Cassazione Civile, Ordinanza n. 21946/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore che, già formalmente dipendente di più società appaltatrici, ha chiesto di accertare che il rapporto di lavoro fosse in realtà intercorso con la società utilizzatrice, per effetto di una interposizione illecita di manodopera, dal 20 maggio 2010 al 24 marzo 2014. Il giudice di merito ha ritenuto provata la mancanza di autonoma organizzazione e di rischio d'impresa in capo alle società appaltatrici, nonché l'esercizio da parte della società utilizzatrice del potere organizzativo e direttivo sui prestatori, con conseguente accertamento della subordinazione in capo a quest'ultima. Ha inoltre qualificato come nullo/inesistente per difetto di forma il licenziamento intimato oralmente e ha condannato la società alla reintegra e al risarcimento. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi: omessa o carente motivazione sulla legittimazione passiva; violazione degli artt. 1655 c.c. e 29 d.lgs. 276/2003; omessa valutazione di verbali di conciliazione, di una sentenza del GUP e di una sentenza tributaria; erronea lettura delle prove; erroneità della statuizione sull'illegittimità del licenziamento; erroneità sulla questione dell'aliunde perceptum; erronea condanna alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi, osservando, tra l'altro, che: i motivi di vizio di motivazione erano preclusi dalla doppia conforme e comunque miravano a una rivalutazione del merito; la censura sulla legittimazione passiva era infondata perché la titolarità del rapporto di lavoro, una volta accertata l'interposizione, ricade sulla società utilizzatrice; la doglianza sulla violazione degli artt. 1655 c.c. e 29 d.lgs. 276/2003 era in realtà un tentativo di riesame del fatto e comunque la Corte ribadisce che l'appalto lecito richiede sia l'autonoma organizzazione e il rischio d'impresa dell'appaltatore sia il potere direttivo autonomo sui lavoratori; le censure su licenziamento e aliunde perceptum erano inammissibili o comunque prive di fondamento; sono state confermate anche le statuizioni sulle spese e sul raddoppio del contributo unificato. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
secondo comma, ult. parte
consente la definizione del ricorso in camera di consiglio con motivazione riservata.
art. 348-ter c.p.c.
in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono diverse.
art. 360 c.p.c.
il vizio motivazionale non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti.
art. 360 c.p.c.
la censura per violazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme invocate.
art. 366 c.p.c.
il ricorso deve contenere motivi specifici; mere critiche generiche o apodittiche non sono idonee.
art. 1655 c.c.
unitamente all'art. 29 d.lgs. 276/2003, viene richiamato per affermare che l'appalto lecito richiede autonoma organizzazione dell'appaltatore e assunzione del rischio d'impresa.
art. 29 d.lgs. 276/2003
nel combinato disposto con l'art. 1655 c.c. richiede, per la liceità dell'appalto, autonomia organizzativa, rischio d'impresa e genuina gestione del personale da parte dell'appaltatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, comporta il raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato dalla parte ricorrente in relazione al contributo unificato, ma la Corte conferma la statuizione di merito sul punto.
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme", il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica e dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado sono diverse; altrimenti la censura è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: la scelta delle prove attendibili, la loro ponderazione e la ricostruzione dei fatti spettano al giudice di merito.
- La censura per violazione di legge deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare in modo puntuale quali affermazioni in diritto siano contrastanti con le norme invocate; deduzioni generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- Ai fini della liceità dell'appalto di opere o servizi è necessario che sussistano congiuntamente l'autonoma organizzazione dell'appaltatore con assunzione del rischio d'impresa e l'effettivo esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori impiegati nell'appalto; la mancanza anche di uno solo di tali requisiti integra interposizione illecita.
- Quando è accertata l'interposizione illecita e quindi la titolarità sostanziale del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore, la legittimazione passiva di quest'ultimo discende dalla natura della domanda e dalla ricostruzione del rapporto stesso.
- La deduzione dell'aliunde perceptum deve essere tempestiva e specifica nei gradi di merito; in mancanza, la relativa censura in cassazione è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21858/2023 del 21/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21865/2023 del 21/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21867/2023 del 21/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21869/2023 del 21/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21872/2023 del 21/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21884/2023 del 21/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →