Regolamento (UE) 2021/466
Regolamento delegato (UE) 2021/466 della Commissione del 17 novembre 2020 che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e il titolo delle variabili per il dominio del reddito e delle condizioni di vita riguardo alla salute e alla qualità della vita (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato specifica, in attuazione del regolamento (UE) 2019/1700, il numero e il titolo delle variabili da rilevare per due moduli di EU-SILC: il modulo triennale sulla salute e il modulo sessennale sulla qualità della vita. La finalità è garantire la disponibilità di dati comparabili su salute, disabilità, benessere e partecipazione sociale e culturale, utili anche per il semestre europeo e il pilastro europeo dei diritti sociali. L’allegato elenca analiticamente le variabili per ciascuna tematica dettagliata. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Specificazione del numero e del titolo delle variabili per il modulo triennale sulla salute e per il modulo sessennale sulla qualità della vita nell’ambito EU-SILC.
Ambito di applicazione
Si applica alle statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) disciplinate dal regolamento (UE) 2019/1700, limitatamente al dominio del reddito e delle condizioni di vita e, in particolare, ai moduli triennale sulla salute e sessennale sulla qualità della vita. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il testo rileva ai fini del SEE. Non disciplina deroghe territoriali o esclusioni soggettive ulteriori.
Regolamento delegato (UE) 2021/466: variabili EU-SILC per salute e qualità della vita
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2019/1700 specificando il numero e il titolo delle variabili da raccogliere nei moduli di EU-SILC relativi alla salute e alla qualità della vita. Esso si colloca nel quadro comune delle statistiche europee sulle persone e sulle famiglie basate su dati individuali campionari e risponde all’esigenza di disporre di informazioni armonizzate, comparabili e funzionali alle politiche sociali dell’Unione.
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta l’atto in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700. Nei considerando si chiarisce che la specificazione delle variabili serve a soddisfare le esigenze individuate nelle pertinenti tematiche dettagliate del dominio delle condizioni di vita. Viene inoltre evidenziato il ruolo centrale dell’indagine EU-SILC per il semestre europeo e per il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare per misurare distribuzione del reddito, povertà ed esclusione sociale; mediante il modulo triennale sulla salute e il modulo sessennale sulla qualità della vita, l’indagine fornisce anche dati su assistenza sanitaria, determinanti della salute, stato di salute, disabilità, benessere e partecipazione sociale e culturale.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente il dominio del reddito e delle condizioni di vita nell’ambito EU-SILC, con specifico riferimento a due moduli: quello triennale sulla salute e quello sessennale sulla qualità della vita. Non introduce un nuovo regime materiale autonomo, ma precisa il contenuto informativo che gli Stati membri devono rilevare ai fini dell’armonizzazione statistica. Il testo è rilevante ai fini del SEE e non contiene esclusioni soggettive o territoriali particolari.
Contenuto normativo dell’articolo 1
L’articolo 1 rinvia all’allegato per l’indicazione del numero e del titolo delle variabili. L’allegato è suddiviso per modulo e tematica dettagliata e identifica le seguenti aree:
- Salute – assistenza sanitaria: 6 variabili, relative al peso finanziario delle cure mediche, dentali e dei medicinali, nonché al numero di consultazioni di medico generico/famiglia, dentista e specialista.
- Salute – determinanti della salute: 8 variabili, riguardanti BMI, attività fisica al lavoro e non, consumo di frutta e verdura, tabacco e alcol.
- Salute – informazioni dettagliate sullo stato di salute e sulla disabilità: 6 variabili, riferite a difficoltà visive, uditive, motorie, cognitive, nelle attività di cura personale e nella comunicazione.
- Qualità della vita – benessere: 7 variabili, relative a esclusione, soddisfazione finanziaria, relazioni personali, uso del tempo, solitudine, felicità e aiuto dagli altri.
- Qualità della vita – partecipazione sociale e culturale: 13 variabili, concernenti fruizione cinematografica e di spettacoli dal vivo, visite a siti culturali e sportivi, attività artistiche, lettura, incontri e contatti con familiari e amici, volontariato e cittadinanza attiva.
Limite quantitativo e coerenza con il quadro europeo
Nel considerando 3 la Commissione precisa che il numero di variabili da rilevare non supera di oltre il 5% il numero di variabili rilevate per il dominio delle condizioni di vita al momento dell’entrata in vigore, il 3 novembre 2019, del regolamento (UE) 2019/1700. Tale indicazione segnala la volontà di contenere l’onere statistico e mantenere proporzionalità rispetto al quadro già esistente.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Specificazione delle variabili per i moduli salute e qualità della vita
L’articolo 1 rinvia all’allegato per il numero e il titolo delle variabili relative al modulo triennale sulla salute e al modulo sessennale sulla qualità della vita nell’ambito del dominio delle condizioni di vita.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Base normativa e finalità statistiche
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700 e mira a soddisfare esigenze informative relative alle tematiche dettagliate del dominio condizioni di vita, incluse le esigenze del semestre europeo e del pilastro europeo dei diritti sociali.
Limite quantitativo alle variabili
Nel considerando 3 si precisa che il numero di variabili da rilevare non supera di oltre il 5 % il numero di variabili rilevate per il dominio delle condizioni di vita al momento dell’entrata in vigore, il 3 novembre 2019, del regolamento (UE) 2019/1700.
Contenuto dell’allegato
L’allegato individua le variabili per quattro gruppi tematici: assistenza sanitaria (6 variabili), determinanti della salute (8 variabili), informazioni dettagliate sullo stato di salute e sulla disabilità (6 variabili), benessere (7 variabili) e partecipazione sociale e culturale (13 variabili).
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