Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1721

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1721 della Commissione del 17 novembre 2020 che specifica gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati dell’indagine per campione in relazione al dominio del reddito e delle condizioni di vita riguardo alla salute e alla qualità della vita a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua il regolamento (UE) 2019/1700 precisando, per EU-SILC, le specifiche tecniche del set di dati relativo al modulo triennale sulla salute e al modulo sessennale sulla qualità della vita. L’obiettivo è assicurare un’applicazione uniforme e accurata della raccolta dati negli Stati membri, con riferimento a indicatori su assistenza sanitaria, determinanti della salute, stato di salute, disabilità, benessere, partecipazione sociale e culturale. Le specifiche sono contenute nell’allegato e includono variabili, codici, unità di rilevazione, modalità di rilevazione e periodi di riferimento.

Regolamento di esecuzione che stabilisce le caratteristiche tecniche dei set di dati dell’indagine EU-SILC per il modulo triennale sulla salute e il modulo sessennale sulla qualità della vita.

Ambito di applicazione

Si applica alla raccolta, strutturazione e trasmissione dei dati dell’indagine per campione nel dominio del reddito e delle condizioni di vita (EU-SILC), in particolare ai set di dati relativi al modulo triennale sulla salute e al modulo sessennale sulla qualità della vita. Riguarda gli Stati membri nell’attuazione delle specifiche tecniche dell’allegato; non disciplina obblighi sostanziali per i cittadini o le imprese, ma standardizza variabili, codici, modalità di rilevazione e periodi di riferimento per le statistiche europee. È rilevante ai fini SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1721 della Commissione

Il regolamento dà attuazione al regolamento (UE) 2019/1700, che istituisce il quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie basate su dati individuali campionari. La finalità è assicurare un’impostazione tecnica uniforme per il modulo triennale sulla salute e per il modulo sessennale sulla qualità della vita nell’ambito dell’indagine EU-SILC, così da rendere comparabili e coerenti i dati raccolti negli Stati membri.

Finalità e contesto normativo

I considerando chiariscono che la specificazione tecnica è necessaria per un’attuazione accurata dell’indagine per campione nel dominio delle condizioni di vita. L’indagine EU-SILC viene qualificata come strumento fondamentale per le esigenze del semestre europeo e del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare per analizzare distribuzione del reddito, povertà ed esclusione sociale; inoltre, tramite i moduli tematici qui disciplinati, consente di raccogliere informazioni su salute, benessere e partecipazione sociale e culturale.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda esclusivamente gli aspetti tecnici del set di dati relativi a due moduli dell’indagine EU-SILC:

  • il modulo triennale sulla salute;
  • il modulo sessennale sulla qualità della vita.

Si applica agli Stati membri nella predisposizione e nella fornitura dei dati statistici secondo le specifiche dell’allegato. Non introduce discipline materiali in materia sanitaria o sociale, ma standardizza la struttura delle informazioni statistiche da rilevare e trasmettere.

Struttura delle specifiche tecniche

L’articolo 1 individua gli elementi che devono essere definiti per ciascuna variabile del set di dati:

  • identificativo della variabile;
  • denominazione della variabile;
  • etichetta e codice della modalità;
  • unità di rilevazione;
  • modalità di rilevazione;
  • periodo di riferimento.

Questi elementi sono poi sviluppati nell’allegato, che organizza le variabili per blocchi tematici.

Assistenza sanitaria

La sezione dedicata all’assistenza sanitaria contiene variabili sull’onere finanziario percepito per:

  • cure mediche, esclusi i medicinali (HS200);
  • cure dentali (HS210);
  • medicinali (HS220).

Per ciascuna variabile principale sono previste tre modalità di risposta: onere pesante, onere relativo, nessun onere. Sono inoltre previste corrispondenti variabili-filtro (HS200_F, HS210_F, HS220_F) con codici per variabile compilata, mancante, non pertinente per assenza di ricorso alle cure, o non rilevata per effetto della programmazione a rotazione pluriennale. Il periodo di riferimento è gli ultimi 12 mesi.

Determinanti della salute

L’allegato disciplina anche variabili relative ai determinanti della salute, tra cui:

  • numero di consultazioni di medico generico o di famiglia negli ultimi 12 mesi (PH090);
  • numero di consultazioni di dentista, ortodontista o altro specialista in cure dentali negli ultimi 12 mesi (PH080);
  • numero di consultazioni di medico specialista o chirurgo, esclusi gli specialisti in cure dentali, negli ultimi 12 mesi (PH100);
  • peso e statura ai fini dell’IMC (PH110A e PH110B), rilevati in situazione attuale;
  • tipo di attività fisica durante il lavoro (PH122), in una settimana tipo;
  • frequenza di attività fisica escluso il lavoro (PH132), in una settimana tipo;
  • frequenza di consumo di frutta (PH142) e di verdura o insalata (PH152), in una settimana tipo;
  • frequenza di consumo di tabacco, comprese sigarette elettroniche o dispositivi elettronici simili (PH171);
  • frequenza di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi tipo (PH180).

