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Sentenza

Sentenza n. 3126/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 845/2024, depositata e resa pubblica il 19.02.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 12772/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 28.07.2025.

Giustizia amministrativa202506797

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 845/2024, che aveva condannato il Ministero all'erogazione della Carta elettronica per cinque annualità, per l'importo complessivo nominale di 2.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 845/2024, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione, con la quale il Ministero era stato condannato a erogare la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, nella misura di 500 euro annui per cinque annualità già maturate. La ricorrente ha dedotto che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza che il Ministero avesse dato esecuzione alla pronuncia. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha dimostrato l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, aveva efficacia conformativo-ordinatoria nei confronti dell'Amministrazione, era stata notificata in forma esecutiva e il termine dilatorio di 120 giorni era decorso. In assenza di prova dell'adempimento, il TAR ha ordinato al Ministero di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica e di accreditare su di essa l'importo nominale complessivo di 2.500 euro entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notifica, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il direttore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario si insedi su istanza della ricorrente e assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    articolo 114, comma 4, lett. e)

    Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora per assicurare l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all'ottemperanza.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando impone a un'amministrazione l'attribuzione concreta di un'utilità o di un bene della vita, ha efficacia conformativo-ordinatoria nei confronti dell'amministrazione e può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, unitamente alla mancata prova dell'adempimento, legittimano l'ordine giudiziale di esecuzione del giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato per l'adempimento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere liquidata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e può decorrere dalla comunicazione della sentenza sino all'adempimento o, in caso di inerzia, sino all'effettivo insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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