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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23447/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da una cartella di pagamento emessa per imposte dirette relative agli anni d’imposta 2006 e 2007 e recante un importo molto elevato, iscritto a ruolo straordinario per il fondato pericolo per la riscossione, collegato all’ammissione della società contribuente alla procedura di concordato preventivo. Il giudice tributario di primo e secondo grado aveva annullato la cartella, ritenendo che l’assoggettamento alla procedura concorsuale escludesse il pericolo di riscossione e richiamando un precedente di legittimità sulla preclusione della cartella in pendenza di procedura concorsuale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione agli artt. 160 e 168 l.fall. e all’art. 33 d.lgs. n. 112 del 1999. Ha sostenuto che la cartella di pagamento non è un atto di esecuzione forzata, ma serve a formare ed esternare il titolo esecutivo; che, nelle procedure concorsuali, tale titolo è necessario per l’insinuazione del credito; che il divieto di azioni esecutive individuali non impedisce l’iscrizione a ruolo straordinario quando vi sia pericolo per la riscossione; e che il concordato, specie in presenza di crisi o possibile insolvenza, non esclude automaticamente il rischio di mancata integrale soddisfazione del credito erariale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha chiarito che la cartella di pagamento, anche quando assolve alla funzione di notificazione del titolo esecutivo e intimazione di pagamento, non avvia l’esecuzione forzata e non è quindi soggetta ai divieti di azioni esecutive individuali previsti dalla disciplina concorsuale. Ha inoltre escluso che l’ammissione del debitore al concordato preventivo elimini automaticamente il pericolo per la riscossione: il rischio va valutato in concreto e può sussistere anche quando la procedura concorsuale assicuri soltanto una soddisfazione parziale del credito. La Corte ha valorizzato anche il fatto che la disciplina del concordato incide sul quomodo della realizzazione del credito, non sulla formazione del titolo secondo le regole tributarie della riscossione. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge

  • art. 11, terzo comma, d.P.R. n. 602 del 1973

    consente l’iscrizione a ruolo straordinario in presenza di fondato pericolo per la riscossione

  • art. 15-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    rilevato come base per l’iscrizione a ruolo straordinario di crediti tributari in situazioni di rischio

  • art. 160 l.fall.

    lo stato di crisi, rilevante nel concordato preventivo, non esclude di per sé il pericolo per la riscossione

  • art. 168 l.fall.

    divieto di azioni esecutive individuali, non esteso alla formazione o notificazione della cartella di pagamento

  • art. 33 d.lgs. n. 112 del 1999

    prevede che l’ente creditore iscriva a ruolo e il concessionario provveda all’insinuazione del credito nelle procedure concorsuali

  • art. 180 l.fall.

    l’omologazione del concordato vincola il quomodo di soddisfazione dei crediti

  • art. 184, secondo comma, l.fall.

    la disciplina concorsuale vincola anche l’amministrazione finanziaria quanto alle modalità di soddisfacimento del credito

  • art. 5 l.fall.

    richiamato per definire l’insolvenza come impossibilità di adempiere regolarmente

  • art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    evocato per il regime di riscossione graduale, in contrapposizione all’iscrizione straordinaria

  • art. 15, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato in contrapposizione all’iscrizione per intero ex art. 15-bis

  • art. 51 l.fall.

    divieto di azioni esecutive individuali nei confronti del fallito, ritenuto non incidente sulla cartella

Massime di principio

  • La cartella di pagamento, pur avendo funzione di notificazione del titolo esecutivo e di intimazione di pagamento, non coincide con l’inizio dell’esecuzione forzata, che si colloca invece nel pignoramento; pertanto la sua emissione non è di per sé impedita dal divieto di azioni esecutive individuali in pendenza di procedura concorsuale.
  • L’ammissione del debitore a una procedura concorsuale non esclude automaticamente il fondato pericolo per la riscossione richiesto per l’iscrizione a ruolo straordinario: il pericolo va valutato in concreto e può desumersi anche dal rischio di mancata integrale soddisfazione del credito.
  • La tutela concorsuale incide sulle modalità e sull’ordine di soddisfazione dei creditori, ma non paralizza la formazione del titolo tributario necessario per l’insinuazione o per gli adempimenti di riscossione previsti dalla legge.
  • In materia tributaria, l’esistenza di contestazioni sugli avvisi di accertamento non impedisce l’iscrizione straordinaria per l’intero importo; quanto alla parte controversa, nella procedura concorsuale dovranno essere approntati i necessari accantonamenti o fondi rischi, restando riservata al giudice tributario la verifica della fondatezza della pretesa.
  • La sola possibilità di una soddisfazione parziale in sede concorsuale non neutralizza il presupposto del periculum per la riscossione, poiché il credito erariale può legittimamente essere iscritto per l’intero importo quando vi sia rischio di mancato integrale pagamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioConcordato preventivo
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

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