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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04068/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 6 giugno 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'unico profilo scrutinato è la tempestività dell'impugnazione: la sentenza era stata resa con motivazione contestuale e il termine di 15 giorni per impugnare era scaduto il 22 giugno 2024, mentre il ricorso è stato depositato solo il 15 luglio 2024. La Corte ha quindi rilevato d'ufficio la tardività e l'inammissibilità del gravame, definendo il procedimento de plano.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo: la sentenza impugnata, pronunciata con motivazione contestuale il 6 giugno 2024, rendeva scaduto il termine breve di 15 giorni il 22 giugno 2024, mentre l'impugnazione è stata depositata il 15 luglio 2024. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza contraddittorio quando la causa di inammissibilità è evidente dagli atti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è proposto oltre il termine breve decorrente dalla sentenza con motivazione contestuale, dovendo il computo del termine essere effettuato dalla data di deposito della decisione.
  • La tardività dell'impugnazione determina una causa di inammissibilità rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione anche con definizione de plano quando risulti immediatamente dagli atti.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, salvo diverse condizioni di legge, le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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