Cassazione Penale, Ordinanza n. 29056/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello per un furto aggravato, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva. Sosteneva, in sostanza, che la recidiva fosse stata illegittimamente valorizzata o comunque male applicata nel giudizio di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse non consentita in sede di legittimità perché meramente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza indicare specifiche criticità della motivazione impugnata. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva evidenziato che la recidiva contestata non era stata in realtà applicata già in primo grado, poiché la sentenza di primo grado non ne faceva alcuna menzione, neppure implicita, e non prevedeva alcun aumento sulla pena base. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
artt. 624 c.p.
individua il reato base di furto per cui l'imputato era stato condannato.
art. 625 n. 7 c.p.
individua l'aggravante contestata nel giudizio di merito, richiamata nella condanna per furto aggravato.
recidiva
la Corte rileva che la recidiva contestata non era stata applicata nella sentenza di primo grado e che il motivo di ricorso sul punto era quindi privo di specifica critica utile in cassazione.
Cassa delle ammende
destinataria della somma di euro 3000 posta a carico del ricorrente per inammissibilità colpevole del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una specifica individuazione dei vizi della motivazione impugnata.
- Quando si deduce erroneamente l'applicazione di una recidiva, il ricorso deve confrontarsi con il contenuto effettivo della sentenza di primo grado e con l'eventuale aumento di pena: se la recidiva non risulta in concreto applicata, la doglianza è priva di oggetto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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