Cassazione Penale, Sentenza n. 10723/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ancona (01/10/2021) che aveva rigettato il riesame ex art. 309 c.p.p. avverso l'ordinanza del G.I.P. di Ascoli Piceno (17/09/2021) che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per reati tra cui furto in abitazione aggravato, tentato furto in abitazione aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla scelta della misura cautelare più afflittiva come unica idonea rispetto alle esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia rituale da parte del ricorrente, che aveva sottoscritto la dichiarazione di rinuncia dopo la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. La Corte ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse e, per tale motivo, non ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 17/12/2021.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma invocata quale base procedurale per la richiesta di riesame della misura cautelare davanti al Tribunale.
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Base normativa richiamata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione in presenza di rinuncia rituale sopravvenuta che determina la carenza di interesse.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma richiamata come base normativa che consente la presentazione della requisitoria scritta da parte del Sostituto Procuratore generale; qui citata per la produzione della requisitoria richiesta dalla Corte.
Massime di principio
- La sopravvenuta sostituzione della misura cautelare che elimina l'interesse concreto al proseguimento dell'impugnazione può determinare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
- La rinuncia rituale all'impugnazione da parte del ricorrente rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; in tali casi la Corte può evitare di condannare il ricorrente alle spese quando la perdita d'interesse deriva da fatti non imputabili al ricorrente.
- La presenza di una requisitoria del Pubblico Ministero (anche in forma scritta ai sensi delle norme emergenziali) che chiede il rigetto non impedisce che la Corte dichiari l'inammissibilità qualora sia sopravvenuta una causa di estinzione dell'interesse.
- In situazioni analoghe è importante verificare tempestivamente la sussistenza dell'interesse ad impugnare dopo ogni variazione della misura cautelare; la mancata verifica può comportare la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La Corte distingue tra responsabilità del ricorrente e cause estranee: se la sopravvenuta impossibilità di proseguire l'impugnazione non è imputabile al ricorrente, la sanzione per lite temeraria o l'obbligo di rifondere le spese possono essere escluse.
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