Cassazione Penale, Ordinanza n. 23876/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando anche la sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di appello la Corte ha riformato la sentenza di primo grado dichiarando non doversi procedere per prescrizione per alcuni reati, ma ha confermato la condanna dell'imputato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 414 c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché in contrasto con il dato normativo: il ricorrente era stato riconosciuto recidivo reiterato semplice e, per tale ragione, il termine di prescrizione era più lungo (sei anni, aumentato per l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 99 c.p. e per le interruzioni ex art. 161, comma 1, c.p.), sicché la prescrizione non era maturata nei termini prospettati.
Norme richiamate
art. 414 c.p.
norma incriminatrice del delitto per il quale è stata confermata la condanna in appello.
art. 157, comma 1, c.p.
indica il termine base di prescrizione applicato nel caso concreto, pari ad anni sei per il ricorrente.
art. 99 c.p.
la recidiva reiterata semplice comporta un aggravamento del tempo necessario a prescrivere, con aumento massimo della metà per l'aggravante ad effetto speciale.
art. 161, comma 1, c.p.
le interruzioni del corso della prescrizione determinano un ulteriore aumento di un quarto del termine.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove non vi sia assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando l'imputato è stato ritenuto recidivo, il termine di prescrizione va calcolato tenendo conto della disciplina speciale applicabile alla recidiva e delle eventuali interruzioni, non potendosi invocare il solo termine base in astratto.
- Il motivo di ricorso che contesti la mancata declaratoria di prescrizione è inammissibile se fondato su un presupposto giuridico incompatibile con la qualificazione soggettiva già accertata nei gradi di merito, come la recidiva reiterata.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23647/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23648/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23649/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23650/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23651/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_penale · 26 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23652/2026 del 26/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →