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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/826

Regolamento delegato (UE) 2019/826 della Commissione, del 4 marzo 2019, che modifica gli allegati VIII e IX della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al contenuto delle valutazioni globali del potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

Normativa europea32019R0826

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna e sostituisce il contenuto dell'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE e modifica l'allegato IX, parte 1, per rendere più omogenee e utili le valutazioni globali nazionali sul potenziale di efficienza del riscaldamento e del raffreddamento. Le nuove prescrizioni rafforzano il collegamento con il regolamento (UE) 2018/1999 e con le direttive UE 2018/844, 2018/2002 e 2018/2001, imponendo criteri più chiari, maggiore neutralità tecnologica e un migliore supporto alle politiche energetiche e climatiche. Il testo dettaglia i dati, le analisi e le mappe che gli Stati membri devono includere, nonché la struttura dell'analisi costi-benefici e delle nuove strategie da notificare. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Regolamento delegato che aggiorna i requisiti di contenuto delle valutazioni globali nazionali sul potenziale di efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento previste dalla direttiva 2012/27/UE.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto modifica gli allegati VIII e IX della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Riguarda il contenuto, la struttura e il livello di dettaglio delle valutazioni globali nazionali del potenziale per il riscaldamento e il raffreddamento, incluse le analisi di domanda, offerta, mappe territoriali, analisi costi-benefici e nuove misure politiche. Non introduce obblighi autonomi per operatori privati, ma incide sugli adempimenti di pianificazione e notifica a carico degli Stati membri nell'ambito della disciplina UE sull'energia; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore.

Regolamento delegato (UE) 2019/826: contenuto delle valutazioni globali sul potenziale di efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

Il regolamento interviene nel quadro della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, aggiornando le prescrizioni relative alle valutazioni globali nazionali del potenziale di efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento. La ratio è rendere le valutazioni più uniformi, più utili per la pianificazione energetica e meglio integrate con la nuova governance dell'Unione dell'energia e con la disciplina su edilizia, efficienza energetica e fonti rinnovabili.

Base giuridica e finalità dell'intervento

La Commissione esercita il potere delegato conferitole dall'articolo 22 della direttiva 2012/27/UE, anche in collegamento con l'articolo 23, paragrafo 2. I considerando evidenziano che il primo ciclo di valutazioni globali ha mostrato utilità ma anche forte eterogeneità metodologica e contenutistica; ne consegue la necessità di requisiti più chiari, di maggiore neutralità tecnologica e di un raccordo più stretto con il regolamento (UE) 2018/1999 e con le direttive (UE) 2018/844, 2018/2002 e 2018/2001.

Ambito delle valutazioni globali nazionali

Il nuovo allegato VIII precisa che la valutazione globale deve coprire la domanda di riscaldamento e raffreddamento per settore, espressa in energia utile e in consumo di energia finale in GWh/anno, distinguendo almeno tra settore residenziale, servizi, industriale e altri settori rilevanti oltre la soglia del 5% della domanda nazionale. Deve essere inoltre ricostruita la fornitura attuale di riscaldamento e raffreddamento, distinta per tecnologia e, ove possibile, tra fonti fossili e rinnovabili.

Il testo richiede l'individuazione degli impianti che producono calore o freddo di scarto e del loro potenziale di fornitura. Sono menzionati, in particolare:

  • impianti di generazione di energia termica con potenza termica totale superiore a 50 MW;
  • impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza termica totale superiore a 20 MW;
  • impianti di incenerimento dei rifiuti;
  • impianti da fonti rinnovabili con potenza termica totale superiore a 20 MW, diversi da quelli già ricompresi nelle categorie precedenti;
  • impianti industriali con potenza termica totale superiore a 20 MW che possono fornire calore di scarto.

Deve inoltre essere comunicata la quota di energia da rinnovabili e da calore/freddo di scarto nel consumo finale del settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento negli ultimi 5 anni, con rinvio alla direttiva (UE) 2018/2001.

Mappe territoriali e previsione della domanda

La valutazione deve includere una mappa dell'intero territorio nazionale, nel rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali sensibili, che indichi:

  • la domanda di riscaldamento e raffreddamento per area, con criteri coerenti per evidenziare le zone ad alta densità energetica nei comuni e negli agglomerati urbani;
  • i punti di fornitura esistenti e gli impianti di trasmissione per teleriscaldamento esistenti;
  • i punti di fornitura e gli impianti di trasmissione progettati.

