Sentenza n. 175/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del decreto prot.-OMISSIS- emesso dalla Questura di Lucca in data 5/03/2025 e notificato a mezzo pec presso il domicilio del difensore il 17/03/2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per residenza elettiva fondato sulla mancanza dello specifico visto di ingresso per residenza elettiva
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Lucca che aveva respinto la richiesta di permesso di soggiorno per residenza elettiva, ritenendo ostativa la mancata titolarità del relativo visto e la produzione, invece, di un visto spagnolo Schengen di tipo C per breve soggiorno, valido novanta giorni e con ingressi multipli. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 11, comma 1, lett. c-quater, d.P.R. n. 394/1999, sostenendo di possedere tutti i requisiti sostanziali richiesti: adeguate risorse economiche derivanti dal patrimonio e dalla partecipazione societaria, disponibilità di proprietà immobiliari in Marocco e disponibilità abitativa. Ha inoltre lamentato che la Questura non avesse adeguatamente valutato la sua capacità di mantenersi senza svolgere attività lavorativa, la stabile presenza in Italia e i profili di integrazione sociale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che il diniego basato esclusivamente sull'assenza dello specifico visto fosse sproporzionato rispetto all'obiettivo di controllo dell'immigrazione legale, considerato che egli era entrato legittimamente nello spazio Schengen e disponeva di risorse sufficienti senza gravare sul sistema pubblico. La Questura ha difeso il provvedimento richiamando il § 13 dell'allegato A al decreto interministeriale 11 maggio 2011, che contempla il visto per residenza elettiva, e sostenendo che tale visto costituisse un requisito preliminare indispensabile anche in presenza degli altri requisiti sostanziali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Richiamando l'orientamento del giudice amministrativo, ha affermato che l'art. 11, comma 1, lett. c-quater, d.P.R. n. 394/1999 non richiede espressamente, per il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, né la titolarità di un visto in corso di validità né il possesso dello specifico visto di ingresso per residenza elettiva. In presenza dei requisiti sostanziali, consistenti nella disponibilità di ampie risorse economiche e di un'adeguata sistemazione abitativa, la mancanza dello specifico visto può assumere rilievo recessivo, anche in ragione della peculiarità di tale titolo, che può prescindere dalle quote dei flussi di ingresso. Il Collegio ha inoltre valorizzato il fatto che il ricorrente fosse comunque entrato legittimamente in Italia in forza del visto spagnolo posseduto. Ne consegue l'illegittimità del diniego fondato esclusivamente sull'assenza del visto per residenza elettiva. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. c-quater, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
non richiede espressamente la titolarità di un visto in corso di validità né un visto di ingresso per residenza elettiva per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto
La disposizione non configura il possesso dello specifico visto per residenza elettiva come requisito indefettibile del permesso di soggiorno quando risultino dimostrati i requisiti sostanziali richiesti.
§ 13 dell'allegato A al Decreto Interministeriale 11 maggio 2011
Visto per residenza elettiva
La previsione contempla il visto per residenza elettiva, ma non è stata ritenuta sufficiente a rendere il relativo possesso un requisito inderogabile per il rilascio del permesso in presenza degli elementi sostanziali richiesti.
principio di proporzionalità
Il diniego fondato esclusivamente sulla mancanza dello specifico visto è sproporzionato quando l'interessato sia entrato legittimamente e dimostri adeguate risorse economiche e disponibilità abitativa.
Massime di principio
- Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, l'art. 11, comma 1, lett. c-quater, d.P.R. n. 394/1999 non richiede espressamente il possesso di uno specifico visto di ingresso per residenza elettiva né, in ogni caso, di un visto in corso di validità.
- Quando il richiedente dimostri il possesso di ampie risorse economiche e di un'adeguata disponibilità abitativa, la mancanza dello specifico visto per residenza elettiva può assumere rilievo recessivo e non giustifica, da sola, il diniego del permesso di soggiorno.
- Il diniego del permesso di soggiorno per residenza elettiva fondato esclusivamente sull'assenza dello specifico visto è illegittimo se l'interessato è entrato legittimamente in Italia e risultano comprovati i requisiti sostanziali del titolo richiesto.
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