Cassazione Civile, Ordinanza n. 23447/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da una cartella di pagamento emessa per imposte dirette relative agli anni d’imposta 2006 e 2007 e recante un importo molto elevato, iscritto a ruolo straordinario per il fondato pericolo per la riscossione, collegato all’ammissione della società contribuente alla procedura di concordato preventivo. Il giudice tributario di primo e secondo grado aveva annullato la cartella, ritenendo che l’assoggettamento alla procedura concorsuale escludesse il pericolo di riscossione e richiamando un precedente di legittimità sulla preclusione della cartella in pendenza di procedura concorsuale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione agli artt. 160 e 168 l.fall. e all’art. 33 d.lgs. n. 112 del 1999. Ha sostenuto che la cartella di pagamento non è un atto di esecuzione forzata, ma serve a formare ed esternare il titolo esecutivo; che, nelle procedure concorsuali, tale titolo è necessario per l’insinuazione del credito; che il divieto di azioni esecutive individuali non impedisce l’iscrizione a ruolo straordinario quando vi sia pericolo per la riscossione; e che il concordato, specie in presenza di crisi o possibile insolvenza, non esclude automaticamente il rischio di mancata integrale soddisfazione del credito erariale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha chiarito che la cartella di pagamento, anche quando assolve alla funzione di notificazione del titolo esecutivo e intimazione di pagamento, non avvia l’esecuzione forzata e non è quindi soggetta ai divieti di azioni esecutive individuali previsti dalla disciplina concorsuale. Ha inoltre escluso che l’ammissione del debitore al concordato preventivo elimini automaticamente il pericolo per la riscossione: il rischio va valutato in concreto e può sussistere anche quando la procedura concorsuale assicuri soltanto una soddisfazione parziale del credito. La Corte ha valorizzato anche il fatto che la disciplina del concordato incide sul quomodo della realizzazione del credito, non sulla formazione del titolo secondo le regole tributarie della riscossione. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge
art. 11, terzo comma, d.P.R. n. 602 del 1973
consente l’iscrizione a ruolo straordinario in presenza di fondato pericolo per la riscossione
art. 15-bis d.P.R. n. 602 del 1973
rilevato come base per l’iscrizione a ruolo straordinario di crediti tributari in situazioni di rischio
art. 160 l.fall.
lo stato di crisi, rilevante nel concordato preventivo, non esclude di per sé il pericolo per la riscossione
art. 168 l.fall.
divieto di azioni esecutive individuali, non esteso alla formazione o notificazione della cartella di pagamento
art. 33 d.lgs. n. 112 del 1999
prevede che l’ente creditore iscriva a ruolo e il concessionario provveda all’insinuazione del credito nelle procedure concorsuali
art. 180 l.fall.
l’omologazione del concordato vincola il quomodo di soddisfazione dei crediti
art. 184, secondo comma, l.fall.
la disciplina concorsuale vincola anche l’amministrazione finanziaria quanto alle modalità di soddisfacimento del credito
art. 5 l.fall.
richiamato per definire l’insolvenza come impossibilità di adempiere regolarmente
art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
evocato per il regime di riscossione graduale, in contrapposizione all’iscrizione straordinaria
art. 15, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato in contrapposizione all’iscrizione per intero ex art. 15-bis
art. 51 l.fall.
divieto di azioni esecutive individuali nei confronti del fallito, ritenuto non incidente sulla cartella
Massime di principio
- La cartella di pagamento, pur avendo funzione di notificazione del titolo esecutivo e di intimazione di pagamento, non coincide con l’inizio dell’esecuzione forzata, che si colloca invece nel pignoramento; pertanto la sua emissione non è di per sé impedita dal divieto di azioni esecutive individuali in pendenza di procedura concorsuale.
- L’ammissione del debitore a una procedura concorsuale non esclude automaticamente il fondato pericolo per la riscossione richiesto per l’iscrizione a ruolo straordinario: il pericolo va valutato in concreto e può desumersi anche dal rischio di mancata integrale soddisfazione del credito.
- La tutela concorsuale incide sulle modalità e sull’ordine di soddisfazione dei creditori, ma non paralizza la formazione del titolo tributario necessario per l’insinuazione o per gli adempimenti di riscossione previsti dalla legge.
- In materia tributaria, l’esistenza di contestazioni sugli avvisi di accertamento non impedisce l’iscrizione straordinaria per l’intero importo; quanto alla parte controversa, nella procedura concorsuale dovranno essere approntati i necessari accantonamenti o fondi rischi, restando riservata al giudice tributario la verifica della fondatezza della pretesa.
- La sola possibilità di una soddisfazione parziale in sede concorsuale non neutralizza il presupposto del periculum per la riscossione, poiché il credito erariale può legittimamente essere iscritto per l’intero importo quando vi sia rischio di mancato integrale pagamento.
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