Cassazione Civile, Ordinanza n. 00792/2025 del 12/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2012, fondato sull'assunto di operazioni oggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio, valorizzando la sentenza penale irrevocabile di assoluzione del legale rappresentante della società, pronunciata perché il fatto non sussiste, e richiamando anche gli elementi fattuali già considerati favorevolmente in primo grado. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 74 del 2000, dell'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato penale non abbia efficacia diretta nel processo tributario e che la CTR si sia sostanzialmente limitata a recepirlo senza compiere un'autonoma valutazione del materiale probatorio; secondo la ricorrente, il giudice tributario avrebbe dovuto considerare che l'Ufficio può fondare la pretesa anche su presunzioni non sufficienti in sede penale e che i fatti andavano riesaminati autonomamente.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha chiarito che, in via generale, nel previgente quadro normativo la sentenza penale assolutoria non spiegava automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ma poteva essere valutata come fonte di prova dal giudice tributario. Ha però applicato lo ius superveniens introdotto dall'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, rilevando che la nuova disciplina ha efficacia processuale e si applica anche ai giudizi di cassazione pendenti alla data di entrata in vigore, quando vi sia una sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione perche il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, riferita agli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario. Poiché nel caso concreto la CTR aveva già evidenziato che l'assoluzione era irrevocabile, pronunciata a seguito di dibattimento e riferita agli stessi fatti materiali, il ricorso è stato rigettato con integrazione della motivazione nei termini della nuova norma. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
Sono le norme invocate per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza di appello.
art. 20 d.lgs. n. 74/2000
Richiamato dalla ricorrente e poi, in chiave sopravvenuta, quale fonte della nuova disciplina sull'efficacia della sentenza penale assolutoria nel processo tributario.
art. 39 d.lgs. n. 546/1992
Invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di una autonoma valutazione nel giudizio tributario.
art. 2909 c.c.
Richiamato per escludere, secondo la ricorrente, un automatismo di efficacia del giudicato penale nel processo tributario.
art. 7 d.lgs. n. 546/1992
Evocato per indicare i limiti probatori del processo tributario.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla Corte per ribadire il potere-dovere del giudice tributario di valutare autonomamente le prove acquisite.
art. 21-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
"La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso... ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi"
Introduce l'efficacia vincolante nel processo tributario della sentenza penale dibattimentale assolutoria, purché riferita agli stessi fatti materiali e pronunciata per una delle formule tipizzate; si applica anche al giudizio di cassazione pendente ed estende l'efficacia alla società quando l'assoluzione riguarda il legale rappresentante che ha agito nel suo interesse.
art. 1, comma 1, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87
È la norma di introduzione dell'art. 21-bis nel d.lgs. n. 74/2000.
art. 20, comma 1, lett. a), n. 1, l. n. 111/2023
Richiamato come criterio direttivo della delega, in funzione della ratio di integrazione dei sistemi sanzionatori e rispetto del ne bis in idem.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sentenza penale assolutoria pronunciata all'esito di dibattimento non va apprezzata come mero dispositivo astratto, ma per gli accertamenti di fatto che contiene; il giudice tributario deve verificarne la pertinenza rispetto alla controversia e, in via ordinaria, non può attribuirle efficacia automatica fuori dei casi previsti dalla legge.
- Quando sopravviene l'art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perche il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, resa dopo dibattimento e relativa agli stessi fatti materiali, ha efficacia di giudicato nel processo tributario, anche nei confronti della società o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante.
- La nuova disciplina ha natura processuale e si applica anche ai giudizi di cassazione già pendenti alla data di entrata in vigore, consentendo il deposito della sentenza penale assolutoria fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza camerale.
- L'efficacia del giudicato penale nel processo tributario è circoscritta all'identità dei fatti materiali accertati, non al valore formale del giudicato penale in sé; ciò che rileva è l'accertamento fattuale contenuto nella decisione penale.
- La ratio della riforma è la maggiore integrazione tra sistema sanzionatorio penale e amministrativo in funzione del principio del ne bis in idem.
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