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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1712

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1712 della Commissione del 16 novembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza lidocaina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per la lidocaina, distinguendo tra gli usi già autorizzati negli equidi e le nuove valutazioni per suini e bovini. Per i suini di età fino a 7 giorni, per uso cutaneo ed epilesionale, non viene richiesto un LMR; per i bovini viene invece fissato un LMR per specifici tessuti. L’atto si fonda sui pareri dell’Agenzia europea per i medicinali e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per classificare la lidocaina ai fini dei limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze farmacologicamente attive impiegate in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti e, per quanto riguarda la lidocaina, incide sulla sua classificazione nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. La modifica riguarda in particolare gli equidi, i suini (suinetti fino a 7 giorni, per uso cutaneo ed epilesionale) e i bovini, con effetti sui tessuti di muscolo, grasso, fegato, rene e latte. È un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1712: classificazione della lidocaina ai fini degli LMR

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 37/2010, che contiene l’elenco delle sostanze farmacologicamente attive e la relativa classificazione in base ai limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale. L’aggiornamento è adottato sulla base dei pareri dell’Agenzia europea per i medicinali, nell’ambito della disciplina dei residui dei medicinali veterinari prevista dal regolamento (CE) n. 470/2009.

Contesto normativo e finalità

Ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009, i limiti massimi di residui per le sostanze farmacologicamente attive destinate all’impiego in medicinali veterinari o biocidi nel settore zootecnico sono stabiliti con regolamento. La Commissione precisa che la lidocaina era già presente nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per gli equidi, con classificazione "LMR non richiesto", e che sono state presentate richieste di estensione ai suini e ai bovini.

Valutazione scientifica e presupposti della modifica

L’Agenzia europea per i medicinali, sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari del 16 luglio 2020, ha esaminato due ipotesi: l’estensione ai suini, per uso cutaneo ed epilesionale in suinetti fino a sette giorni di età, e l’estensione ai bovini con riferimento a muscolo, grasso, fegato, rene e latte. La Commissione recepisce tali valutazioni: per i bovini viene raccomandata la fissazione di un LMR, mentre per i suini non è necessario fissare un LMR per la tutela della salute umana.

Modifica della tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010

L’articolo 1 dispone la sostituzione, nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, della voce relativa alla lidocaina con una nuova articolazione per specie animale e tessuto campione. Per gli equidi resta confermato l’uso esclusivo per anestesia loco-regionale, con indicazione "LMR non richiesto" e classificazione terapeutica di anestetico locale.

Disciplina per i suini

Per i suini, la lidocaina è ammessa solo in suinetti fino all’età di 7 giorni, esclusivamente per uso cutaneo ed epilesionale. Per tale impiego la tabella riporta che l’LMR non è richiesto. La Commissione sottolinea che l’estrapolazione ad altre specie non è stata ritenuta opportuna per insufficienza di dati.

Disciplina per i bovini

Per i bovini, la nuova voce fissa limiti quantitativi specifici nei diversi tessuti: 150 μg/kg nel muscolo, 200 μg/kg nel grasso, 1 μg/kg nel fegato, 200 μg/kg nel rene e 30 μg/kg nel latte. Il residuo marcatore indicato è la lidocaina. Le altre disposizioni rinviano all’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 17, del regolamento (CE) n. 470/2009. La finalità è stabilire, mediante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010, la classificazione della lidocaina quanto ai limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale.

Valutazione scientifica dell’EMA

La Commissione si basa sui pareri dell’Agenzia europea per i medicinali, formulati il 16 luglio 2020 dal comitato per i medicinali veterinari. L’Agenzia ha raccomandato di fissare un LMR per la lidocaina nei bovini e ha concluso che, per i suini di una certa età e per determinati usi, non è necessario fissare un LMR ai fini della tutela della salute umana.

Modifica della tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010

La voce relativa alla lidocaina nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è sostituita. Restano indicazioni specifiche per gli equidi, già inclusi come sostanza consentita esclusivamente per anestesia loco-regionale, con classificazione "LMR non richiesto".

Nuova disciplina per i suini

Per i suini la lidocaina è indicata per l’uso in suinetti fino all’età di 7 giorni, esclusivamente per uso cutaneo ed epilesionale. Per tale impiego non è richiesto un LMR.

Nuova disciplina per i bovini

Per i bovini viene fissato un LMR per la lidocaina pari a 150 μg/kg nel muscolo, 200 μg/kg nel grasso, 1 μg/kg nel fegato, 200 μg/kg nel rene e 30 μg/kg nel latte. Il residuo marcatore indicato è la lidocaina e le altre disposizioni richiamano l’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009.

Nessuna estrapolazione ad altre specie

L’Agenzia ha ritenuto che, allo stato attuale, non sia opportuno estrapolare la voce relativa alla lidocaina nei suini e nei bovini ad altre specie da produzione alimentare, per mancanza di dati sufficienti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemedicinali veterinarisicurezza alimentareresidui di sostanze farmacologicamente attivesalute pubblicaproduzioni animali

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