Cassazione Penale, Sentenza n. 36983/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia da parte del difensore munito di procura speciale; il Collegio non ha esaminato il motivo nel merito poiché la circostanza sopravvenuta (presunta assoluzione nel processo di merito) era dedotta ma non provata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha dedotto violazione dell'art. 385 cod. pen., sostenendo l'assenza dell'elemento psicologico del reato di evasione: dopo aver usufruito di un permesso il ricorrente si sarebbe recato spontaneamente in caserma, avrebbe comunicato di non voler rientrare nella comunità terapeutica e avrebbe chiesto di essere condotto in carcere, quindi non si sarebbe sottratto ai controlli né avrebbe avuto la volontà di evadere.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Il reato di evasione richiede l'elemento psicologico della sottrazione ai controlli; la difesa ha sostenuto l'assenza di tale elemento sulla base del comportamento del ricorrente, ma la Corte non ha pronunciato un'interpretazione sostanziale sul punto per inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso da parte del difensore comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e impedisce la valutazione nel merito dei motivi dedotti
- Se si invoca un fatto sopravvenuto (ad es. assoluzione nel processo di merito) come elemento decisivo, è necessario produrre la documentazione probatoria (sentenze, provvedimenti) già in fase di ricorso
- Per contestare il reato di evasione ai sensi dell'art. 385 c.p. è cruciale dimostrare l'assenza dell'elemento psicologico: atti quali la spontanea presentazione alle autorità o la richiesta di essere condotti in carcere possono costituire elementi di prova difensivi ma vanno adeguatamente documentati
- La mancata produzione di prove decisive o la rinuncia processuale espone il ricorrente alle spese processuali e a eventuali somme a favore della Cassa delle ammende
- In casi analoghi il difensore dovrebbe evitare rinunce premature, allegare tempestivamente la documentazione rilevante e, se opportuno, chiedere la prosecuzione del gravame fino all'esame del merito
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