Sentenza n. 204/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, pubblicata il 22 settembre 2023, nel ricorso proposto per l’annullamento: - del provvedimento a firma del Dirigente del VI Settore U.T.C. del Comune di -OMISSIS- in data 6 giugno 2017 con cui era rilasciato il permesso in sanatoria n. -OMISSIS- ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001; - del provvedimento a firma del Dirigente del VI Settore U.T.C. del Comune di -OMISSIS- in data 14 luglio 2017 con cui era rilasciato il permesso di costruire per l’intervento di “Ampliamento ai sensi dell’art. 2 della l.r. 06/2010 e ss. mm. ii. “piano casa” e modifica dei prospetti, …”; con motivi aggiunti del 2019 per l’annullamento: - del parere dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento dell’Urbanistica, n. -OMISSIS- in data in data 3 ottobre 2018; - della nota del medesimo Dipartimento n. -OMISSIS- in data 9 gennaio 2019, con cui era comunicato il voto del Consiglio Regionale dell’Urbanistica n. 108 in data 12 dicembre 2018 unitamente al citato parere n. 17 del 3 ottobre 2018; - del voto del Consiglio Regionale dell’Urbanistica Sicilia n. -OMISSIS- del 2018;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso contro un permesso in sanatoria, un permesso di costruire per ampliamento ai sensi del Piano Casa e gli atti regionali connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado deducendo error in iudicando e violazione dell’art. 35 c.p.a. e dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che la loro legittimazione e il loro interesse a ricorrere risultassero dalle allegazioni contenute nel ricorso, dalla natura degli abusi denunciati, dalla compromissione dell’assetto urbanistico e dall’utilizzo della cubatura disponibile. Hanno riproposto i motivi dedotti in primo grado contro il permesso in sanatoria rilasciato ai sensi dell’art. 37 d.P.R. 380/2001, lamentando la necessità del permesso di costruire per un portico asseritamente chiuso, l’esaurimento della cubatura per effetto di un precedente asservimento, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e di motivazione e la mancata considerazione della sospensione dei lavori. Contro il permesso di costruire relativo all’ampliamento ai sensi della legislazione regionale sul Piano Casa sono stati dedotti vizi derivati dalla sanatoria, violazione delle distanze minime, violazione delle norme urbanistiche e dell’art. 873 c.c., travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. Con i motivi aggiunti sono stati contestati il parere regionale, il voto del Consiglio Regionale dell’Urbanistica e gli atti della procedura di annullamento regionale, denunciando l’incertezza della prova sulla data di realizzazione del manufatto, la violazione dell’art. 37 d.P.R. 380/2001, della l. 765/1967, dell’art. 21-nonies l. 241/1990, il difetto di motivazione, la contraddittorietà, la carenza istruttoria e la mancata considerazione dell’interesse pubblico all’annullamento. È stata inoltre rinnovata la richiesta di CTU. Il controinteressato e le amministrazioni hanno eccepito il difetto di interesse, l’inammissibilità dei motivi aggiunti e l’assenza di allegazioni o prove circa uno specifico pregiudizio alla proprietà degli appellanti.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello, confermando la statuizione di inammissibilità del ricorso originario per difetto di interesse a ricorrere. Il Collegio ha applicato il principio dell’Adunanza plenaria n. 22/2021, secondo cui la vicinitas può fondare la legittimazione a impugnare un titolo edilizio, ma non dimostra automaticamente l’interesse al ricorso: il ricorrente deve allegare e, ove contestato, dimostrare un pregiudizio concreto e attuale derivante dall’atto impugnato. Nel caso concreto, gli appellanti avevano acquistato gli immobili dopo la realizzazione dell’edificio, del portico e degli interventi oggetto di sanatoria; inoltre non avevano indicato puntualmente in che modo le opere incidessero sulla veduta, sulla godibilità dello spazio verde o su altri specifici beni della vita. Le deduzioni sulla compromissione dell’assetto urbanistico erano generiche, mentre il presunto risparmio economico conseguito dal controinteressato era irrilevante ai fini dell’interesse a ricorrere. Il Collegio ha valorizzato anche la mancata partecipazione degli appellanti alla riunione convocata dal Comune per esaminare le problematiche dell’intervento. La richiesta di CTU è stata respinta perché avente carattere esplorativo. Una volta consolidata la statuizione sul difetto di interesse, gli ulteriori motivi d’appello e i motivi di primo grado riproposti sono stati dichiarati inammissibili senza esame del merito; la medesima sorte ha colpito i motivi aggiunti, anche perché non notificati ai sensi dell’art. 43 c.p.a. e comunque inidonei a sanare l’originaria inammissibilità. Gli appellanti sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in euro 2.000 per ciascuna parte costituita, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 35 c.p.a.
La carenza dei presupposti dell’azione comporta l’inammissibilità del ricorso.
art. 100 c.p.c.
L’interesse ad agire richiede una lesione concreta e attuale e l’utilità effettiva derivante dall’eventuale accoglimento della domanda.
art. 43 c.p.a.
I motivi aggiunti devono essere notificati secondo le forme previste; in ogni caso, non possono sanare l’originaria inammissibilità del ricorso principale per difetto di interesse.
art. 37 d.P.R. 380/2001
La norma è stata invocata in relazione alla legittimità del permesso in sanatoria, ma il giudice non ne ha esaminato il merito per la carenza di interesse a ricorrere.
art. 21-nonies l. 241/1990
La norma è stata invocata con riferimento alla procedura di annullamento d’ufficio, ma le relative censure sono rimaste assorbite dall’inammissibilità per difetto di interesse.
art. 2 l. reg. Sicilia n. 6/2010
La disposizione sul Piano Casa è stata invocata contro il permesso di costruire per l’ampliamento, senza esame delle relative censure sostanziali.
Massime di principio
- Nell’impugnazione di un titolo edilizio, la vicinitas può dimostrare la legittimazione a ricorrere, ma non è sufficiente, da sola, a provare l’interesse al ricorso.
- Legittimazione e interesse a ricorrere sono condizioni dell’azione autonome: il giudice deve verificarle entrambe anche d’ufficio.
- L’interesse a ricorrere richiede l’allegazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e dell’utilità effettiva conseguibile mediante l’annullamento dell’atto impugnato.
- Deduzioni generiche sulla compromissione dell’assetto urbanistico, sul degrado del contesto o sul risparmio economico del titolare del permesso non dimostrano uno specifico pregiudizio individuale rilevante ai fini dell’interesse a ricorrere.
- La consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzata in modo esplorativo per supplire alla mancata allegazione, da parte del ricorrente, degli elementi concreti necessari a dimostrare il pregiudizio subito.
- L’inammissibilità originaria del ricorso principale per difetto di interesse si estende ai motivi aggiunti e non può essere sanata dalla loro successiva proposizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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