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Sentenza

Sentenza n. 6721/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento - della determinazione del dirigente dell’Area demanio del Comune di Fiumicino n. 123 (Registro generale determinazioni n. 5779) del 31.10.2024, pubblicata all’albo pretorio on line del sito web istituzionale di detto ente dal 31.10.2024 al 15.11.2024, avente ad oggetto la “Inesistenza della D.D. n. 6696 del 31.12.2020 in contrasto con il diritto eurocomunitario – Inesistenza dell’atto adottato in applicazione della normativa nazionale per concessioni demaniali estese al 2033” e degli atti ivi richiamati, ove lesivi; - di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché, in via subordinata per il risarcimento - del danno per equivalente nell’ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica; nonché, in via ulteriormente subordinata - nell’ipotesi in cui il provvedimento – sostanzialmente – di autotutela dovesse essere considerato legittimo, per il riconoscimento dell’indennizzo in favore dell’odierna ricorrente.

Giustizia amministrativa202501110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale che ha dichiarato inesistente il precedente atto di estensione e, conseguentemente, la concessione demaniale con scadenza al 31 dicembre 2033

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata nel 2021 con scadenza al 31 dicembre 2033, ha contestato la determinazione comunale che aveva assimilato il proprio titolo alle concessioni prorogate automaticamente ope legis e lo aveva dichiarato inesistente in applicazione dei principi affermati dall'Adunanza plenaria sulle proroghe incompatibili con il diritto unionale. Con i primi tre motivi ha dedotto la violazione dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, dell'art. 49 TFUE, degli artt. 37 del codice della navigazione e 18 del regolamento di esecuzione, dell'art. 3, comma 2, della legge n. 118/2022, nonché dei principi affermati dalle sentenze dell'Adunanza plenaria n. 17 e n. 18 del 2021. Ha sostenuto che il proprio titolo non derivasse da una proroga automatica, ma da una procedura comparativa e pubblicizzata, con pubblicazione dell'avviso sull'albo pretorio online e nella sezione Amministrazione trasparente, possibilità di opposizioni e domande concorrenti e assenza di istanze concorrenti. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria, travisamento, manifesta irragionevolezza, ingiustizia manifesta e motivazione apparente, per non avere il Comune distinto tra proroghe automatiche e concessioni rilasciate all'esito di una procedura evidenziale. Con il quarto motivo ha contestato la qualificazione dell'atto come autotutela, lamentando la violazione degli artt. 3, 7, 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, delle garanzie partecipative, del principio di tipicità e dei principi di buon andamento, imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza. Sono state formulate anche domande subordinate di risarcimento e di indennizzo.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di tardività del Comune, ritenendo non lesiva la precedente delibera comunale del 2023, poiché essa riguardava le concessioni prorogate automaticamente per legge e non il titolo della ricorrente, successivamente rilasciato all'esito della procedura prevista dalla determinazione del 2020. Nel merito ha accolto i primi tre motivi. Il Collegio ha distinto le proroghe automatiche, incompatibili con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE e prive di effetti giuridici, dalle concessioni rilasciate dopo un procedimento effettivamente evidenziale. Nel caso concreto il Comune aveva approvato un avviso e la relativa modulistica, pubblicato gli atti sull'albo pretorio online e nella sezione Amministrazione trasparente, previsto la pubblicazione delle istanze, la possibilità di osservazioni, opposizioni e domande concorrenti e adottato gli atti di estensione solo dopo tale procedimento. Tali modalità sono state ritenute idonee ad assicurare un'ampia diffusione e una pubblicità rafforzata, compatibile con il diritto unionale. La concessione della ricorrente non poteva quindi essere qualificata come mera proroga automatica né essere considerata tamquam non esset. La determinazione impugnata, avendo erroneamente esteso alla concessione il regime delle proroghe automatiche e violato l'art. 3 della legge n. 118/2022, è stata annullata. Il quarto motivo e le domande subordinate risarcitorie e indennitarie sono rimasti assorbiti. Le spese sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 12 direttiva 2006/123/CE

    Le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime incompatibili con il diritto unionale non possono produrre effetti; la disciplina non impedisce invece il riconoscimento di titoli rilasciati all'esito di una procedura effettivamente pubblicizzata e comparativa.

  • art. 49 TFUE

    Le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime contrastano con la libertà di stabilimento e non devono essere applicate; la compatibilità di un titolo deve essere valutata distinguendo la proroga automatica dal rilascio conseguente a una procedura evidenziale.

  • art. 37 r.d. 30 marzo 1942, n. 327, codice della navigazione

    La disposizione costituisce, insieme all'art. 18 del regolamento di esecuzione, la base del procedimento di rilascio o rinnovo della concessione, distinto dalla proroga automatica disposta direttamente dalla legge.

  • art. 18 d.P.R. n. 328/1952, regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione

    La pubblicazione dell'istanza e la possibilità di presentare osservazioni, opposizioni e domande concorrenti possono integrare una procedura evidenziale; nel caso concreto, l'utilizzo dell'albo pretorio online e della sezione Amministrazione trasparente ha assicurato una pubblicità rafforzata e compatibile con il diritto unionale.

  • art. 3, commi 1 e 2, l. n. 118/2022

    La disciplina delle concessioni prorogate automaticamente non può essere applicata indistintamente a titoli affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e trasparenza.

  • art. 1, comma 682, l. n. 145/2018

    La proroga automatica disposta da tale normativa è distinta dai rinnovi derivanti da una procedura evidenziale e, se incompatibile con il diritto unionale, non produce effetti.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    L'amministrazione deve motivare adeguatamente la qualificazione del titolo e le ragioni per cui ritiene applicabile il regime delle proroghe automaticamente disposte dalla legge.

  • art. 21-quinquies l. n. 241/1990

    La domanda di indennizzo per revoca è stata proposta in via subordinata, ma non è stata esaminata a seguito dell'annullamento dell'atto impugnato.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    La questione della sussistenza dei presupposti dell'annullamento d'ufficio è rimasta assorbita dall'accoglimento dei motivi fondati sulla distinzione tra proroga automatica e rinnovo procedimentale.

Massime di principio

  • I principi secondo cui le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime incompatibili con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE sono tamquam non essent non si applicano automaticamente ai titoli rilasciati o rinnovati all'esito di una procedura effettivamente evidenziale e pubblicizzata.
  • Una concessione demaniale marittima non è qualificabile come mera proroga automatica quando l'amministrazione abbia autonomamente avviato una procedura, approvato un avviso e la relativa modulistica, pubblicizzato le istanze, consentito osservazioni, opposizioni e domande concorrenti e adottato il titolo all'esito dell'istruttoria.
  • La pubblicazione sull'albo pretorio online, integrata dalla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, può costituire una forma di pubblicità rafforzata idonea ad assicurare ampia e generalizzata conoscibilità della procedura di rilascio o rinnovo di una concessione demaniale turistico-ricreativa, ove non si tratti di una grande infrastruttura portuale per la quale siano necessarie ulteriori forme di pubblicità.
  • L'amministrazione non può dichiarare privo di effetti un titolo concessorio rilasciato all'esito di una procedura evidenziale limitandosi a richiamare i principi relativi alle proroghe automatiche; deve previamente accertare e motivare la natura concreta del procedimento che ha condotto al rilascio o al rinnovo.
  • La disciplina legislativa relativa alle concessioni prorogate automaticamente deve essere distinta da quella relativa ai rapporti affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e trasparenza, ai quali non può essere applicato indistintamente il regime delle proroghe incompatibili con il diritto unionale.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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