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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1738

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1738 della Commissione del 16 novembre 2020 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Asparago verde di Altedo» (IGP)

Normativa europea32020R1738

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Asparago verde di Altedo". La Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia, ha pubblicato la modifica secondo la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e, non essendo pervenute opposizioni, ha proceduto all’approvazione. Il testo ha natura esecutiva e produce effetti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Asparago verde di Altedo".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione geografica protetta "Asparago verde di Altedo" iscritta nel registro UE delle DOP e IGP. Riguarda la modifica del relativo disciplinare di produzione, presentata dall’Italia e valutata dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non introduce un nuovo regime sostanziale di protezione, ma approva una variazione del disciplinare già registrato.

Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Asparago verde di Altedo"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1738 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione protetta "Asparago verde di Altedo". L’intervento si colloca nel quadro dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e segue la procedura ordinaria prevista per le modifiche dei disciplinari già registrati.

Contesto normativo e iter procedurale

La Commissione indica di aver esaminato la domanda presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento.

Mancanza di opposizioni e approvazione

Il testo rileva che alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per questo motivo, la modifica del disciplinare è stata approvata con il presente atto di esecuzione.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica, già pubblicata, del disciplinare relativo al nome "Asparago verde di Altedo" (IGP). Il regolamento non dettaglia nel proprio testo le singole variazioni apportate al disciplinare, limitandosi a ratificarne l’approvazione a livello unionale.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Viene inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica, previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, del disciplinare relativo al nome "Asparago verde di Altedo" (IGP).

Base giuridica e qualificazione della modifica

Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare dell’articolo 52, paragrafo 2. La Commissione qualifica la variazione come modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Procedura di esame e assenza di opposizioni

La Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica era non minore, la domanda è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica è stata approvata.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti alimentariindicazioni geografichequalità dei prodotti

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