È richiesta anche una previsione dell'andamento della domanda per i successivi 30 anni, con particolare attenzione ai prossimi 10 anni, alla domanda di edifici e industria e agli effetti delle politiche di gestione della domanda, comprese le strategie di ristrutturazione di lungo termine di cui alla direttiva (UE) 2018/844.

Obiettivi, strategie e coerenza con la governance dell'energia

La parte II del nuovo allegato VIII collega espressamente la valutazione ai piani nazionali integrati per l'energia e il clima e alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999. Lo Stato membro deve illustrare il contributo pianificato dell'efficienza nel riscaldamento e raffreddamento ai propri obiettivi, traguardi e contributi nazionali, evidenziando gli elementi aggiuntivi rispetto alla programmazione già inclusa nel piano nazionale integrato.

Deve inoltre essere fornita una panoramica generale delle politiche e misure vigenti, come risultanti dall'ultima relazione presentata ai sensi degli articoli 3, 20, 21 e 27, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999.

Analisi del potenziale economico: contenuto e metodologia

La parte III disciplina in modo dettagliato l'analisi del potenziale economico delle diverse tecnologie di riscaldamento e raffreddamento. L'analisi va svolta per l'intero territorio nazionale tramite l'analisi costi-benefici dell'articolo 14, paragrafo 3, e deve individuare scenari alternativi più efficienti e più rinnovabili, distinguendo, ove possibile, tra energie fossili e rinnovabili.

Tra le tecnologie da considerare figurano:

  • calore e freddo di scarto industriali;
  • incenerimento dei rifiuti;
  • cogenerazione ad alto rendimento;
  • fonti rinnovabili, come geotermia, solare termico e biomassa, diverse da quelle impiegate nella cogenerazione;
  • pompe di calore;
  • riduzione delle perdite di calore e di frescura nelle reti di teleriscaldamento esistenti.

L'analisi deve comprendere sia una componente economica sia una finanziaria. La prima deve tener conto di fattori socio-economici e ambientali; la seconda deve valutare i progetti dal punto di vista degli investitori. In entrambi i casi il criterio di valutazione è il valore attuale netto.

Scenario di riferimento, scenari alternativi e criteri di valutazione

Lo scenario di riferimento deve fungere da base di confronto e deve riflettere le politiche esistenti al momento della redazione della valutazione, con un "cut-off" fissato alla fine dell'anno precedente rispetto a quello in cui scade il termine per la trasmissione della valutazione globale. Ciò significa che le politiche adottate nell'anno immediatamente precedente la scadenza non devono necessariamente essere considerate.

Gli scenari alternativi devono essere coerenti con gli obiettivi di energie rinnovabili ed efficienza energetica del regolamento (UE) 2018/1999 e devono indicare, rispetto allo scenario di riferimento:

  • il potenziale economico delle tecnologie considerate, usando il valore attuale netto;
  • le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;
  • i risparmi di energia primaria in GWh/anno;
  • l'impatto sulla quota di energia da rinnovabili nel mix energetico nazionale.

Possono essere esclusi in via iniziale gli scenari non praticabili per ragioni tecniche, finanziarie o di diritto nazionale, purché ciò sia giustificato in modo accurato, esplicito e documentato. L'analisi deve inoltre tenere conto dei benefici derivanti dalla maggiore flessibilità nella fornitura energetica e dal migliore funzionamento delle reti elettriche, compresi i costi evitati e i risparmi sugli investimenti infrastrutturali.

Costi, benefici, limiti e ipotesi dell'analisi costi-benefici

Il regolamento elenca in modo esemplificativo i principali benefici e costi da considerare. Tra i benefici rientrano il valore della produzione per il consumatore, i benefici esterni ambientali, climatici, sanitari e di sicurezza, nonché gli effetti su mercato del lavoro, sicurezza energetica e competitività, nella misura del possibile.

Tra i costi rientrano:

  • costi di capitale degli impianti e delle apparecchiature;
  • costi di capitale delle reti energetiche associate;
  • costi variabili e fissi di funzionamento;
  • costi energetici;
  • costi ambientali, sanitari e di sicurezza;
  • costi sul mercato del lavoro, sulla sicurezza energetica e sulla competitività.

L'analisi deve essere svolta su un'adeguata area geografica ben definita e deve considerare tutte le risorse centralizzate e decentralizzate pertinenti entro i limiti di sistema e geografici, nonché la struttura e l'evoluzione della domanda di riscaldamento e raffreddamento.

