Cassazione Penale, Sentenza n. 37189/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di dissequestro di 6 fabbricati e 2 terreni sequestrati nell'ambito di indagini su Murphy Sabounjian. Con unico motivo di ricorso per cassazione deduceva l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, c.p.p. e la totale carenza di motivazione del provvedimento impugnato, sostenendo di essere l'effettiva proprietaria dei beni, di non avere rapporti concorsuali con l'indagato e di aver prodotto documentazione probatoria della legittimità della restituzione; lamentava altresì che il Tribunale non avesse esaminato adeguatamente il profilo del periculum e avesse dato rilievo congetturale all'asserita falsità dei documenti prodotti dalla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro (art. 325 c.p.p.) è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata e razionale, condividendo le argomentazioni circa l'inattendibilità della documentazione di trasferimento delle quote (atto redatto in carta semplice, non nella lingua dei contraenti, privo di formalità e di indicazioni essenziali, notaio con attestazione non contestuale, differenze tra versioni dell'atto prodotte in stato di causa). La Corte ha concluso che le censure vertevano su eventuale errore o insufficienza della valutazione di merito (non deducibile con il ricorso per cassazione in materia di sequestro). Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen., comma 3
La ricorrente richiamava la norma in ragione dell'obbligo motivazionale relativo ai provvedimenti riguardanti terzi; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione di tale obbligo, dato che la motivazione è risultata adeguata e non meramente apparente.
art. 325 cod. proc. pen.
La Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro è ammesso soltanto per violazione di legge (in senso esteso) o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere il provvedimento incomprensibile; non è lo strumento per rieditare valutazioni di merito o di fatto non manifestamente illogiche.
Sentenze di Cassazione citate (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017; Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023; Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004)
La giurisprudenza richiamata conferma i limiti del sindacato di legittimità sulle ordinanze di sequestro e definisce quando la motivazione possa considerarsi insufficiente ai fini dell'impugnazione in cassazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata rispetto ai criteri per l'assoggettamento a sanzione pecuniaria/equivalente (nel caso, per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende), con riferimento all'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro è molto limitato: è ammesso per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali, non per il semplice contrasto sulle valutazioni di merito o sull'apprezzamento della prova documentale.
- Quando si impugna un provvedimento di sequestro in qualità di terzo, è cruciale produrre documentazione completa, formale e coerente (atti notarili correttamente redatti, indicazione delle generalità, luogo e data, modalità di pagamento, registrazioni, traduzioni ufficiali se in lingua straniera), perché le autorità esaminano la genuinità formale oltre al contenuto.
- Discrepanze tra versioni successive dello stesso atto o anomalie nella datazione/firmatura possono indurre il giudice a ritenere inattendibili i documenti e a negare il dissequestro; conviene evitare produzioni documentali modificate in sede processuale senza adeguata spiegazione e documentazione integrativa.
- Le doglianze sulla motivazione devono evidenziare errori di diritto o la totale mancanza di percorso logico-argomentativo; contestazioni basate su una diversa valutazione dei fatti sono più appropriate nel merito o nella fase istruttoria, non con il rimedio in cassazione.
- Vi è il rischio di condanna alle spese e di sanzione equitativa (Cassa delle ammende) in caso di ricorso dichiarato inammissibile; è quindi opportuno valutare con attenzione la sussistenza dei presupposti giuridici prima di proporre il ricorso.
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