Cassazione Penale, Ordinanza n. 04068/2025 del 30/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 6 giugno 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'unico profilo scrutinato è la tempestività dell'impugnazione: la sentenza era stata resa con motivazione contestuale e il termine di 15 giorni per impugnare era scaduto il 22 giugno 2024, mentre il ricorso è stato depositato solo il 15 luglio 2024. La Corte ha quindi rilevato d'ufficio la tardività e l'inammissibilità del gravame, definendo il procedimento de plano.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo: la sentenza impugnata, pronunciata con motivazione contestuale il 6 giugno 2024, rendeva scaduto il termine breve di 15 giorni il 22 giugno 2024, mentre l'impugnazione è stata depositata il 15 luglio 2024. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza contraddittorio quando la causa di inammissibilità è evidente dagli atti.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è proposto oltre il termine breve decorrente dalla sentenza con motivazione contestuale, dovendo il computo del termine essere effettuato dalla data di deposito della decisione.
- La tardività dell'impugnazione determina una causa di inammissibilità rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione anche con definizione de plano quando risulti immediatamente dagli atti.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, salvo diverse condizioni di legge, le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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