Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1720

Regolamento (UE) 2020/1720 della Commissione del 17 novembre 2020 recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le importazioni di alimenti per animali da compagnia dalla Georgia (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro applicabile alle importazioni di alimenti per animali da compagnia nell’Unione, inserendo la Georgia tra i paesi terzi dai quali è consentita l’importazione di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva. La modifica discende dalla valutazione della Commissione sulle garanzie fornite dalle autorità georgiane in merito al rispetto delle condizioni sanitarie e ai controlli ufficiali. L’atto è di natura essenzialmente modificativa e si limita ad aggiornare l’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per inserire la Georgia nell’elenco dei paesi terzi autorizzati all’importazione nell’Unione di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni e al transito nell’Unione di alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare disciplinati dal regolamento (UE) n. 142/2011, in particolare agli alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva provenienti dalla Georgia. L’intervento riguarda gli operatori interessati all’importazione, le autorità competenti degli Stati membri e l’aggiornamento dell’elenco dei paesi terzi contenuto nell’allegato XIV del regolamento di esecuzione. Non introduce una disciplina generale nuova, ma modifica puntualmente le condizioni di ammissibilità per tale specifica categoria di prodotti; restano ferme le altre condizioni sanitarie e di polizia sanitaria previste dalla normativa UE applicabile.

Modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per le importazioni di alimenti per animali da compagnia dalla Georgia

Il regolamento interviene sul regime unionale delle importazioni di alimenti per animali da compagnia, aggiornando l’elenco dei paesi terzi autorizzati. La Commissione richiama il quadro del regolamento (CE) n. 1069/2009 e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel regolamento (UE) n. 142/2011, che disciplinano le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nell’Unione di tali prodotti.

Contesto e motivazione della modifica

La Georgia ha chiesto, il 19 marzo 2019, di essere inserita nell’elenco di cui all’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 per l’importazione nell’Unione di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva. La Commissione ha effettuato controlli in loco e una valutazione della normativa veterinaria nazionale e della capacità delle autorità competenti georgiane di applicarla e di svolgere controlli ufficiali. Sulla base delle garanzie fornite, la Commissione ha ritenuto giustificato aggiungere la Georgia all’elenco dei paesi terzi dai quali tali prodotti possono essere importati e transitare nell’Unione.

Modifica normativa introdotta

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento. La modifica interessa la tabella 2 del capo II, sezione 1, sostituendo la riga 12 dedicata agli alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare.

La nuova formulazione conferma la struttura della disciplina per categorie di prodotti:

  • per gli alimenti trasformati per animali da compagnia e per gli articoli da masticare, sono richiesti materiali di cui all’articolo 35, lettera a), punti i) e ii);
  • per gli alimenti greggi per animali da compagnia, sono richiesti materiali di cui all’articolo 35, lettera a), punto iii).

È inoltre ribadito che gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli da masticare devono essere prodotti conformemente all’allegato XIII, capo II.

Paesi terzi autorizzati e distinzioni per prodotto

Il testo mantiene la distinzione tra diverse categorie di prodotti e relativi paesi terzi autorizzati:

  • per gli alimenti greggi per animali da compagnia: i paesi terzi elencati nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 o nell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, purché gli Stati membri autorizzino l’importazione di carni fresche delle stesse specie e sia autorizzata soltanto carne non disossata;
  • per i materiali ottenuti da pesci: i paesi terzi elencati nell’allegato II della decisione 2006/766/CE;
  • per gli articoli da masticare e per gli alimenti per animali da compagnia diversi dagli alimenti greggi: i paesi terzi dell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e, in aggiunta, Giappone, Ecuador, Sri Lanka, Taiwan, Arabia Saudita (limitatamente agli alimenti trasformati di origine avicola per animali da compagnia) e Georgia (limitatamente agli alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva).

Per gli alimenti in conserva per animali da compagnia, per gli alimenti trasformati diversi dagli alimenti in conserva, per gli articoli da masticare e per gli alimenti greggi, restano i rinvii all’allegato XV, capo 3, lettere A, B, C e D, che disciplinano le corrispondenti condizioni specifiche.

Entrata in vigore, efficacia e natura dell’atto

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento della Commissione, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilevanza pratica per gli operatori

Per gli operatori del settore, la novità principale è l’apertura del mercato unionale agli alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva provenienti dalla Georgia, a condizione che siano rispettati i requisiti sanitari e documentali applicabili. L’intervento non liberalizza in modo generale tutte le categorie di pet food georgiano, ma solo quella espressamente indicata nella riga sostituita dell’allegato XIV; restano quindi esclusi, salvo diversa base giuridica, gli alimenti in conserva e le altre categorie non menzionate come autorizzate.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco dei paesi terzi autorizzati

Modifica l’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011, capo II, sezione 1, tabella 2, sostituendo la riga 12 relativa agli alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare. La nuova formulazione inserisce espressamente (GE) Georgia tra i paesi terzi dai quali possono essere importati nell’Unione alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva.

Condizioni materiali e sanitarie per l’importazione

Conferma la distinzione tra alimenti trasformati, alimenti greggi, alimenti in conserva e articoli da masticare. Per gli alimenti trasformati e gli articoli da masticare richiede l’uso di materiali di cui all’articolo 35, lettera a), punti i) e ii); per gli alimenti greggi richiama i materiali di cui all’articolo 35, lettera a), punto iii). Inoltre dispone che gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli da masticare devono essere prodotti conformemente all’allegato XIII, capo II.

Elenco dei paesi terzi ammessi per le diverse categorie di prodotti

Per gli alimenti greggi per animali da compagnia, conferma i paesi terzi elencati nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 o nell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate; per i materiali ottenuti da pesci, rinvia all’allegato II della decisione 2006/766/CE. Per gli articoli da masticare e gli alimenti per animali da compagnia diversi dagli alimenti greggi, conferma i paesi terzi dell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e aggiunge Giappone, Ecuador, Sri Lanka, Taiwan, Arabia Saudita (solo alimenti trasformati di origine avicola) e Georgia (solo alimenti trasformati diversi dagli alimenti in conserva).

Regole specifiche per alimenti in conserva e prodotti a base di pesce

Mantiene il rinvio all’allegato XV, capo 3, lettere A, B, C e D, per la disciplina applicabile rispettivamente agli alimenti in conserva, agli alimenti trasformati diversi dagli alimenti in conserva, agli articoli da masticare e agli alimenti greggi per animali da compagnia. Per gli alimenti trasformati per animali da compagnia a base di materiali ottenuti da pesci, rinvia nuovamente all’allegato II della decisione 2006/766/CE.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentaresottoprodotti di origine animaleimportazionimangimi per animali da compagnia

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.