Cassazione Penale, Ordinanza n. 34940/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Palermo del 28 ottobre 2025. Le censure investivano la ricostruzione del fatto, in particolare l’impatto dell’autovettura dell’imputato contro le barriere stradali, senza prospettare un travisamento delle prove valorizzate dai giudici di merito e trascurando le emergenze descritte nel verbale di arresto. Il ricorrente riproponeva inoltre profili già esaminati e respinti in appello, relativi alla configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale e all’esclusione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: le doglianze sulla ricostruzione fattuale non erano prospettate nei limiti consentiti in sede di legittimità e le ulteriori censure reiteravano questioni già adeguatamente esaminate dalla Corte d’appello, con motivazione ritenuta corretta, puntuale, coerente con le prove e priva di manifeste incongruenze logiche. All’inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo disponibile non specifica ulteriori dettagli sulle statuizioni pecuniarie.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
sia nell'escludere le generiche
La Corte ritiene immune da manifeste incongruenze logiche la valutazione dei giudici di merito che ha reputato configurabile il reato di resistenza a pubblico ufficiale in relazione alla condotta dell’imputato.
art. 616 c.p.p.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria d’inammissibilità comporta le conseguenze processuali previste dall’art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a proporre una ricostruzione alternativa del fatto senza indicare uno specifico travisamento delle prove valorizzate dai giudici di merito.
- È inammissibile la riproposizione di profili già esaminati e disattesi in appello quando la relativa motivazione sia giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle doglianze, coerente con le emergenze acquisite e priva di manifeste incongruenze logiche.
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