Regolamento (UE) 2020/1721
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1721 della Commissione del 17 novembre 2020 che specifica gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati dell’indagine per campione in relazione al dominio del reddito e delle condizioni di vita riguardo alla salute e alla qualità della vita a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua il regolamento (UE) 2019/1700 precisando, per EU-SILC, le specifiche tecniche del set di dati relativo al modulo triennale sulla salute e al modulo sessennale sulla qualità della vita. L’obiettivo è assicurare un’applicazione uniforme e accurata della raccolta dati negli Stati membri, con riferimento a indicatori su assistenza sanitaria, determinanti della salute, stato di salute, disabilità, benessere, partecipazione sociale e culturale. Le specifiche sono contenute nell’allegato e includono variabili, codici, unità di rilevazione, modalità di rilevazione e periodi di riferimento.
Regolamento di esecuzione che stabilisce le caratteristiche tecniche dei set di dati dell’indagine EU-SILC per il modulo triennale sulla salute e il modulo sessennale sulla qualità della vita.
Ambito di applicazione
Si applica alla raccolta, strutturazione e trasmissione dei dati dell’indagine per campione nel dominio del reddito e delle condizioni di vita (EU-SILC), in particolare ai set di dati relativi al modulo triennale sulla salute e al modulo sessennale sulla qualità della vita. Riguarda gli Stati membri nell’attuazione delle specifiche tecniche dell’allegato; non disciplina obblighi sostanziali per i cittadini o le imprese, ma standardizza variabili, codici, modalità di rilevazione e periodi di riferimento per le statistiche europee. È rilevante ai fini SEE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1721 della Commissione
Il regolamento dà attuazione al regolamento (UE) 2019/1700, che istituisce il quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie basate su dati individuali campionari. La finalità è assicurare un’impostazione tecnica uniforme per il modulo triennale sulla salute e per il modulo sessennale sulla qualità della vita nell’ambito dell’indagine EU-SILC, così da rendere comparabili e coerenti i dati raccolti negli Stati membri.
Finalità e contesto normativo
I considerando chiariscono che la specificazione tecnica è necessaria per un’attuazione accurata dell’indagine per campione nel dominio delle condizioni di vita. L’indagine EU-SILC viene qualificata come strumento fondamentale per le esigenze del semestre europeo e del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare per analizzare distribuzione del reddito, povertà ed esclusione sociale; inoltre, tramite i moduli tematici qui disciplinati, consente di raccogliere informazioni su salute, benessere e partecipazione sociale e culturale.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente gli aspetti tecnici del set di dati relativi a due moduli dell’indagine EU-SILC:
- il modulo triennale sulla salute;
- il modulo sessennale sulla qualità della vita.
Si applica agli Stati membri nella predisposizione e nella fornitura dei dati statistici secondo le specifiche dell’allegato. Non introduce discipline materiali in materia sanitaria o sociale, ma standardizza la struttura delle informazioni statistiche da rilevare e trasmettere.
Struttura delle specifiche tecniche
L’articolo 1 individua gli elementi che devono essere definiti per ciascuna variabile del set di dati:
- identificativo della variabile;
- denominazione della variabile;
- etichetta e codice della modalità;
- unità di rilevazione;
- modalità di rilevazione;
- periodo di riferimento.
Questi elementi sono poi sviluppati nell’allegato, che organizza le variabili per blocchi tematici.
Assistenza sanitaria
La sezione dedicata all’assistenza sanitaria contiene variabili sull’onere finanziario percepito per:
- cure mediche, esclusi i medicinali (HS200);
- cure dentali (HS210);
- medicinali (HS220).
Per ciascuna variabile principale sono previste tre modalità di risposta: onere pesante, onere relativo, nessun onere. Sono inoltre previste corrispondenti variabili-filtro (HS200_F, HS210_F, HS220_F) con codici per variabile compilata, mancante, non pertinente per assenza di ricorso alle cure, o non rilevata per effetto della programmazione a rotazione pluriennale. Il periodo di riferimento è gli ultimi 12 mesi.
Determinanti della salute
L’allegato disciplina anche variabili relative ai determinanti della salute, tra cui:
- numero di consultazioni di medico generico o di famiglia negli ultimi 12 mesi (PH090);
- numero di consultazioni di dentista, ortodontista o altro specialista in cure dentali negli ultimi 12 mesi (PH080);
- numero di consultazioni di medico specialista o chirurgo, esclusi gli specialisti in cure dentali, negli ultimi 12 mesi (PH100);
- peso e statura ai fini dell’IMC (PH110A e PH110B), rilevati in situazione attuale;
- tipo di attività fisica durante il lavoro (PH122), in una settimana tipo;
- frequenza di attività fisica escluso il lavoro (PH132), in una settimana tipo;
- frequenza di consumo di frutta (PH142) e di verdura o insalata (PH152), in una settimana tipo;
- frequenza di consumo di tabacco, comprese sigarette elettroniche o dispositivi elettronici simili (PH171);
- frequenza di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi tipo (PH180).