Le modalità di risposta sono dettagliate in classi ordinali o categorie testuali, e il target è generalmente costituito da tutti i componenti attuali della famiglia di età pari o superiore a 16 anni o dal rispondente selezionato, con rilevazione tramite intervista personale e, eccezionalmente, indiretta per persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere. Per alcune variabili è previsto l’uso di registri. I periodi di riferimento variano tra situazione attuale, settimana tipo e ultimi 12 mesi.

Stato di salute e disabilità

La sezione sulle informazioni dettagliate sullo stato di salute e sulla disabilità comprende variabili su difficoltà:

  • visive anche con occhiali o lenti a contatto (PH101);
  • uditive anche con apparecchio acustico (PH111);
  • a camminare o salire gradini (PH121);
  • a ricordare o concentrarsi (PH131);
  • a lavarsi o vestirsi (PH141);
  • a comunicare verbalmente (PH151).

Le risposte vanno da nessuna difficoltà a totale incapacità. Anche qui il target è costituito, in via generale, dagli individui di 16 anni o più o dal rispondente selezionato; la rilevazione avviene mediante intervista personale e il riferimento temporale è la situazione attuale.

Benessere

Nel blocco sul benessere sono incluse variabili di autovalutazione su:

  • sensazione di esclusione (PW241);
  • soddisfazione per la propria situazione finanziaria (PW030);
  • soddisfazione per i propri rapporti personali (PW160);
  • soddisfazione per il proprio uso del tempo libero disponibile (PW120);
  • sensazione di solitudine (PW230);
  • sensazione di felicità (PW090);
  • aiuto dagli altri (PW180).

Le prime tre e la variabile sul tempo libero utilizzano una scala 0-10; altre sono misurate su scale ordinali di frequenza o accordo. Il periodo di riferimento varia tra situazione attuale, situazione abituale e ultime 4 settimane. Per la variabile sugli aiuti dagli altri sono previste anche modalità per l’assenza di parenti, amici o vicini.

Partecipazione sociale e culturale

L’ultima area riguarda la partecipazione sociale e culturale e comprende:

  • frequenza di fruizione cinematografica (PS010);
  • frequenza di spettacoli dal vivo quali teatro, concerti, opere, balletto e danza (PS020);
  • frequenza di visite a siti culturali (PS030);
  • frequenza di fruizione di eventi sportivi dal vivo (PS040);
  • pratica di attività artistiche (PS041);
  • lettura di libri, compresi e-book e audiolibri (PS042);
  • frequenza degli incontri con familiari e con amici (PS050, PS060);
  • frequenza dei contatti con familiari e con amici (PS070, PS080);
  • partecipazione ad attività di volontariato formale e informale (PS110, PS111);
  • cittadinanza attiva (PS102).

Le variabili prevedono, oltre alle frequenze, anche motivazioni di non partecipazione, come mancanza di interesse, di tempo, di accesso, assenza di infrastrutture o impossibilità economica. I periodi di riferimento sono generalmente gli ultimi 12 mesi o la situazione abituale.

Codici di flag e non risposta

Per numerose variabili l’allegato prevede corrispondenti variabili-filtro con suffisso "_F". Tali flag distinguono, in particolare:

  • variabile compilata;
  • variabile mancante;
  • non pertinenza per ragioni sostanziali (ad esempio assenza del fenomeno rilevato);
  • non pertinenza per mancata rilevazione nell’ambito della programmazione a rotazione pluriennale;
  • persona diversa dal rispondente selezionato, quando applicabile.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Specifiche tecniche dei set di dati

L’articolo 1 rinvia all’allegato per le caratteristiche tecniche del set di dati del modulo triennale sulla salute e del modulo sessennale sulla qualità della vita. Le specifiche coprono identificativo e denominazione della variabile, etichetta e codice della modalità, unità di rilevazione, modalità di rilevazione e periodo di riferimento.

Contenuto tematico dell’allegato

L’allegato dettaglia le variabili per quattro aree principali: assistenza sanitaria, determinanti della salute, informazioni sullo stato di salute e sulla disabilità, benessere, partecipazione sociale e culturale. Per ciascuna variabile sono indicati codici di risposta, etichette, target statistico, metodo di raccolta e finestra temporale di riferimento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatistica europeasalute pubblicacondizioni di vitabenessere e inclusione socialepolitica sociale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.