezione del preavviso di rigetto assume rilievo ai fini della valutazione cautelare della legittimità del procedimento.

  • art. 55 c.p.a.

    Ricorrono i presupposti per la tutela cautelare quando sussistono fumus boni iuris e periculum in mora; il giudice può sospendere il provvedimento e ordinare il riesame della fattispecie.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    entro il termine di due giorni liberi

    Le parti devono depositare la prova dell’esito della nuova fase procedimentale nel termine stabilito dalla disposizione.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione respinge un’istanza di emersione dal lavoro irregolare senza dimostrare la corretta comunicazione all’interessato della richiesta di documentazione e del preavviso di rigetto, sussiste un profilo di fumus boni iuris idoneo a giustificare la sospensione cautelare del diniego.
  • In procedimenti incidenti significativamente sulla posizione dello straniero, l’amministrazione deve adottare modalità comunicative idonee a garantire la piena conoscenza della convocazione e degli atti procedimentali, non essendo sufficiente una comunicazione della cui ricezione non sia fornita prova.
  • Il dovere di collaborazione e soccorso istruttorio dell’amministrazione impone, in presenza di una procedura di emersione non tempestivamente definita, di consentire all’interessato di completare la documentazione e di partecipare effettivamente al procedimento prima dell’adozione del diniego.
  • In sede cautelare, il rischio di definitivo allontanamento dello straniero dal territorio nazionale integra un pregiudizio grave e irreparabile rilevante ai fini del periculum in mora.
  • La sospensione cautelare del diniego può essere accompagnata dall’ordine all’amministrazione di procedere a un motivato riesame in contraddittorio con l’interessato, senza anticipare definitivamente l’esito della procedura.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleSoccorso istruttorioBuona fede e correttezza della PA

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