Le modalità di risposta sono dettagliate in classi ordinali o categorie testuali, e il target è generalmente costituito da tutti i componenti attuali della famiglia di età pari o superiore a 16 anni o dal rispondente selezionato, con rilevazione tramite intervista personale e, eccezionalmente, indiretta per persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere. Per alcune variabili è previsto l’uso di registri. I periodi di riferimento variano tra situazione attuale, settimana tipo e ultimi 12 mesi.
Stato di salute e disabilità
La sezione sulle informazioni dettagliate sullo stato di salute e sulla disabilità comprende variabili su difficoltà:
- visive anche con occhiali o lenti a contatto (PH101);
- uditive anche con apparecchio acustico (PH111);
- a camminare o salire gradini (PH121);
- a ricordare o concentrarsi (PH131);
- a lavarsi o vestirsi (PH141);
- a comunicare verbalmente (PH151).
Le risposte vanno da nessuna difficoltà a totale incapacità. Anche qui il target è costituito, in via generale, dagli individui di 16 anni o più o dal rispondente selezionato; la rilevazione avviene mediante intervista personale e il riferimento temporale è la situazione attuale.
Benessere
Nel blocco sul benessere sono incluse variabili di autovalutazione su:
- sensazione di esclusione (PW241);
- soddisfazione per la propria situazione finanziaria (PW030);
- soddisfazione per i propri rapporti personali (PW160);
- soddisfazione per il proprio uso del tempo libero disponibile (PW120);
- sensazione di solitudine (PW230);
- sensazione di felicità (PW090);
- aiuto dagli altri (PW180).
Le prime tre e la variabile sul tempo libero utilizzano una scala 0-10; altre sono misurate su scale ordinali di frequenza o accordo. Il periodo di riferimento varia tra situazione attuale, situazione abituale e ultime 4 settimane. Per la variabile sugli aiuti dagli altri sono previste anche modalità per l’assenza di parenti, amici o vicini.
Partecipazione sociale e culturale
L’ultima area riguarda la partecipazione sociale e culturale e comprende:
- frequenza di fruizione cinematografica (PS010);
- frequenza di spettacoli dal vivo quali teatro, concerti, opere, balletto e danza (PS020);
- frequenza di visite a siti culturali (PS030);
- frequenza di fruizione di eventi sportivi dal vivo (PS040);
- pratica di attività artistiche (PS041);
- lettura di libri, compresi e-book e audiolibri (PS042);
- frequenza degli incontri con familiari e con amici (PS050, PS060);
- frequenza dei contatti con familiari e con amici (PS070, PS080);
- partecipazione ad attività di volontariato formale e informale (PS110, PS111);
- cittadinanza attiva (PS102).
Le variabili prevedono, oltre alle frequenze, anche motivazioni di non partecipazione, come mancanza di interesse, di tempo, di accesso, assenza di infrastrutture o impossibilità economica. I periodi di riferimento sono generalmente gli ultimi 12 mesi o la situazione abituale.
Codici di flag e non risposta
Per numerose variabili l’allegato prevede corrispondenti variabili-filtro con suffisso "_F". Tali flag distinguono, in particolare:
- variabile compilata;
- variabile mancante;
- non pertinenza per ragioni sostanziali (ad esempio assenza del fenomeno rilevato);
- non pertinenza per mancata rilevazione nell’ambito della programmazione a rotazione pluriennale;
- persona diversa dal rispondente selezionato, quando applicabile.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Specifiche tecniche dei set di dati
L’articolo 1 rinvia all’allegato per le caratteristiche tecniche del set di dati del modulo triennale sulla salute e del modulo sessennale sulla qualità della vita. Le specifiche coprono identificativo e denominazione della variabile, etichetta e codice della modalità, unità di rilevazione, modalità di rilevazione e periodo di riferimento.
Contenuto tematico dell’allegato
L’allegato dettaglia le variabili per quattro aree principali: assistenza sanitaria, determinanti della salute, informazioni sullo stato di salute e sulla disabilità, benessere, partecipazione sociale e culturale. Per ciascuna variabile sono indicati codici di risposta, etichette, target statistico, metodo di raccolta e finestra temporale di riferimento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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