Regolamento (UE) 2020/1713
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1713 della Commissione del 16 novembre 2020 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il sistema UE di coordinamento tra misure di salvaguardia e misure antidumping/antisovvenzioni nel settore siderurgico. In particolare, inserisce nel regolamento (UE) 2019/1382 il nuovo regolamento antidumping (UE) 2020/1408 relativo a determinati coils di acciaio inossidabile laminati a caldo provenienti da Indonesia, Cina e Taiwan. L’effetto pratico è quello di stabilire che, qualora su tali prodotti sia dovuto il dazio di salvaguardia, il dazio antidumping applicabile è pari a 0,0 % secondo la tabella allegata.
Modifica l'elenco e le aliquote del regolamento (UE) 2019/1382 per includere le misure antidumping definitive sui coils di acciaio inossidabile laminati a caldo originari di Indonesia, Cina e Taiwan, quando si applica anche la salvaguardia.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di determinati fogli e rotoli (coils) di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, già soggetti a misure antidumping definitive adottate con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 e a misure di salvaguardia ai sensi del regolamento (UE) 2019/159. Il regolamento opera nel quadro del meccanismo volto a evitare l’applicazione simultanea del dazio di salvaguardia e dei dazi antidumping/compensativi sugli stessi prodotti. Non introduce nuove misure sostanziali autonome, ma aggiorna gli allegati del regolamento (UE) 2019/1382; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del meccanismo UE tra dazi antidumping e misure di salvaguardia per alcuni prodotti di acciaio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1713 della Commissione interviene sul sistema già predisposto dal regolamento (UE) 2019/1382 per evitare l’applicazione simultanea del dazio di salvaguardia e dei dazi antidumping/compensativi sugli stessi prodotti siderurgici. Il considerando richiama il regolamento (UE) 2019/159, che ha istituito misure di salvaguardia sotto forma di contingenti tariffari con dazio del 25 % oltre soglia, e il successivo regolamento (UE) 2019/1382, che ha costruito il meccanismo di coordinamento tra le diverse misure di difesa commerciale.
Contesto normativo e ratio dell’intervento
La Commissione richiama l’adozione, il 6 ottobre 2020, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408, con cui sono stati istituiti dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils) di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan. Poiché tali prodotti rientrano anche nel perimetro delle misure di salvaguardia come prodotto n. 8, si rende necessario aggiornare l’allegato del regolamento (UE) 2019/1382 affinché il sistema di non cumulabilità continui a operare correttamente.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
Il regolamento riguarda esclusivamente i prodotti siderurgici già sottoposti a misure di salvaguardia e, in particolare, i coils di acciai inossidabili laminati a caldo provenienti da Indonesia, Cina e Taiwan. L’intervento non crea un nuovo regime autonomo di dazi, ma aggiorna l’elenco delle misure antidumping rilevanti e le aliquote da applicare nel caso in cui, sullo stesso prodotto, sia dovuto anche il dazio di salvaguardia.
Modifiche apportate al regolamento (UE) 2019/1382
All’allegato 1.B del regolamento (UE) 2019/1382 viene aggiunto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408, così da includerlo tra i regolamenti che istituiscono misure antidumping e antisovvenzioni su prodotti soggetti a misure di salvaguardia.
All’allegato 2 viene inserito l’allegato 2.18, dedicato alle aliquote dei dazi antidumping e/o compensativi applicabili quando sul medesimo prodotto è dovuto un dazio di salvaguardia. La tabella riporta, per ciascun paese e operatore interessato, il codice aggiuntivo TARIC e il dazio antidumping definitivo originario, ma stabilisce che l’aliquota antidumping da applicare in presenza della misura di salvaguardia è pari a 0,0 % per tutte le righe elencate.
Principali aliquote richiamate nell’allegato 2.18
L’allegato 2.18 menziona, tra gli altri:
- Indonesia: PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry, PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel e tutte le altre società, con dazio antidumping originario del 17,3 %;
- Repubblica popolare cinese: varie società con aliquote originarie del 19,0 %, 14,6 %, 9,2 % e 17,5 %;
- Taiwan: Yieh United Steel Co. e Tang Eng Iron Works Co. Ltd. al 4,1 %, Walsin Lihwa Co. e tutte le altre società al 7,5 %. In tutti i casi, l’aliquota antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia è indicata come 0,0 %.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dei regolamenti antidumping/antisovvenzioni
All’allegato 1.B del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 è aggiunto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408, relativo al dazio antidumping definitivo sui coils di acciai inossidabili laminati a caldo originari di Indonesia, Repubblica popolare cinese e Taiwan.
Nuova tabella delle aliquote in caso di applicazione della salvaguardia
All’allegato 2 del regolamento (UE) 2019/1382 è aggiunto l’allegato 2.18, che per i prodotti interessati fissa il dazio antidumping applicabile in caso di cumulo con la misura di salvaguardia pari allo 0,0 % per tutte le società elencate (con relativi codici TARIC aggiuntivi).
Aliquote antidumping originarie e aliquote con salvaguardia
La tabella riporta, per ciascun produttore/esportatore di Indonesia, Cina e Taiwan, l’aliquota antidumping definitiva originaria e l’aliquota antidumping da applicare se il prodotto è soggetto anche al dazio di salvaguardia. Le aliquote originarie variano, tra l’altro, dal 4,1 % al 19,0 %, mentre l’aliquota in caso di applicazione della salvaguardia è sempre 0,0 %.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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