Gli Stati membri devono inoltre definire ipotesi sui prezzi dei principali input e output e sul tasso di attualizzazione, scegliere quest'ultimo secondo orientamenti europei o nazionali e utilizzare previsioni sull'evoluzione dei prezzi dell'energia a livello nazionale, europeo o internazionale, se pertinenti. I prezzi devono riflettere i reali costi e benefici socio-economici; i costi esterni vanno inclusi nella misura del possibile quando esiste un prezzo di mercato o una valorizzazione già prevista dal diritto UE o nazionale. È richiesta infine un'analisi di sensibilità su prezzi dell'energia, tassi di attualizzazione e altri fattori variabili rilevanti.

Nuove misure politiche e possibili aiuti pubblici

La parte IV richiede una panoramica delle nuove misure strategiche, legislative e non legislative, necessarie per realizzare il potenziale economico individuato. La valutazione deve accompagnarsi a previsioni sulle riduzioni di emissioni di gas serra, sui risparmi di energia primaria, sull'impatto della cogenerazione ad alto rendimento, sull'incidenza delle rinnovabili nel mix energetico e nel settore del riscaldamento e raffreddamento, nonché sui collegamenti con la programmazione finanziaria nazionale e sui risparmi per il bilancio pubblico e per i partecipanti al mercato.

Deve essere inoltre stimata l'eventuale necessità di sostegno pubblico, con indicazione del relativo bilancio annuale e dei potenziali elementi di aiuto, senza pregiudicare la distinta notifica dei regimi di aiuto di Stato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 23 maggio 2019. In quanto regolamento dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati VIII e IX della direttiva 2012/27/UE

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE e modifica l'allegato IX secondo gli allegati I e II del regolamento. La parte 1 dell'allegato IX è soppressa. L'intervento si fonda sull'articolo 22 della direttiva 2012/27/UE, che attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per adeguare tali allegati.

Contenuto della valutazione globale nazionale

Il nuovo allegato VIII definisce in modo dettagliato il contenuto della valutazione globale del potenziale nazionale per il riscaldamento e il raffreddamento di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, articolandolo in quattro parti: panoramica della domanda e dell'offerta, obiettivi e politiche, analisi del potenziale economico e nuove strategie e misure politiche.

Analisi della domanda, dell'offerta e delle mappe territoriali

Gli Stati membri devono valutare la domanda di riscaldamento e raffreddamento per settore in GWh/anno, la fornitura attuale per tecnologia e fonte, i principali impianti che producono o possono fornire calore o freddo di scarto, e la quota di energie rinnovabili e calore/freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento. Devono inoltre predisporre una mappa nazionale con aree ad alta densità energetica, punti di fornitura esistenti e progettati e reti di teleriscaldamento esistenti e progettate.

Previsioni di lungo periodo e collegamento con le politiche UE

La valutazione deve includere una previsione della domanda di riscaldamento e raffreddamento per i successivi 30 anni, con particolare attenzione ai prossimi 10 anni, all'evoluzione della domanda negli edifici e nell'industria e all'impatto delle politiche di gestione della domanda, incluse le strategie di ristrutturazione degli edifici di lungo termine previste dalla direttiva (UE) 2018/844. Deve inoltre illustrare il contributo pianificato rispetto agli obiettivi e contributi nazionali delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 e una panoramica delle politiche e misure vigenti già comunicate ai sensi di tale regolamento.

Analisi del potenziale economico e criteri della costi-benefici

L'analisi del potenziale economico deve coprire l'intero territorio nazionale e utilizzare l'analisi costi-benefici prevista dall'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2012/27/UE. Devono essere esaminati scenari alternativi per tecnologie più efficienti e rinnovabili, tra cui calore e freddo di scarto industriali, incenerimento dei rifiuti, cogenerazione ad alto rendimento, fonti rinnovabili, pompe di calore e riduzione delle perdite nelle reti di teleriscaldamento. L'analisi deve comprendere un'analisi economica e una finanziaria, usare il valore attuale netto, definire uno scenario di riferimento coerente con le politiche vigenti e considerare benefici, costi, limiti geografici, ipotesi di prezzo e analisi di sensibilità.

Nuove strategie, misure e supporto pubblico

La parte IV richiede una panoramica delle nuove misure legislative e non legislative necessarie per realizzare il potenziale economico individuato, con previsioni su riduzioni di emissioni di gas a effetto serra, risparmi di energia primaria, impatto sulla cogenerazione ad alto rendimento, sulla quota di rinnovabili e sui legami con la programmazione finanziaria nazionale. Deve essere stimato anche l'eventuale sostegno pubblico, con bilancio annuale e indicazione dei potenziali elementi di aiuto.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieefficienza energeticaenergiateleriscaldamento e teleraffrescamentopianificazione energeticagovernance dell’unione dell’energia

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