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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1751

Regolamento (UE) 2020/1751 della Commissione del 17 novembre 2020 che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Würzburger Stein-Berg» (DOP)

Normativa europea32020R1751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferisce protezione a livello dell’Unione alla denominazione di origine protetta "Würzburger Stein-Berg". La Commissione precisa che la domanda presentata dalla Germania è stata esaminata e pubblicata, senza che siano state presentate opposizioni nei termini previsti. La denominazione viene quindi protetta e registrata nel relativo registro UE, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri.

Protezione e registrazione a livello UE della denominazione di origine protetta "Würzburger Stein-Berg" nel settore vitivinicolo.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione "Würzburger Stein-Berg", qualificata come DOP, nel quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea in quanto regolamento direttamente applicabile; riguarda la protezione della denominazione nel registro di cui all’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Non risultano esclusioni specifiche nel testo, né disposizioni particolari su operatori o territori ulteriori rispetto alla denominazione registrata.

Protezione della denominazione "Würzburger Stein-Berg" (DOP)

Il regolamento della Commissione del 17 novembre 2020 conferisce protezione unionale alla denominazione "Würzburger Stein-Berg" come denominazione di origine protetta. L’atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per la registrazione e tutela delle denominazioni nel settore vitivinicolo.

Presupposti della decisione

La Commissione richiama il fatto che la domanda di registrazione presentata dalla Germania è stata esaminata ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nel periodo utile non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98, circostanza che consente di procedere alla protezione della denominazione.

Base giuridica e registrazione

Il provvedimento è adottato sulla base dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che consente la protezione della denominazione e la sua registrazione nel registro di cui all’articolo 104 del medesimo regolamento. Il testo non disciplina ulteriori condizioni sostanziali, limitandosi a formalizzare l’esito positivo della procedura amministrativa.

Effetti giuridici

L’articolo 1 stabilisce in modo diretto che "Würzburger Stein-Berg" è protetta come DOP. L’articolo 2 precisa che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento UE.

Disposizioni principali

Protezione della DOP "Würzburger Stein-Berg"

L’articolo 1 dispone che la denominazione "Würzburger Stein-Berg" è protetta come denominazione di origine protetta (DOP). La protezione è concessa ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si dà atto che, ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda presentata dalla Germania è stata esaminata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98.

Registrazione nel registro UE delle denominazioni

La Commissione afferma che, ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la denominazione dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasettore vitivinicoloindicazioni geograficheorganizzazione comune dei mercatitutela delle denominazioni di origine

Testo integrale

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