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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21533/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

Due acquirenti di un immobile avevano agito contro i venditori e contro il notaio rogante per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal fatto che l'atto di compravendita attestava il bene come libero da privilegi, ipoteche e altri gravami, mentre risultava ancora pendente una procedura esecutiva. Il tribunale aveva condannato i venditori e rigettato la domanda verso il notaio; la corte d'appello, invece, aveva ritenuto responsabile anche il notaio, condannandolo al risarcimento e riconoscendo la manleva della compagnia assicuratrice con franchigia. Gli assicuratori hanno proposto ricorso per cassazione con dieci motivi: i primi sei contro la condanna del notaio, contestando essenzialmente la valutazione della prova circa la conoscenza da parte degli acquirenti dell'esistenza dei gravami, la motivazione sulla responsabilità professionale e la quantificazione del danno; gli ultimi quattro contro la statuizione di manleva, deducendo la perdita del diritto all'indennizzo per tardiva/dolosa denuncia del sinistro, l'irrilevanza o errata valutazione dell'interrogatorio formale del notaio, un vizio motivazionale sul rapporto tra responsabilità professionale e rivalsa assicurativa, e la necessità di accogliere la rivalsa per omissione delle visure.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi sei motivi, ritenendo inammissibili o infondati i rilievi sulla valutazione delle prove, sull'omesso esame di fatti decisivi e sulla motivazione della responsabilità del notaio verso gli acquirenti. Ha accolto invece il settimo motivo, affermando che, ai fini dell'art. 1915, comma 1, c.c., per la perdita del diritto all'indennizzo basta la consapevolezza dell'obbligo di avviso e la cosciente volontà di non osservarlo, senza bisogno di un intento fraudolento di danneggiare l'assicuratore; ha quindi cassato sul punto e rinviato alla Corte d'appello di Lecce perché riesamini la denuncia del sinistro. L'ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della questione; il nono e il decimo sono stati assorbiti dall'accoglimento del settimo. Le spese tra ricorrenti e notaio saranno regolate dal giudice di rinvio; i ricorrenti sono stati condannati alle spese nei confronti degli acquirenti resistenti.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non può essere dedotta come semplice critica alla valutazione del materiale istruttorio, ma solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o fuori dai limiti legali.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione ricorre solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono, oppure disattende prove legali secondo il prudente apprezzamento.

  • art. 2727 c.c.

    La censura sulle presunzioni deve indicare in modo specifico l'iter logico e la gravità, precisione e concordanza degli indizi, non limitarsi a un apprezzamento fattuale.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni vanno valutate unitariamente, ma la deduzione della loro violazione deve essere formulata come questione di diritto e non come mera rivalutazione del fatto.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti; non risulta un'autonoma applicazione decisoria nella motivazione della Corte di cassazione.

  • art. 2733 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti; il ricorso non ha evidenziato una specifica violazione rilevante ai fini della decisione nei primi motivi.

  • art. 2734 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti; non assume un ruolo decisivo nella ratio decidendi della Corte di cassazione.

  • art. 1223 c.c.

    Usato in relazione alla causalità e alla risarcibilità del danno, ma le doglianze che mirano a rivalutare il nesso causale o la quantificazione sono state ritenute inammissibili o fattuali.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti; non è stato ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento dei primi motivi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere errori nel riparto dell'onere probatorio; la Corte ha escluso che le censure introducessero validamente una violazione di legge e le ha in larga parte reputate fattuali o nuove.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione è sufficiente se la corte d'appello espone gli obblighi del notaio e le ragioni dell'affidamento degli acquirenti, senza necessità di affrontare ogni tesi difensiva in modo analitico.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    La nullità per mancanza di motivazione non sussiste quando la decisione contenga una spiegazione comprensibile e logicamente coerente della responsabilità e del danno.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato ai fini della motivazione della sentenza, ritenuta invece sufficiente dalla Corte di cassazione.

  • art. 1913 c.c.

    La disciplina dell'avviso del sinistro va letta insieme all'art. 1915 c.c.; la Corte d'appello aveva errato nel richiedere una forma di ritardo consapevole e deliberato più grave di quella richiesta dalla norma.

  • art. 1915, primo comma, c.c.

    Per la perdita del diritto all'indennizzo è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo di avviso e la cosciente volontà di non osservarlo; non occorre un intento specifico e fraudolento di danneggiare l'assicuratore.

  • art. 1915, secondo comma, c.c.

    I pregiudizi subiti rilevano per la riduzione dell'indennizzo in caso di omissione colposa, non per l'ipotesi di omissione dolosa.

  • art. 1900 c.c.

    Richiamato dalle parti in tema di esclusione della garanzia per dolo dell'assicurato; la questione viene ricondotta principalmente alla disciplina dell'art. 1915 c.c.

  • art. 1917 c.c.

    Richiamato per il contratto di assicurazione della responsabilità civile e per la manleva del notaio; la questione della rivalsa resta subordinata all'esito sulla perdita del diritto all'indennizzo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale accelerato con cui è stata trattata la causa in Cassazione.

Massime di principio

  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta come semplice contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; occorre allegare l'utilizzo di prove non acquisite, l'inosservanza dei limiti legali delle prove o l'attribuzione di efficacia di prova legale a elementi che non l'hanno.
  • La deduzione del vizio di violazione delle norme sulle presunzioni richiede una specifica critica di diritto al metodo seguito dal giudice, non una mera contrapposizione di una diversa lettura degli indizi raccolti.
  • In tema di responsabilità professionale del notaio, l'attestazione resa in atto sulla libertà dell'immobile da pesi e gravami è idonea a fondare l'affidamento degli acquirenti e può integrare fonte di danno se induce a stipulare nonostante l'esistenza di una procedura esecutiva non estinta.
  • La conoscenza generica di una situazione debitoria o di una procedura non equivale necessariamente a conoscenza della permanenza dei gravami o della possibilità di ulteriori interventi esecutivi; la verifica del nesso causale tra attestazione notarile e danno va compiuta in concreto.
  • Ai fini dell'art. 1915, comma 1, c.c., la perdita del diritto all'indennizzo per omissione dell'avviso del sinistro richiede la sola consapevolezza dell'obbligo e la volontà cosciente di non adempiervi; non è necessario un dolo specifico finalizzato a nuocere all'assicuratore.
  • Nella disciplina dell'avviso del sinistro, la distinzione tra omissione dolosa e colposa è decisiva: solo nel secondo caso assume rilievo il pregiudizio concretamente subito dall'assicuratore ai fini della riduzione dell'indennizzo.
  • Le questioni nuove, non trattate nella sentenza impugnata e non dimostrate come devolute nei gradi di merito, sono inammissibili in cassazione.
  • Quando una questione preliminare o assorbente viene accolta, le censure dipendenti su rivalsa o regresso possono restare assorbite e saranno riesaminate solo se permane il presupposto sostanziale della pretesa principale.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniProveRisarcimento e indennizzoSurroga assicurativa
RamiResponsabilità civileProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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